Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3922 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3922 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22763/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZ.DIST. LECCE n. 180/2019 depositata il 23/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. Lecce ( hinc : CTR), con la sentenza n. 180/2019 depositata in data 23/01/2019, ha
accolto parzialmente l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 139/2014, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Brindisi aveva accolto, parzialmente, il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE ( hinc : la contribuente o la società contribuente) contro la cartella di pagamento emessa in esito al controllo automatizzato ex art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54bis d.P.R. n. 633 del 1972. I recuperi riguardavano, in particolare, l’IVA e l’IRES per l’anno d’imposta 2008 e attenevano a crediti maturati nell’anno precedente , disconosciuti dall’amministrazione finanziaria in ragione dell’omessa presentazione della dichiarazione.
Il giudice di prime cure aveva riconosciuto il credito derivante dalle certificazioni dei sostituti d’imposta, mentre aveva rigettato il ricorso del contribuente in relazione al credito IVA, per cui era stata omessa la dichiarazione.
La CTR non solo ha respinto l’appello in relazione al disconoscimento del credito IRES (per il quale non è necessario riportare le motivazioni in ragione dell’acquiescenza prestata dall’amministrazione finanziaria nel ricorso in cassazione), ma ha rilevato che era ingiustificato anche il disconoscimento del credito IVA, considerato che la stessa RAGIONE_SOCIALE, con le circolari n. 34 del 06/08/2012 e n. 21 del 25/06/2013, riconosceva tale credito e la possibile fruizione a mezzo di rimborso, previa apposita istanza. Inoltre, anche per la giurisprudenza di legittimità il credito IVA non viene meno, sebbene maturato nell’anno in cui è stata omessa la presentazione della dichiarazione.
2.1. La CTR ha, infine, riconosciuto a favore dell’ufficio la sola sanzione per l’omessa dichiarazione.
Contro la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
La parte intimata non si è costituita.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
1.1. La ricorrente, con tale motivo, denuncia il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, per aver riconosciuto l’esistenza del credito IVA, escluso dal giudice di prime cure, nonostante la mancata proposizione dell’appello incidentale da parte della società contribuente. In tale modo la CTR ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il motivo è fondato: nella sentenza impugnata si legge, infatti, che il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo il credito indicato nelle certificazioni dei sostituti d’imposta, mentre « rigettava il gravame in relazione al credito IVA per il quale era stata omessa la dichiarazione ».
La circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE nel proprio appello avesse evidenziato la contraddittorietà della decisione in relazione alla soluzione diversificata in materia di IVA rispetto all’IRES non era idonea ad allargare il petitum del giudizio di secondo grado. L’appello è, infatti, diretto al pieno e completo riesame della controversia, ma nei limiti in cui questa è stata devoluta al giudice superiore. La sentenza del giudice di secondo grado, sia essa di conferma o di riforma, si sostituisce e si sovrappone totalmente alla sentenza di primo grado sui capi investiti dall’impugnazione (Cass., 22/09/2021, n. 25608), ma non su quelli rimasti estranei a quest’ultima.
Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
2.1. Con tale motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver riconosciuto in favore dell”ufficio solo la sanzione per omessa dichiarazione, mentre avrebbe dovuto riconoscere come dovuti anche gli
interessi. Tuttavia, considerata la legittimità della cartella di pagamento a fronte del comportamento omissivo del contribuente, resta ferma l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni di cui all’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sull’ammontare del credito effettivamente usato in compensazione, considerato che la disponibilità del credito è stata riconosciuta dal giudice solo in un momento successivo a quello in cui è stato usato.
2.2. Il motivo è infondato, in quanto la sanzione per l’omessa dichiarazione assorbe anche la sanzione per omesso versamento. Questa Corte ha, infatti, precisato che, in tema di violazioni tributarie, la sanzione di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 471 del 1997 punisce la “dichiarazione infedele”, che si realizza quando il contribuente indica nella dichiarazione un importo inferiore a quello dovuto, mentre quella di cui all’art. 13 del citato d.lgs. punisce il mancato pagamento, alle scadenze stabilite, RAGIONE_SOCIALE somme indicate dal contribuente nella dichiarazione, senza che rilevi al riguardo la loro indicazione nella contabilità. Ne deriva che, in caso di omessa indicazione, nella dichiarazione annuale IVA, dell’importo effettivamente dovuto, il mancato pagamento dell’imposta costituisce diretta conseguenza dell’omessa dichiarazione, integrandosi in tal modo la fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 471 del 1997, che copre sia la violazione formale, sia il conseguente ed inevitabile mancato pagamento dell’imposta dovuta, con conseguente assorbimento della sanzione meno grave di cui all’art. 13 del d.lgs. citato (Cass. 07/12/2020, n. 27963 e con riferimento all’IRES v. Cass., 18/02/2025, n. 4187).
2.3. Non sono, poi, dovuti gli interessi, in quanto il contribuente ha dimostrato che non aveva il debito IRES indicato nella cartella di pagamento.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato il primo motivo di ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione, mentre deve essere rigettato il secondo motivo.
La sentenza impugnata deve essere cassata e, decidendo nel merito, deve essere rigettato il ricorso originario limitatamente all’IVA.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della parte intimata, mentre devono essere compensate le spese dei precedenti gradi di giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario limitatamente all’IVA; condanna la parte intimata al pagamento in favore della ricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.400,00, oltre spese prenotate a debito; dispone la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dei primi due gradi di giudizio. Così deciso in Roma, 12/11/2025
Il Presidente NOME COGNOME