Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35150 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35150 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20299/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 5287/22/21 depositata il 28/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 5287/22/21 del 28/06/2021, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva, in
sede di rinvio, l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE nei confronti della sentenza n. 43/26/08 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2002.
1.1. Con l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria aveva contestato alla RC Gas, operante nel settore del commercio di prodotti petroliferi, l’omessa autofatturazione di un rilevante quantitativo di acqua ragia minerale, fittiziamente acquistato da altra società (RAGIONE_SOCIALE, ma utilizzato dalla contribuente per l’attività di autotrazione, senza il versamento delle relative accise. Venivano, altresì, contestati costi indeducibili.
1.2. Con la sentenza n. 7033 del 31/01/2018 questa Corte cassava la sentenza n. 162/39/10 della CTR, confermativa della sentenza di primo grado, evidenziando che la CTR non aveva esaminato la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente, non si era pronunciata sulla errata determinazione della percentuale di ricarico e sulla sua equiparazione all’accisa evasa e non aveva né indicato le presunzioni gravi, precise e concordanti poste alla base del metodo di accertamento adottato dall’Ufficio, né esaminato la prova contraria fornita dalla contribuente.
1.3. In sede di rinvio la CTR accoglieva l’appello di RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) il legale rappresentante della società contribuente era stato definitivamente assolto, in sede penale, dall’accusa di avere destinato ad uso diverso un prodotto petrolifero esente quale l’acqua ragia minerale; b) non risultavano elementi che inducevano a ritenere che RAGIONE_SOCIALE era destinataria del menzionato prodotto, utilizzandolo a scopo di autotrazione, essendo stato il prodotto venduto da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE (della quale non
risultava dimostrata la fittizietà) e da quest’ultima rivenduto a terzi; c) non risultavano tracce della presenza dell’acqua ragia minerale nelle cisterne di RAGIONE_SOCIALE, sicché doveva escludersi che la società contribuente fosse destinataria dell’acqua ragia venduta da RAGIONE_SOCIALE e acquistata da RAGIONE_SOCIALE; d) l’accoglimento dell’appello principale esonerava la CTR dall’esaminare i motivi di appello subordinati, correlati all’erronea determinazione dei ricavi e all’erronea equiparazione di questi ultimi all’accisa evasa.
Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente ritenuta la tempestività del ricorso per cassazione proposto da AE, notificato in data 29/07/2022 a fronte di una sentenza di appello depositata in data 28/06/2022. Invero, al termine annuale va aggiunto il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, non essendovi valide ragioni per discostarsi dall’interpretazione granitica di questa Corte.
Con l’unico motivo di ricorso AE deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. pro. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR annullato integralmente l’atto impositivo sebbene alcune riprese (ricavi non contabilizzati e spese non deducibili) non siano state nemmeno impugnate da RAGIONE_SOCIALE, così andando ultrapetita.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Obiettivamente la CTR ha annullato integralmente l’atto impositivo senza considerare che alcuni motivi proposti dalla società contribuente in primo grado, segnatamente quelli concernenti i ricavi non contabilizzati e le spese non deducibili, non sono stati riproposti da RC Gas in cassazione, riguardando l’impugnazione unicamente la
questione (sicuramente più rilevante) dell’omesso versamento delle accise.
2.3. Ne consegue che non vi è stata alcuna devoluzione al giudice del rinvio delle questioni concernenti le menzionate riprese, sulla legittimità delle quali è caduto, pertanto, il giudicato interno.
2.4. Ha, dunque, errato la CTR, con ciò andando ultra petita partium , ad annullare l’avviso di accertamento nella sua interezza, senza limitare detto annullamento alle accise e alle statuizioni consequenziali (sanzioni e interessi).
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 08/10/2024.