Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20836 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20836 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2742/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente- avverso SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa C.T.R. RAGIONE_SOCIALEa LOMBARDIA n. 2234/2021 depositata il 14/06/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.R. RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, che ha accolto l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. di Varese di annullamento RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento relativo all’imposta comunale per la pubblicità per l’anno 2018.
La C.T.R., premesso che erroneamente la sentenza di primo grado aveva annullato l’intero avviso di accertamento, ancorché il ricorso non si riferisse al mezzo pubblicitario di cui al n. 4 RAGIONE_SOCIALE‘elenco RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo, ritiene che i mezzi pubblicitari (di cui ai nn. 1,2 e 3 RAGIONE_SOCIALE‘elenco), consistenti in c.d. figurati, per la loro ubicazione, siano da considerare assoggettabili ad imposta. Essi, infatti, indipendentemente, dal fatto che debbano considerarsi esposti in luogo pubblico o aperto al pubblico, non sono da inquadrarsi nella categoria RAGIONE_SOCIALEe immagini artistiche, avendo la caratteristica di essere di immediata e diretta attinenza con il soggetto pubblicizzato, posto che rappresentano immagini di vele, ovverosia del logo del centro commerciale, e contengono la denominazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘ che lo identifica. La C.T.R, inoltre, esclude la sussistenza di una RAGIONE_SOCIALEe fattispecie di esenzione di cui all’art. 17 del d. lgs. 507 del 1993, non potendo il collegamento RAGIONE_SOCIALEa disposizione con l’art. 5 RAGIONE_SOCIALEo stesso d. lgs. restringere il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposta alle sole forme RAGIONE_SOCIALEa cartellonistica pubblicitaria.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE formula due motivi di ricorso.
Con il primo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e del procedimento di appello, quale conseguenza RAGIONE_SOCIALEa violazione
RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 d.l. 137 del 2020, RAGIONE_SOCIALE‘art. 16, comma 4 del d.l. 119 del 2018 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del Decreto direttoriale RR46 del Direttore Generale del RAGIONE_SOCIALE, emesso in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 cit.. Ricorda che l’art. 16, comma 4 del d.l. 119 del 2018, richiamato dall’art. 27 del d.l. 137 del 2020, autorizza la partecipazione alle udienze a mezzo di collegamento audiovisivo fra l’aula di udienza ed il luogo di collegamento da remoto del contribuente, del difensore, RAGIONE_SOCIALE‘ufficio impositore e dei soggetti RAGIONE_SOCIALEa riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo, in modo da assicurare la effettiva e reciproca visibilità RAGIONE_SOCIALEe persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Rileva che il Decreto Direttoriale RR46, emesso in virtù RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 del d.l. 137 del 2020, che richiama l’art. 16 cit., ha disposto che ‘la partecipazione all’udienza avviene a distanza mediante collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la effettiva e reciproca visibilità RAGIONE_SOCIALEe persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto, a garanzia del contraddittorio’ stabilendo che ‘In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l’udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti’. Rappresenta che all’udienza pubblica del 17 maggio 2021, richiesta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e da tenersi con la modalità da remoto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 del d.l. 137 del 2020, si dà atto RAGIONE_SOCIALE‘assenza del difensore RAGIONE_SOCIALEa società medesima ed altresì che il giudice COGNOME è ‘in collegamento telefonico’. L’udienza non si è pertanto svolta nelle modalità legali, da un lato, perché in assenza del funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente non ne ha rinviato la trattazione, dall’altro, perché il giudice COGNOME non era presente in collegamento audiovisivo, ma
meramente telefonico, ciò comportando la nullità assoluta ed insanabile RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta.
Con il secondo motivo di ricorso fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 d. lgs. 597 del 1993. Denuncia l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza nella parte in cui attribuisce contenuto di messaggio pubblicitario a c.d. figurati rappresentanti RAGIONE_SOCIALEe vele, di carattere meramente ornamentale, benché la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito la distinzione fra la funzione decorativa e quella pubblicitaria in grado di veicolare un messaggio diretto a raggiungere una pluralità di possibili acquirenti promuovendo la domanda di bene e servizi o contribuendo all’immagine del soggetto pubblicizzato.
Il primo motivo è fondato, e dal relativo accoglimento consegue l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE‘esame del secondo motivo di ricorso.
Al di là RAGIONE_SOCIALEe deduzioni del controricorrente, secondo il quale all’udienza del 17 maggio 2021 non si era palesato alcun problema di funzionamento del collegamento audiovisivo, talché correttamente la C.T.R. aveva interpretato la mancata partecipazione del difensore come volontaria assenza, vi è che dal verbale (prodotto in atti dalla ricorrente) si apprende che il componente del NOME NOME COGNOME si trovava in collegamento telefonico. Si legge, infatti, quanto segue: Sono comparsi: per i contribuenti. Assente; per l’Ufficio: COGNOME NOME Avv (Mi) P_IVA. Su invito del Presidente il Relatore espone i fatti e le questioni RAGIONE_SOCIALEa controversia. Dopo di che il Presidente ammette le parti alla discussione. Si dà atto che: NOME in collegamento telefonico. L’appellante illustra i motivi di appello ed insiste. Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione ed il NOME si ritira in Camera di Consiglio ‘.
6. Ora, la normativa pandemica di cui al d.l. 137 del 2020 con mod. nella l. 176 del 2020, nell’autorizzare all’art. 27 lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe udienze pubbliche nel processo tributario con modalità da remoto, al comma 4 richiama, per l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe modalità, la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla legge dicembre 2018, n. 136, che, a sua volta, al comma 4 (poi abrogato dal d. lgs. 220 del 2023), stabilisce, nella prima parte, che ‘La partecipazione RAGIONE_SOCIALEe parti all’udienza pubblica di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una RAGIONE_SOCIALEe parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti RAGIONE_SOCIALEa riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità RAGIONE_SOCIALEe persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza’.
A sua volta, come ricordato da parte ricorrente, il Decreto Direttoriale RR46 del Direttore generale del RAGIONE_SOCIALE, relativo alle ‘regole tecnico -operative per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l’attivazione RAGIONE_SOCIALEe udienze a distanza, così come previsto dall’art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall’articolo 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137′ ribadisce quanto già previsto dall’art. 16 comma 4 cit. stabilendo all’art. 3 che ‘La partecipazione all’udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità RAGIONE_SOCIALEe persone
collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia RAGIONE_SOCIALEa partecipazione e del contraddittorio’.
E’ chiaro, dunque, che l’unica possibilità affinché l’udienza pubblica da remoto sia validamente tenuta, in modo da garantire non solo il contraddittorio, ma la sua stessa effettiva pubblicità, è quella RAGIONE_SOCIALEa modalità audiovisiva.
Questa, infatti, appare con chiarezza la scelta legislativa adottata dalla normativa emergenziale pandemica, rivolta ad assicurare che l’udienza non svolta in presenza sia quanto più simile possibile a quella svolta in presenza, perché consente ai partecipanti di ‘vedere e sentire’ le persone presenti in luoghi diversi, in questo modo garantendo anche l’effettività concreta del contraddittorio nella discussione orale, che connota l’udienza pubblica.
E’ chiaro, altresì, che la presenza solo ‘telefonica’ di uno dei componenti del NOME non solo non può garantire alle parti partecipanti all’udienza che egli abbia ‘visto’ la discussione, ma neppure garantisce che egli abbia ‘udito’ la discussione che si è svolta, per gli altri partecipanti, attraverso la videoconferenza.
Ma se, da un lato, vien meno, in concreto quel ‘nucleo minimo’ di pubblicità che la disposizione di cui all’art. 27 d.l. 137 del 2020, richiamando l’art. 16, comma 4 d.l. 119 del 2018, ritiene irrinunciabile per considerare ‘pubblica’ l’udienza’, dall’altro si configura un vizio di costituzione del giudice, posto che il NOME non risulta regolarmente composto, dovendo considerarsi non validamente presente uno dei componenti (giudice COGNOME), in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 5 d. lgs. 545 del 1992, secondo il quale ‘Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente RAGIONE_SOCIALEa sezione o dal vicepresidente e giudica con il numero invariabile di tre votanti’.
L’integrazione del vizio di cui all’art. 158 cod. proc. civ., applicabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2 d. lgs. 546 del 1992,
comporta la nullità insanabile RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, che dunque deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, in diversa composizione, cui è rimessa anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, in diversa composizione, cui rimette anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2025.