Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5346 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5346 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 2920/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME
-intimato – avverso la sentenza n. 6698/1/2015 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 6 luglio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME di cartella di pagamento (emessa a seguito di avvisi di
Tributi-
accertamento resisi definitivi per mancata impugnazione e aventi a oggetto redditi da partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE società a ristretta base) la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di primo grado favorevole al contribuente;
avverso la sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato a due motivi;
NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva;
il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod. proc. civ., in camera di consiglio.
Considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso -rubricato: violazione degli artt.19 e 53 del d.lgs. n.546 del 1992 e 112 c.p.c. in relazione all’art.360 n.4 c.p.c. -l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per avere la C.T.R. rigettato il motivo di appello con cui si era dedotto il vizio di ultrapetizione che affliggeva la sentenza di primo grado. In particolare, la ricorrente deduce come la C.T.P., annullando la cartella perché sulle lettere raccomandate erano stati indicati numeri errati rispetto a quelli degli atti spediti, avesse pronunciato ultra petita dato che il contribuente con il ricorso introduttivo aveva impugnato la cartella denunciandone l’invalida sottoscrizione (perché falsa) dell’avviso di ricevimento.
2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art.42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.2697 c.c. in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c. laddove la CTR aveva ritenuto non esserci prova dell’invio degli avvisi di deposito presso la casa comunale di Marano in quanto i numeri RAGIONE_SOCIALE lettere raccomandate non risultavano indicati negli avvisi di ricevimento sui quali non risultavano riportati neppure i numeri degli avvisi di accertamento.
3.Il primo motivo di ricorso è fondato con assorbimento del secondo. Costituisce diritto vivente l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art.19 del d.lgs. n.546 del 1992 delimita rigorosamente l’oggetto del dibattito processuale agli specifici motivi d’impugnazione dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo. Nel caso in esame, come risulta dalla copia di tale atto difensivo, ritrascritto in ricorso, il contribuente aveva lamentato l’invalidità della notificazione degli atti prodromici la cartella impugnata denunciando unicamente la falsità della firma di sottoscrizione degli avvisi di ricevimento. Appare, pertanto, evidente che la RAGIONE_SOCIALEP. nell’avere annullato gli atti impositivi per la loro invalida notificazione attesa la diversità dei numeri RAGIONE_SOCIALE lettere raccomandate spedite si sia pronunciata su un’eccezione (rectius motivo di impugnazione dell’atto) che non era stata proposta dal contribuente , violando in tal modo l’art.19 citato e l’art. 112 cod.proc.civ. Conseguentemente è errata la sentenza di secondo grado che ha ritenuto insussistente l’eccepita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Conclusivamente, quindi, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese processuali di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio,
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.
La Presidente est.
NOME COGNOME