Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7341 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7341 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
Vizio di ultrapetizione giudicatoRiqualificazione accordo conciliazione giudiziale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.31134/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dal l’RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, cf: CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , come da procura allegata al ricorso;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE– RAGIONE_SOCIALE,
-intimata- avverso
la sentenza n. 2373/2021 pronunciata in data 13/03/2021 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio e depositata il 5/05/2021;
ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME,
La Corte osserva:
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE in data 18/01/2017 notificava al contribuente la cartella di pagamento n. 09720160147810827 relativa all’anno d’imposta 2006, recante l’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE somme dovute in forza dell’accordo di conciliazione n.500155/2012 sottoscritto in data 7/09/2012, a seguito di decadenza dal beneficio della rateazione concesso in virtù dell’art. 48 ter, comma 3, del d.lgs 546/1992. Tra l’RAGIONE_SOCIALE ed il contribuente era infatti intervenuta conciliazione giudiziale per la definizione del debito tributario facente capo alla società RAGIONE_SOCIALE (che, a sua volta aveva ricevuto l’avviso di accer tamento n. NUMERO_DOCUMENTO e la conseguente cartella di pagamento n. 09720110208806380), della quale il contribuente era stato rappresentante legale, dichiarata fallita, con successiva revoca del fallimento da parte della Corte d’appello di Roma con sentenza n. 4795/2011, confermata dalla Corte di cassazione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, adita dal contribuente, annullava la cartella in quanto derivante da un accollo invalido per la mancata partecipazione ad esso del debitore originario, la società RAGIONE_SOCIALE, già dichiarata fallita al momento del perfezionamento dell’accordo di conciliazione, e per l’omessa previsione della mancata liberazione del contribuente originario ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 212/2000.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, adita dall’RAGIONE_SOCIALE che impugnava la sentenza per il vizio di ultrapetizione di cui all’art. 112 c.p.c. e per l’erronea qualificazione dell’accordo quale accollo anziché espromissione, rigettava l’appello , con compensazione
RAGIONE_SOCIALE spese, ritenendo che il debitore avrebbe dovuto essere rappresentato dal curatore fallimentare, che l’art. 8 della l . 212/2000 escludeva la liberazione del debitore originario attesa la natura in disponibile dell’obbligazione tributaria, che l’Ufficio aveva introdotto la questione della diversa qualificazione dell’accordo quale espromissione laddove sin dal primo grado aveva dato per acquisito che la controversia derivasse da un atto di accollo del contribuente.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione articolando a tre motivi. Il contribuente deposita controricorso. L ‘ RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata, nonostante notifica via pec del 6/12/2021.
Il contribuente ha depositato memoria in data 22/01/2026 evidenziando che nel caso di specie ricorre l’ipotesi della doppia conforme.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., ritenendo che la pro nuncia vada cassata per vizio di ultrapetizione, non avendo il contribuente articolato alcun motivo nel ricorso introduttivo in ordine all’invalidità dell’accordo.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 48 del d.lgs.546/1992 e dell’art. 2909 c.c., in quanto la sussistenza dei presupposti e RAGIONE_SOCIALE condizioni di ammissibilità della conciliazione sottoscritta dal contribuente è stata valutata da parte della Commissione Tributaria Provinciale nel giudizio nel quale è intervenuto l’accordo , concluso con sentenza n. 23410/04/2014, depositata il 17/11/2014, con la quale è stata
dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
In tal modo deve ritenersi coperto da giudicato anche il profilo della validità dell’accordo conciliativo con successiva preclusione di nuovo esame sulla ammissibilità e legittimità RAGIONE_SOCIALE stesso.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, num . 3 c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e/o la violazione degli artt. 1272, 1273 e 1419 c.c., nonché dell’art. 8, comma 2, della legge 212/2000, per aver la Commissione Tributaria Regionale erroneamente qualificato l’accordo quale accollo, ricorrendo piuttosto l’istituto della espromissione trattandosi di accorto tra il terzo ed il creditore nel quale non era necessaria la presenza del debitore.
In via preliminare si osserva che non risulta fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per i limiti della c.d. doppia conforme.
4.1. Va premesso che le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme”, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale. Il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, non ha connotazioni di specialità, con la conseguenza che il comma 3-bis dell’art. 54 cit., nel prevedere che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. n. 546 del 1992”, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito (Cass. sez. 5, 23/10/2024, n.27547).
4.2. Nel caso di specie, però, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE non ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., non deducendo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per cui non è in ogni caso incorsa nel divieto di cui al comma 4, dell’art. 360 c.p.c.
In via, altresì, preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta ai sensi dell’art . 366, primo comma n. 3, c.p.c. dalla difesa del controricorrente.
5 .1. Come è noto, l’art. 366 c.p.c. prescrive, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione contenga in sé tutti gli elementi necessari costituenti le ragioni per le quali si chiede la cassazione della sentenza di merito, per consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti relativi al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione.
Ciò non toglie che il ricorrente, proprio per assicurare la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso, di cui all’art. 366, primo comma n. 3, c.p.c. che la controricorrente assume violato, possa riportare nel ricorso i documenti che pone a fondamento della prospettazione difensiva che intende sostenere (Cass, sez. 3, 30/07/2024, n.21346).
5.2. Nel caso di specie, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente con la trascrizione di parte della sentenza di primo grado e di parte della sentenza di appello, non ha violato il precetto rimandando al giudice di legittimità di selezionare autonomamente gli elementi rilevanti, proprio perché detto compito spetta al ricorrente (Cass., sez. 5, 21/03/2019, n. 8009), ma, in considerazione dei vizi denunciati nel primo motivo di ricorso (ultrapetizione), ha trascritto per quanto di interesse il ricorso di primo
grado (al fine di sostenere che il contribuente non avesse articolato alcun motivo in ordine alla invalidità dell’accordo concluso con l’Amministrazione), e l’atto di appello dell’Ufficio (al fine di sostenere di aver sollevato il vizio di ultrapetizione con motivo specifico in grado di appello); a sostegno del vizio denunciato con il secondo motivo di ricorso (giudicato) l’RAGIONE_SOCIALE ha trascritto la parte della sentenza resa nel giudizio nel quale è stato concluso l’accordo giudiziale.
Non è dunque in alcun modo riscontrabile l’inammissibilità denunciata dal controricorrente per mancanza di chiarezza e sinteticità, potendosi cogliere dal ricorso, così come redatto, i fatti esposti a sostegno dei motivi e le ragioni giustificatrici di ciascuna doglianza.
Ciò risulta ancor più indispensabile ove si consideri che il vizio di cui al primo motivo rientra tra le ipotesi di error in procedendo e, quindi, tra i vizi di giudizio derivanti da un difetto nel moRAGIONE_SOCIALE legale della serie procedimentale del processo concernendo il rito, errore per il quale il giudice di legittimità diventa giudice del fatto, potendo accedere al fascicolo di merito sempre che il motivo soddisfi il principio di specificità, come nel caso di specie.
Né deve ritenersi che il ricorrente abbia censurato la sentenza di primo grado anziché quella resa dalla Commissione Tributaria Regionale, atteso che il riferimento alla pronuncia resa dalla Commissione di primo grado si coglie con riferimento alle argomentazioni spese ed utilizzate nuovamente dai giudici di appello a conferma RAGIONE_SOCIALE ragioni del ricorrente. Risulta, infatti, chiaro e puntuale il riferimento alla sentenza di secondo grado che l’RAGIONE_SOCIALE intende impugnare con riferimento ai vizi circoscritti nei motivi di ricorso in quanto essa è la destinataria della critica vincolata proposta.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
6.1. Il giudice ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o
ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell’atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione (Cass. Sez. 3 – , 17/12/2024, n. 32932) .
Il potere dovere del giudice incontra infatti il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), si pronuncia oltre i limiti RAGIONE_SOCIALE pretese o RAGIONE_SOCIALE eccezioni fatte valere (Cass. sez.5, 10/01/2025, n. 644).
6.2. Nel caso di specie il ricorrente aveva chiesto l’annullamento della cartella perché illegittima nei conteggi degli importi che assumeva dovuti, per l’incomprensibilità dei criteri utilizzati e della motivazione, per l’errata quantificazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, per il venir meno dei presupposti dell’accollo conciliativo concluso dal contribuente e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate in quanto la società RAGIONE_SOCIALE, debitrice originaria, era stata dichiarata fallita, ma la Corte di cassazione in data 19/5/2014 aveva confermato, con la sentenza n. 10954/2014, la revoca del fallimento disposto dalla Corte d’appello di Roma con sentenza n. 4795/2011. Dall’atto concluso tra il contribuente e l’RAGIONE_SOCIALE, secondo la ricostruzione del ricorrente, si evince che la revoca del fallimento ‘porterebbe alla nuova scomparsa del soggetto dall’ordinamento giuridico italiano’, con conseguente inesistenza della cartella di pagamento inviata alla società, sulla quale era fondata la conciliazione giudiziale e la richiesta di pagamento rivolta con la cartella al contribuente per aver interrotto i pagamenti.
Da quanto esposto si evince come i fatti costitutivi del preteso annullamento non adombravano in alcun modo l’invalidità dell’accollo
concluso in sede giudiziale ed in base al quale poi era stata emessa la cartella di pagamento impugnata dal contribuente, ed anzi le argomentazioni svolte presupponevano la validità dell’atto stipulato tra le parti; dunque, le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa azionata dal ricorrente non contemplano l’invalidità dell’accordo .
La domanda del ricorrente è stata accolta, come confermato in grado di appello ove la Commissione ha rigettato il motivo di impugnazione articolato dall’RAGIONE_SOCIALE in ordine al vizio di ultrapetizione di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione al diverso fatto costitutivo, non allegato, concernente la nullità dell’accollo concluso tra il terzo ed il creditore con esclusione del debitore originario, in violazione dell’art . 8, comma 2, della l. 212/2000. Da tanto consegue il vizio di ultrapetizione denunciato.
In conclusione, il primo motivo va accolto con conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo, come peraltro prospettato anche dalla ricorrente, cassazione della sentenza impugnata e, quindi, rinvio al giudice di merito che non si è attenuto ai principi enunciati in violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c.
La Corte di cassazione,
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026
Il Presidente NOME COGNOME