Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16462 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16462 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18818/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 10638/2018 depositata il 10 dicembre 2018
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
A sèguito di verifica fiscale condotta presso la sede della società, la Direzione Provinciale di Caserta dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con il quale rettificava la dichiarazione dei redditi da questa
presentata ai fini delle imposte dirette e dell’IVA per l’anno 2013, operando le conseguenti riprese a tassazione.
La pretesa tributaria si fondava su una serie di rilievi concernenti, fra l’altro, per quanto qui ancora d’interesse:
(a)ai fini dell’IRAP: (1)l’omessa indicazione di concorrenti alla determinazione del valore della produzione netta, per un ammontare complessivo di 665.454,33 euro; (2)la mancata contabilizzazione di contributi per un importo di 314.094 euro; (3)l’indebita deduzione della somma di 144.012,66 euro indicata nel quadro IC -rigo 57 relativo alle ;
(b)ai fini dell’IRES: l’omessa dichiarazione degli interessi attivi asseritamente maturati, per un importo di 12.253,72 euro, sul finanziamento di 6.500.000 euro concesso alla partecipata 2C s.p.a. in esecuzione della delibera assembleare del 9 dicembre 2011;
(c)ai fini dell’IVA, l’indetraibilità di alcuni costi.
La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, la quale accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo per ritenuto difetto di motivazione.
La decisione veniva in sèguito parzialmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 10638/2018 del 10 dicembre 2018.
Esclusa la sussistenza del vizio motivazionale riscontrato dai primi giudici, il collegio di secondo grado accoglieva per quanto di ragione l’appello dell’Amministrazione Finanziaria, confermando l’annullamento dell’atto impositivo impugnato, «eccetto nella parte in cui recupera (a) tassazione a fini IRAP i costi ‘multe e ammende’ e afferma la indeducibilità dei costi IRES -IRAP (€ 6.336,00) e IVA (€ 3.423,00)» .
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso
per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., dell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 18 e 57 del D. Lgs. cit..
1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per ultrapetizione, avendo la CTR annullato le riprese relative a tre distinti rilievi fiscali non impugnati dalla contribuente con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e precisamente quelli riguardanti: (a) ; (b) ; (c) .
1.2 In ogni caso, viene soggiunto, essa deve ritenersi nulla «in parte qua» per difetto assoluto di motivazione.
1.3 Il motivo è anzitutto ammissibile, essendo stato riprodotto nel corpo del ricorso per cassazione, per quanto qui d’interesse, il contenuto del libello introduttivo della lite, in osservanza del principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c..
1.4 Ciò posto, dall’esame diretto dell’atto in questione, consentito dalla natura processuale del vizio dedotto, emerge che effettivamente la RAGIONE_SOCIALE non aveva mosso alcuna contestazione in ordine ai tre rilievi innanzi indicati.
1.5 Per tale ragione, una volta negato che l’impugnato avviso di accertamento fosse da considerare nullo per difetto di motivazione, come invece affermato dai giudici di prime cure, non poteva la CTR pronunciare l’annullamento di rilievi fiscali che non era stati fatti oggetto di doglianza da parte della contribuente.
1.6 Sussiste, pertanto, la lamentata violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, essendosi la sentenza in scrutinio pronunciata oltre i limiti della domanda.
1.7 Giova precisare, per completezza, che la sentenza di primo grado, a differenza di quella qui impugnata, non risultava affetta da ultrapetizione, avendo la CTP casertana annullato l’avviso di accertamento, senza entrare nel merito della pretesa tributaria, in accoglimento di un assorbente motivo di doglianza ritualmente proposto dalla parte ricorrente, incentrato sull’asserita mancanza di un requisito formale di validità dell’atto.
1.8 Deve, perciò, escludersi che il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. fosse già deducibile dall’Amministrazione Finanziaria con l’atto di appello.
Il secondo mezzo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697, 2702 e 2704 c.c..
2.1 Con specifico riferimento alla ripresa degli interessi attivi sul finanziamento concesso alla 2C s.p.a. si rimprovera alla Commissione regionale di aver .
2.2 Viene, inoltre, evidenziato che la scrittura privata prodotta dalla contribuente a dimostrazione dell’esistenza di un preteso accordo con la società finanziata circa la posticipazione della decorrenza degli interessi risultava di dubbia provenienza e priva di data certa.
2.3 Si contesta, infine, al collegio di secondo grado di non aver valutato con prudente apprezzamento le prove offerte dalle parti e di aver erroneamente attribuito al documento innanzi indicato il valore di piena prova.
2.4 Il motivo è infondato.
2.5 Senza affatto invertire l’onere probatorio fra le parti, la CTR campana ha ritenuto essere stata adeguatamente dimostrata
l’esistenza di una pattuizione intercorsa fra la RAGIONE_SOCIALE e la partecipata RAGIONE_SOCIALE, volta a posticipare al 1° gennaio 2014 la decorrenza degli interessi attivi sulle rate del finanziamento in discussione (i termini dell’accordo si apprendono dalla stessa lettura del ricorso per cassazione: pagg. 12-13, paragrafo n. 6, inerente il rilievo n. 5).
2.6 La decisione assunta dal collegio di appello si fonda, dunque, su una valutazione di merito delle emergenze probatorie, insindacabile in questa sede; né dalla motivazione della sentenza risulta in alcun modo che i giudici «a quibus» abbiano inteso attribuire il valore di piena prova ai documenti prodotti dalla contribuente a supporto del proprio assunto difensivo, i quali sono stati, invece, esaminati e posti a confronto con gli elementi addotti dall’Ufficio a fondamento della ripresa fiscale, giudicati recessivi.
2.7 Non appare, pertanto, configurabile la denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c..
2.8 Riguardo, poi, alle questioni attinenti alla provenienza della scrittura privata del 21 febbraio 2012, riprodotta nel corpo del ricorso, e alla certezza della sua data, va notato che esse non sono state trattate nell’impugnata sentenza e in ogni caso si appalesano inconferenti.
2.9 Invero, in base a quanto allegato dalla stessa Agenzia delle Entrate (pag. 35 del ricorso, punto 1), l’esistenza di un accordo fra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE s.p.a. per la posticipazione dell’inizio dell’ammortamento del finanziamento al 1° gennaio 2014 risulterebbe , cioè da un documento in tutta evidenza diverso da quello al quale si riferisce la ricorrente.
2.10 Anche questo profilo di doglianza è quindi privo di pregio.
Il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 48 del TUIR.
3.1 Si imputa alla CTR di aver omesso di esaminare il costituito dall’avvenuta emissione ad opera della RAGIONE_SOCIALE di fatture per interessi attivi relative all’anno 2013.
3.2 Da tale circostanza, ove debitamente considerata, si sarebbe dovuto desumere che i redditi in discorso rientravano fra quelli d’impresa, da tassare secondo il principio di competenza, e non fra quelli di capitale, assoggettati a imposizione con il criterio di cassa.
3.3 Il motivo è inammissibile, in quanto caratterizzato dalla mescolanza e dalla sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei facenti riferimento alle diverse ipotesi censorie contemplate dall’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., mediante i quali la medesima questione viene proposta sotto profili incompatibili, quali la violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi di fatto rispetto ai quali deve essere verificata la sussistenza dell’errore lamentato, e del vizio di motivazione, che quegli elementi intende, invece, rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 5208/2025, Cass. n. 17619/2024, Cass. n. 7447/2021).
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, mentre il secondo e il terzo devono essere respinti.
4.1 Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, con la declaratoria di nullità delle statuizioni dell’impugnata sentenza riguardanti i seguenti rilievi fiscali: (a) ; (b) ; (c) .
Alla stregua di una valutazione complessiva dell’esito della controversia, si ritiene sussistano i presupposti per compensare interamente fra le parti le spese del doppio grado di merito e dichiarare l’irripetibilità di quelle sostenute dall’Agenzia delle
Entrate per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinti il secondo e il terzo, e, decidendo la causa nel merito in relazione alla censura accolta, dichiara la nullità delle statuizioni della sentenza impugnata riguardanti i rilievi fiscali di cui al paragrafo 4.1 della motivazione; compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado di merito e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità sostenute dalla ricorrente Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione