Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20836 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20836 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2742/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in VARESE INDIRIZZO/O RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato DI NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso SENTENZA della C.T.R. della LOMBARDIA n. 2234/2021 depositata il 14/06/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La soc. RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza della C.T.R. della Lombardia, che ha accolto l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della C.T.P. di Varese di annullamento dell’avviso di accertamento relativo all’imposta comunale per la pubblicità per l’anno 2018.
La C.T.R., premesso che erroneamente la sentenza di primo grado aveva annullato l’intero avviso di accertamento, ancorché il ricorso non si riferisse al mezzo pubblicitario di cui al n. 4 dell’elenco dell’atto impositivo, ritiene che i mezzi pubblicitari (di cui ai nn. 1,2 e 3 dell’elenco), consistenti in c.d. figurati, per la loro ubicazione, siano da considerare assoggettabili ad imposta. Essi, infatti, indipendentemente, dal fatto che debbano considerarsi esposti in luogo pubblico o aperto al pubblico, non sono da inquadrarsi nella categoria delle immagini artistiche, avendo la caratteristica di essere di immediata e diretta attinenza con il soggetto pubblicizzato, posto che rappresentano immagini di vele, ovverosia del logo del centro commerciale, e contengono la denominazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘ che lo identifica. La C.T.R, inoltre, esclude la sussistenza di una delle fattispecie di esenzione di cui all’art. 17 del d. lgs. 507 del 1993, non potendo il collegamento della disposizione con l’art. 5 dello stesso d. lgs. restringere il presupposto dell’imposta alle sole forme della cartellonistica pubblicitaria.
La soc. RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La soc. RAGIONE_SOCIALE formula due motivi di ricorso.
Con il primo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata e del procedimento di appello, quale conseguenza della violazione
dell’art. 27 d.l. 137 del 2020, dell’art. 16, comma 4 del d.l. 119 del 2018 e dell’art. 3 del Decreto direttoriale RR46 del Direttore Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, emesso in forza dell’art. 27 cit.. Ricorda che l’art. 16, comma 4 del d.l. 119 del 2018, richiamato dall’art. 27 del d.l. 137 del 2020, autorizza la partecipazione alle udienze a mezzo di collegamento audiovisivo fra l’aula di udienza ed il luogo di collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell’ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo, in modo da assicurare la effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Rileva che il Decreto Direttoriale RR46, emesso in virtù dell’art. 27 del d.l. 137 del 2020, che richiama l’art. 16 cit., ha disposto che ‘la partecipazione all’udienza avviene a distanza mediante collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto, a garanzia del contraddittorio’ stabilendo che ‘In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l’udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti’. Rappresenta che all’udienza pubblica del 17 maggio 2021, richiesta dalla soc. RAGIONE_SOCIALE e da tenersi con la modalità da remoto, ai sensi dell’art. 27 del d.l. 137 del 2020, si dà atto dell’assenza del difensore della società medesima ed altresì che il giudice COGNOME è ‘in collegamento telefonico’. L’udienza non si è pertanto svolta nelle modalità legali, da un lato, perché in assenza del funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente non ne ha rinviato la trattazione, dall’altro, perché il giudice COGNOME non era presente in collegamento audiovisivo, ma
meramente telefonico, ciò comportando la nullità assoluta ed insanabile dell’attività svolta.
Con il secondo motivo di ricorso fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d. lgs. 597 del 1993. Denuncia l’erroneità della sentenza nella parte in cui attribuisce contenuto di messaggio pubblicitario a c.d. figurati rappresentanti delle vele, di carattere meramente ornamentale, benché la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito la distinzione fra la funzione decorativa e quella pubblicitaria in grado di veicolare un messaggio diretto a raggiungere una pluralità di possibili acquirenti promuovendo la domanda di bene e servizi o contribuendo all’immagine del soggetto pubblicizzato.
Il primo motivo è fondato, e dal relativo accoglimento consegue l’assorbimento dell’esame del secondo motivo di ricorso.
Al di là delle deduzioni del controricorrente, secondo il quale all’udienza del 17 maggio 2021 non si era palesato alcun problema di funzionamento del collegamento audiovisivo, talché correttamente la C.T.R. aveva interpretato la mancata partecipazione del difensore come volontaria assenza, vi è che dal verbale (prodotto in atti dalla ricorrente) si apprende che il componente del Collegio NOME COGNOME si trovava in collegamento telefonico. Si legge, infatti, quanto segue: Sono comparsi: per i contribuenti. Assente; per l’Ufficio: COGNOME NOME Avv (Mi) 2010001253. Su invito del Presidente il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia. Dopo di che il Presidente ammette le parti alla discussione. Si dà atto che: COGNOME in collegamento telefonico. L’appellante illustra i motivi di appello ed insiste. Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione ed il Collegio si ritira in Camera di Consiglio ‘.
6. Ora, la normativa pandemica di cui al d.l. 137 del 2020 con mod. nella l. 176 del 2020, nell’autorizzare all’art. 27 lo svolgimento delle udienze pubbliche nel processo tributario con modalità da remoto, al comma 4 richiama, per l’individuazione delle modalità, la disciplina dell’art. 16 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla legge dicembre 2018, n. 136, che, a sua volta, al comma 4 (poi abrogato dal d. lgs. 220 del 2023), stabilisce, nella prima parte, che ‘La partecipazione delle parti all’udienza pubblica di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza’.
A sua volta, come ricordato da parte ricorrente, il Decreto Direttoriale RR46 del Direttore generale del MEF, relativo alle ‘regole tecnico -operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l’attivazione delle udienze a distanza, così come previsto dall’art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall’articolo 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137’ ribadisce quanto già previsto dall’art. 16 comma 4 cit. stabilendo all’art. 3 che ‘La partecipazione all’udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone
collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio’.
E’ chiaro, dunque, che l’unica possibilità affinché l’udienza pubblica da remoto sia validamente tenuta, in modo da garantire non solo il contraddittorio, ma la sua stessa effettiva pubblicità, è quella della modalità audiovisiva.
Questa, infatti, appare con chiarezza la scelta legislativa adottata dalla normativa emergenziale pandemica, rivolta ad assicurare che l’udienza non svolta in presenza sia quanto più simile possibile a quella svolta in presenza, perché consente ai partecipanti di ‘vedere e sentire’ le persone presenti in luoghi diversi, in questo modo garantendo anche l’effettività concreta del contraddittorio nella discussione orale, che connota l’udienza pubblica.
E’ chiaro, altresì, che la presenza solo ‘telefonica’ di uno dei componenti del Collegio non solo non può garantire alle parti partecipanti all’udienza che egli abbia ‘visto’ la discussione, ma neppure garantisce che egli abbia ‘udito’ la discussione che si è svolta, per gli altri partecipanti, attraverso la videoconferenza.
Ma se, da un lato, vien meno, in concreto quel ‘nucleo minimo’ di pubblicità che la disposizione di cui all’art. 27 d.l. 137 del 2020, richiamando l’art. 16, comma 4 d.l. 119 del 2018, ritiene irrinunciabile per considerare ‘pubblica’ l’udienza’, dall’altro si configura un vizio di costituzione del giudice, posto che il Collegio non risulta regolarmente composto, dovendo considerarsi non validamente presente uno dei componenti (giudice COGNOME), in violazione dell’art. 2, comma 5 d. lgs. 545 del 1992, secondo il quale ‘Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con il numero invariabile di tre votanti’.
L’integrazione del vizio di cui all’art. 158 cod. proc. civ., applicabile ai sensi dell’art. 1, comma 2 d. lgs. 546 del 1992,
comporta la nullità insanabile della sentenza impugnata, che dunque deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui rimette anche la regolamentazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2025.