Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21712 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21712 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7523/2017 R.G., proposto
DA
Comune di Ascoli Satriano (FG), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Velletri (RM), e dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL e EMAIL ), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
CONTRO
‘ RAGIONE_SOCIALE , con sede in Rovereto (TN), in persona del l’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME entrambi con studio in Foggia, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Prof. NOME COGNOME con studio in Roma (indirizzi p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL e EMAIL ), giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
ICI – IMU ACCERTAMENTO IMPIANTO EOLICO ULTIMAZIONE DEI LAVORI
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Puglia -sezione staccata di Foggia il 30 dicembre 2016, n. 3327/25/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 giugno 2025 dal Dott. NOME COGNOME
CONSIDERATO CHE:
Il Comune di Ascoli Satriano (FG) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Puglia -sezione staccata di Foggia il 30 dicembre 2016, n. 3327/25/2016, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. 0010501 da parte del Comune di Ascoli Satriano (FG) nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE per omessa denuncia e omesso versamento dell’IMU relativa all’anno 2012 per l’importo complessivo di € 647.992,05, con riguardo ad una fattoria eolica e ad una sottostazione di raccolta per l’energia elettrica nel medesimo Comune, ha rigettato l’appello principale del Comune di Ascoli Satriano (FG) ed ha dichiarato l’assorbimento dell’appello incidentale condizionato della ‘ RAGIONE_SOCIALE con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario della contribuente sul presupposto che l’impianto fosse entrato in funzione soltanto dal 27 dicembre 2012 (in base all’attestazione di ultimazione dei lavori) -sul rilievo che la ‘ RAGIONE_SOCIALE non doveva alcuna imposta per l’anno 2012 in quanto il parco eolico aveva iniziato la sua attività con decorrenza dal 27 dicembre 2012, come si evinceva dal certificato di collaudo e dal certificato di agibilità rilasciati dal Comune di Ascoli Satriano (FG) (nei quali
era espressamente e concordemente riportato che i lavori del parco eolico erano stati ultimati il 17 dicembre 2012), nonché dall’ attestazione del Gestore dei Servizi Energetici (dalla quale risultava coerentemente che il parco eolico era entrato in esercizio soltanto il 27 dicembre 2012, dopo l’ultimazione dei lavori).
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc., civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
Con il primo motivo, si denuncia: « 1) Violazione e falsa applicazione degli art. 2697 c.c., art. 2702 c.c., degli artt. 115, 116 c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c . », giacché: « Il Giudice di appello ha, erroneamente, ritenuto documentalmente provata la data di ultimazione dei lavori al 17 dicembre 2012, con riferimento all’attestazione di fine lavori a firma del direttore dei lavori, ing. NOME COGNOME al certificato di collaudo e a quello di agibilità delle due sottostazioni del parco, indicandoli come “documenti provenienti da terzi” (pag. 2 sentenza impugnata). Il giudice di secondo grado ha errato nell’attribuire efficacia probatoria, al fine di stabilire la data di ultimazione dei lavori della fattoria eolica, al certificato di collaudo e di agibilità, essendo fatto notorio che detti certificati vengono redatti anche molto tempo dopo il fine lavori e non ·attestano in alcun modo la data effettiva dell’ultimazione delle opere, momento a decorrere dal quale è dovuta l’imposta ».
2.1 Il predetto motivo.
2.2 Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità per novità della questione, perché il tema dell’efficacia
probatoria dei predetti documenti era stato sollevato in sede di appello (pagine 7 e 8 del ricorso).
Invero, l ‘attestazione di ultimazione dei lavori di costruzione -al di là di chi fosse il destinatario -costituiva un documento proveniente da soggetto estraneo alla lite, su cui il giudice di prime cure ha legittimamente fondato il proprio convincimento sull’epoca di attivazione dell’impianto ai fini della tassazione.
Invero, nel processo tributario il divieto di prova testimoniale posto dall’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non osta alla produzione sia da parte dell’amministrazione finanziaria che, in ragione dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost., del contribuente, di dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale che assumono valenza indiziaria sul piano probatorio (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 19 novembre 2018, n. 29757; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2019, n. 33582; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2020, n. 24538; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, n. 39806; Cass., Sez. 5^, 8 agosto 2022, n. 24428; Cass., Sez. Trib., 17 novembre 2023, n. 32002; Cass., Sez. Trib., 30 ottobre 2024, n. 28022; Cass., Sez. Trib., 7 luglio 2025, n. 18495). Inoltre, in tema di presunzioni semplici, gli elementi di prova non devono essere più di uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi, purché grave e preciso, dovendo il requisito della ‘ concordanza ‘ ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2023, n. 30199).
Ad ogni buon conto, non si tratta dell’unico elemento probatorio apprezzato dal giudice di appello, il quale ha complessivamente ritenuto, sulla base di una pluralità di fonti probatorie dall’esito convergente, che : « Dalla copiosa
documentazione prodotta dalla società nel corso del giudizio è emerso che il parco è stato ultimato in data 17 dicembre 2012 ed è entrato in esercizio in data 27 dicembre 2012. Tali risultanze documentali, peraltro, sono particolarmente attendibili in quanto si tratta del “certificato di collaudo statico”, dell'”attestazione di ultimazione lavori” e del “certificato di agibilità” delle due sottostazioni del parco, ovvero documenti provenienti da terzi. Addirittura, come ha giustamente rimarcato la Commissione Provinciale, il “certificato di agibilità” delle sottostazioni assume particolare importanza in quanto emanato proprio dal Comune impositore, che riconosce ed attesta espressamente che i lavori di costruzione delle sottostazioni del parco in oggetto sono stati ultimati in data 17 dicembre 2012. A fronte di tale precisa, attendibile e concorde documentazione attestante l’inizio dell’esercizio del parco eolico, c la Commissione Provinciale ha altresì giustamente rilevato che il Comune resistente· non ha prodotto alcun documento ».
3. Con il secondo motivo, si denuncia: « 2) Violazione degli 115116 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (il. fine lavori indicato nella denuncia completiva del 3.8.2012 e nota prot. 3926 del 3.5.2012) – ex art. 360 n. 5 c.p.c.; nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. », giacché: « Nell’impugnata sentenza è stato (…), del tutto ignorato il documento prodotto dal Comune ovvero la “denuncia completiva” di officina di Energia Elettrica, presentato all’Agenzia delle Dogane il 3. 8.2012, nel quale la società indicava il 3.8.2012, come data presunta di entrata in esercizio dell’impianto (doc. n. 9, allegato al presente ricorso) nel corso del primo grado di giudizio a dimostrazione della pretesa ultimazione lavori in data 3 agosto 2012 (tanto meno il
Comune ha prodotto il presunto verbale di ultimazione lavori che, invero, secondo la normativa vigente, l’Ufficio delle Dogane non redige più in sede di sopralluogo per la verifica tecnica). Di fatto, quindi, le risultanze documentali del “certificato di collaudo statico”, del l’ “attestazione di ultimazione lavori” e del “certificato di agibilità” delle due sottostazioni del parco non sono state neppure puntualmente contestate e contrastate nel corso del giudizio di primo grado ».
3.1 Il predetto motivo è infondato.
3.2 A ben vedere, il documento controverso non ha carattere decisivo (in relazione al fatto rappresentato, cioè, la data di attivazione del parco eolico), avendo semplicemente la funzione di abilitazione amministrativa all’esercizio dell’impianto generatore di energia elettrica, ma nessuna rilevanza ai fini della indicazione (peraltro, meramente presuntiva) del dies a quo di attivazione del parco eolico (che è connessa alla capacità organizzativa ed alla dotazione tecnica dell ‘esercente) .
Difatti, l’art. 53, comma 7, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, prevede tale denuncia ai soli fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di officina elettrica da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per cui, la dichiarazione circa la data di inizio dell’attività produttiva non assume valore confessorio, trattandosi di un dato meramente indicativo ed approssimativo per l’autorizzazione dell’amministrazione finanziaria.
Con il terzo motivo, si denuncia: « 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. l – 2 – 5 comma 3 D.lgs n. 504/92 con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. », giacché: « La sentenza della CTR di Bari, sez. staccata di Foggia ha ritenuto che “considerato quale data di inizio dell’impianto quella del 27 dicembre 2012, è evidente che per l ‘anno 2012 non è dovuta
alcuna imposta municipale”. Il giudice di appello ha, pertanto, ritenuto che il momento impositivo coincidesse con l’inizio dell’attività del parco eolico e non con la data di ultimazione dei lavori· e a tal flue ha richiamato il certificato di collaudo e il certificato di agibilità prodotti dalla società appellata, ritenendo che gli stessi (al contrario di quanto risultava dall’appello e dalle memorie integrative) non fossero stati contestati dal Comune ».
4.1 Il predetto motivo è infondato.
4.2 Anche se è effettivamente rilevante, ai fini dell’IMU, la data di ultimazione dei lavori e non quella di inizio dell’attività, il giudice di appello ha accertato che essa risaliva al 17 dicembre 2012. Per cui, a norma dell’art. 2, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato per l’IMU dall’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, « il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ».
4.3 A tal proposito, si rammenta che il fabbricato, per essere soggetto ad imposta, deve essere ultimato ed utilizzabile, senza che sia necessaria la sua iscrizione al catasto, rilevando, a fini impositivi, le condizioni per la sua iscrizione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero il momento a partire dal quale può essere considerato fabbricato in ragione dell’ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2019, n. 7968; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 32217; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894; Cass., Sez. Trib, 25 novembre 2022, n. 34764; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2023, n. 19444; Cass., Sez. Trib.,
31 gennaio 2024, n. 2919; Cass., Sez. Trib., 29 marzo 2025, n. 8284).
4.4 Ora, i n base all’art. 9, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23: « L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria ». Pertanto, la sentenza impugnata ha correttamente escluso che fosse dovuta l’imposta per l’anno di riferimento, essendo inferiore al termine minimo di quindici giorni il periodo di possesso del fabbricato dopo l’ultimazione dei lavori.
Con il quarto motivo, si denuncia: « 4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 cc. 336-337 L. 311/04 con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c .», giacché: « La norma asseritamente violata prevede altra e diversa ratio e non è riferibile ad immobili di proprietà di imprese che sono obbligate a depositare i bilanci. Non sussiste alcuna violazione dell’art. l c.c. 336 e 337 L. 311/04 da parte del Comune che non aveva alcun obbligo ad attivarsi presso il competente Ufficio territoriale e ha legittimamente proceduto all’accertamento dell’imposta, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.lgs. 542/92 ».
5.1 Il già menzionato motivo è assorbito dal rigetto del terzo motivo, giacché la debenza del tributo è stata esclusa a monte per l’anno di riferiment o, essendo stato inferiore al termine minimo di quindici giorni il periodo di godimento dell’immobile (a partire dalla sua venuta ad esistenza in rerum natura ).
5.2 Si tratta, invero, di un’ipotesi tipica di ‘ assorbimento improprio ‘, il quale presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre
questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 26 gennaio 2016, n. 1360; Cass., Sez. 6^-1, 3 febbraio 2020, n. 2334; Cass., Sez. 6^-3, 2 luglio 2021, n. 18832; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2021, n. 34494; Cass., Sez. Trib., 6 ottobre 2022, n. 29068; Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2023, n. 26507; Cass., Sez. Trib., 1 aprile 2025, n. 8500).
Con il quinto motivo, si denuncia: « 5) Nullità della sentenza – violazione dell’art. 132 4° comma c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c. – insanabile contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza », giacché: « Non ha alcun senso logico, sostenere che non sono rilevanti le date del certificato di collaudo e del certificato di agibilità ai fini del giudizio e poi ritenere detti documenti rilevanti al fine di accertare (sbagliando) che il momento impositivo coincide con l’inizio dell’attività in data 27.12.2012 ».
A dire della ricorrente, « si rileva che sussiste un insanabile vizio motivazionale, caratterizzato da un contrasto irriducibile tra le affermazioni contenute nella motivazione ».
6.1 Il già menzionato motivo è infondato.
6.2 A ben vedere, non è ravvisabile alcuna divergenza o contraddittorietà nella concatenazione logica delle argomentazioni sorreggenti il ragionamento del giudice di appello, il quale ha correttamente escluso che l’idoneità del fabbricato alla produzione di energia elettrica fosse rilevante ai fini impositivi, essendo necessaria e sufficiente l’ultimazione dei lavori di costruzione , in ossequio alla formulazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6.3 In tal senso, si legge nella sentenza impugnata che: « Nell’atto di appello il Comune afferma che secondo alcuni
precedenti giurisprudenziali, la data di rilascio del certificato di agibilità e la data del collaudo non rilevano al fine della individuazione del momento impositivo riferito al parco eolico. Orbene, il Comune non contesta neppure in appello le risultanze del “certificato di collaudo statico” e del “certificato di agibilità” delle due sottostazioni, ma si limita a richiamare il principio giurisprudenziale per cui la data di collaudo e/o del rilascio dell’agibilità sarebbero ininfluenti per determinare il momento impositivo. E neppure in appello il Comune produce alcun documento a diretta confutazione delle predette risultanze documentali -concordi ed inequivoche -del certificato di collaudo statico, dell’attestazione di ultimazione lavori e del certificato di agibilità delle due sottostazioni del parco. Tuttavia, la società non ha impugnato l’avviso di accertamento deducendo che per determinare il momento impositivo sarebbe rilevante la data di collaudo e/o del rilascio del certificato di agibilità delle sottostazioni del parco; quindi, non rileva ai fini del giudizio la data del certificato di collaudo e/o del certificato di agibilità rilasciato dal Comune. La ricorrente, invece, ha eccepito che non è dovuta alcuna imposta per l’anno 2012 in quanto il parco ha iniziato la sua attività in data 7.12. 2012; a dimostrazione di ciò ha prodotto (anche) il certificato di collaudo e il certificato di agibilità rilasciato dal Comune (…) ».
In conclusione, valutandosi l’inf ondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere respinto.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 14.005,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 giugno