Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36332 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36332 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 23865-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’ AVV_NOTAIO giusta procura allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’ indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultima
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo
studio degli AVV_NOTAIO COGNOME e AVV_NOTAIO COGNOME, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2102/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 25/2/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2023 dal AVV_NOTAIO
COGNOME‘COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE aveva accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, in rigetto del ricorso avverso preavviso di iscrizione ipotecaria notificato dalla Concessionaria sulla scorta di ingiunzioni di pagamento per IMU e TARSU del 2010, 2011, 2015 e 2016 di spettanza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ed ha da ultimo depositato memoria difensiva;
la società contribuente resiste con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «illegittimità della sentenza impugnata … per difetto di giurisdizione della RAGIONE_SOCIALE Tributaria RAGIONE_SOCIALE -violazione dei limiti esterni della giurisdizione del Giudice Tributario: violazione degli artt. 2 e 19 del D.Lgs. 546 del 1992 nonché dell’art. 133 D. Lgs. n. 104 del 2010 (codice del p rocesso amministrativo) -violazione dei limiti interni della giurisdizione del Giudice Tributario: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, co. 3, e 7, co. 5, del D. Lgs. 546 del 1992» e lamenta che la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale sia sia erroneamente «pronunciata sulla legittimità del contratto di riscossione intercorso tra la RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affermandone l’invalidità in quanto non adottato dal consiglio RAGIONE_SOCIALE» ,
con conseguente difetto di giurisdizione del Giudice tributario, esorbitando, in ogni caso, «dall’ambito di cognizione incidentale del Giudice Tributario le questioni afferenti alla legittimità di provvedimenti» amministrativi, come quello in esame;
1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. … (per essere) … la RAGIONE_SOCIALE … incorsa in un vizio di ultra o extra petita, atteso che il contribuente ha eccepito che la RAGIONE_SOCIALE non aveva legittimazione passiva per il periodo antecedente il contratto e non che tale atto fosse illegittimo in quanto non adottato dal consiglio RAGIONE_SOCIALE»;
1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 19 (atti impugnabili ed oggetto del ricorso) e 21 (termine per la proposizione del ricorso) del D. Lgs. n. 546/1992» lamentando che la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale abbia erroneamente omesso di rilevare che il contribuente era tenuto ad «impugnare le ingiunzioni fiscali sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria opposto, impugnabile, invece, soltanto per vizi propri»;
1.4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «nullità della sentenza per vizio motivazionale, essendo la motivazione del tutto apparente» in quanto la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale « … avrebbe dovuto idoneamente spiegare i motivi per cui, alla luce di quanto disposto dall’art. 107 TUEL, il quale, nell’indicare, tra le funzioni attribuite ai dirigenti, la ‘stipulazione dei contratti’ (comma 3, lettera c), … (e del) la produzione dell’odierna ricorrente, ossia il contratto intercorso con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 2 maggio 2015 (Rep. N. 26016 reg.), ed avente ad oggetto ‘Contratto per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE entrate tributarie, RAGIONE_SOCIALE entrate patrimoniali e de lle comunali diverse’ …, sottoscritto dal Dirigente dell’Ente … il preavviso di iscrizione ipotecaria …(era)… illegittimo;
1.5. con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli art. 107 e 42 del D. Lgs n. 267/2000» sulle funzioni ed i poteri del consiglio RAGIONE_SOCIALE e dei dirigenti con riguardo al contratto intercorso tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, del 2 maggio 2015 (Rep. N. 26016 reg.), avente ad oggetto «l’affidamento del servizio di riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE entrate tributarie, RAGIONE_SOCIALE entrate patrimoniali e RAGIONE_SOCIALE comunali diverse», recante sottoscrizione del Dirigente dell’Ente;
2.1. il primo motivo è infondato;
2.2. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 19003 del 5 luglio 2023), sulla scorta di principi che il Collegio pienamente condivide, va richiamato l’insegnamento di questa Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 17485 del 14.07.2017 in motiv.; Cass. S.U. 6.03.2006, n. 6265), secondo cui il potere di disapplicazione, riconosciuto alle Commissioni tributarie dall’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli atti amministrativi illegittimi «presupposti» agli atti impositivi, non è inibito dal fatto che spetta al giudice amministrativo la cognizione, in sede di legittimità, RAGIONE_SOCIALE delibere;
2.3. esso sussiste anche qualora l’atto amministrativo disapplicato sia divenuto inoppugnabile per l’inutile decorso dei termini di impugnazione davanti al giudice amministrativo, e risulta precluso solo quando la legittimità di un atto amministrativo sia stata affermata dal Giudice amministrativo nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti e con autorità di giudicato;
2.4. l e S.U., con sentenza dell’8.07.2003, n. 10783, hanno riconosciuto quindi che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, soltanto le controversie tra il concessionario e l’Amministrazione, ma non anche quelle tra il concessionario e il privato, quandanche siano posti in discussione la titolarità del rapporto di concessione o i suoi contenuti (in applicazione di tale principio, in una controversia in cui il contribuente aveva allegato, contro il nuovo concessionario della riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, subentrato al primo, la illegittimità – ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. n. 43 del 1988 – del provvedimento della RAGIONE_SOCIALE
che aveva disposto il passaggio del carico tributario dal primo concessionario al secondo, in ragione della scadenza della concessione, la Corte ha affermato la giurisdizione RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie (cfr. Cass. S.U., Sentenza n. 774 del 16/11/1999; Cass. 9.04.2019, n. 9925);
3.1. il secondo motivo è fondato;
3.2. la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale, dopo aver premesso che «la società ricorrente ( ndr . l’odierna controricorrente) aveva dedotto, fra l’altro, l’illegittimità dell’incarico conferito alla RAGIONE_SOCIALE per la notifica del cointestato preavviso», ha affermato quanto segue: «… la RAGIONE_SOCIALE ha prodotto in giudizio il contratto di riscossione coattiva stipulato in data 01.12.15 col RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Tale contratto, come già affermato in consimili vicende da questa C.T.R., non costituisce un valido documento giustificativo dell’attribuzione concreta alla concessionaria del potere di accertamento tributario di che trattasi. Non può infatti bastare a riguardo un conferimento d’incarico ad opera di soggetto diverso dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avendone quest’ultimo competenza esclusiva ai sensi dell’art. 42 co lett e) del d.lgs. n. 267/00. Pertanto il preavviso contestato col ricorso introduttivo di causa va annullato per mancato riscontro della legittimazione della RAGIONE_SOCIALE ad adottarlo»;
3.3. poste tali premesse, va evidenziato che il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità di un atto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, trovando applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa della parte istante, cosicché quando la parte chieda la dichiarazione di invalidità di un atto pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall’interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d’ufficio o tardivamente indicati (cfr. Cass. n. 27920 del 13/12/2013; conf. Cass. n. 28983 del 18/10/2023; n. 20713 del 17/07/2023; n. 5952 del 14/03/2014);
3.4. nel caso in esame, dall’esame della documentazione prodotta dall a ricorrente e trattandosi di censura ex art. 360 n. 4 che consente al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare
l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito, emerge che la società contribuente si era limitata, nel ricorso di primo grado ed anche in appello, a rilevare il «difetto di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE nel RAGIONE_SOCIALE di Nocera inferiore (SA) in quanto non risulta(va)… alcuna stipula di contratto che preved(esse)… una riscossione relativa alle annualità 2010 e 2011, oggetto dei tributi indicati nell’impugnato preavviso di ipoteca», ribadendo, in sede di gravame, di aver dedotto in merito al «difetto di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE per il periodo antecedente alla data di stipula del Contratto (01.12.2015), visto che in esso non …(c’era)… alcuna previsione di riscossione per il suddetto antecedente periodo»;
3.5. ne consegue che la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale non poteva dichiarare, d’ufficio, la nullità della convenzione in oggetto tra RAGIONE_SOCIALE e l’ente RAGIONE_SOCIALE , in quanto stipulata senza l’ autorizzazione mediante delibera del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, atteso che, vertendo il tema, nella specie, direttamente sull’illegittimità dell’atto a sostegno RAGIONE_SOCIALE pretese della parte istante, una diversa ragione di nullità non poteva essere rilevata d’ufficio né poteva essere dedotta per la prima volta in grado d’appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella inizialmente proposta dalla parte nell’esercizio del suo diritto d’azione;
3.6. la nullità assoluta della convenzione non avrebbe dovuto essere rilevata, quindi, d’ufficio dai Giudici di merito indipendentemente dalle asserzioni della parte ricorrente in primo grado;
4.1. sono inammissibili i rimanenti motivi, aventi ad oggetto questioni che il Giudice di merito non ha esaminato perché assorbite;
4.2. va ribadito, infatti, che in tema di ricorso per cassazione, nell’ipotesi di omessa pronuncia dovuta al giudizio di assorbimento, la parte soccombente può impugnare la decisione in relazione alla sola questione su cui essa si basa, in quanto, in sede di legittimità, è superfluo enunciare tutte le diverse ed ulteriori questioni assorbite, che non possono formare oggetto di delibazione e su cui non può formarsi alcun giudicato interno, poiché non esaminate nel precedente grado di merito (cfr. Cass. n. NUMERO_DOCUMENTO del 08/07/2014);
il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo e dichiarati inammissibili i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da