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Udienza telematica nulla se il giudice è al telefono

La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale perché, durante un’udienza telematica, uno dei giudici del collegio era collegato solo telefonicamente e non in modalità audiovisiva. Secondo la Corte, questa modalità viola le norme che regolano l’udienza telematica, creando un vizio insanabile nella costituzione del giudice e portando alla nullità della decisione. Il caso riguardava l’impugnazione di un avviso di accertamento per l’imposta comunale sulla pubblicità.

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Pubblicato il 30 agosto 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Udienza Telematica: Giudice al Telefono? Sentenza Nulla

L’emergenza pandemica ha accelerato l’adozione dell’udienza telematica nel sistema giudiziario, ma le regole che la governano non sono mere formalità. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale: la partecipazione di un giudice tramite un semplice collegamento telefonico, anziché audiovisivo, rende la sentenza nulla. Questa decisione sottolinea come la tecnologia debba servire a garantire, e non a compromettere, i principi fondamentali del giusto processo.

I Fatti del Caso

Una società a responsabilità limitata ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2018. Se in primo grado la Commissione Tributaria Provinciale aveva dato ragione alla società, la Commissione Tributaria Regionale (C.T.R.) aveva ribaltato la decisione, accogliendo l’appello dell’ente impositore.

La società ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sollevando due motivi. Il secondo motivo riguardava il merito della questione, ossia se le insegne figurative (immagini di vele e il logo di un centro commerciale) avessero carattere puramente ornamentale o pubblicitario. Tuttavia, è stato il primo motivo, di natura procedurale, a rivelarsi decisivo.

La ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza d’appello e del relativo procedimento a causa delle modalità con cui si era svolta l’udienza pubblica, tenutasi a distanza. In particolare, dal verbale risultava che uno dei tre componenti del collegio giudicante era presente “in collegamento telefonico”, mentre il difensore della società era assente. Questa circostanza, secondo la difesa, violava le norme specifiche che impongono un collegamento audiovisivo per assicurare la piena partecipazione e il contraddittorio.

L’Udienza Telematica e il Principio Violato

La normativa emergenziale, pur autorizzando lo svolgimento delle udienze pubbliche da remoto, ha fissato paletti precisi. La legge (in particolare l’art. 27 del D.L. 137/2020, che richiama l’art. 16 del D.L. 119/2018) stabilisce che la partecipazione a distanza debba avvenire “mediante un collegamento audiovisivo” tale da assicurare la “contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti” e la possibilità di udire quanto viene detto. L’obiettivo è replicare il più fedelmente possibile le garanzie di un’udienza in presenza.

La Corte ha evidenziato che l’unica modalità valida per un’udienza telematica è quella audiovisiva. Un collegamento meramente telefonico, infatti, non consente di “vedere” la discussione, minando sia il principio del contraddittorio, sia quello della pubblicità dell’udienza. Non si può avere la certezza che il giudice collegato solo via audio abbia effettivamente “visto” e “udito” l’intera discussione svolta dagli altri partecipanti in videoconferenza.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo procedurale, assorbendo l’esame della questione di merito. Il ragionamento dei giudici è stato lineare e rigoroso. La presenza “solo telefonica” di un membro del collegio giudicante configura un vizio di costituzione del giudice, come previsto dall’art. 2, comma 5 del D.Lgs. 545/1992, che impone la presenza di un numero invariabile di tre votanti.

Se un giudice non è collegato in modalità audiovisiva, non può essere considerato “validamente presente”. Di conseguenza, il collegio non è regolarmente composto. Questo difetto, secondo l’art. 158 del codice di procedura civile, determina la nullità assoluta e insanabile della sentenza. La Corte ha chiarito che il rispetto delle modalità audiovisive non è un optional, ma un requisito essenziale per considerare “pubblica” un’udienza tenuta a distanza e per garantire il nucleo minimo di diritti processuali.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione

In conclusione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo giudizio. Questa ordinanza lancia un messaggio chiaro: le garanzie procedurali, anche quando adattate alle nuove tecnologie, non possono essere svuotate del loro significato. La validità di un’udienza telematica dipende dal pieno rispetto delle modalità tecniche previste dalla legge, finalizzate a tutelare il contraddittorio, la pubblicità delle udienze e la corretta costituzione dell’organo giudicante. Ogni deviazione da questo standard, come la semplice partecipazione telefonica di un giudice, inficia irrimediabilmente la validità dell’intero processo decisionale.

È valida un’udienza telematica se uno dei giudici partecipa solo con un collegamento telefonico?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la partecipazione meramente telefonica di un componente del Collegio non è sufficiente. La legge richiede un collegamento audiovisivo che garantisca la reciproca visibilità e udibilità di tutti i presenti per assicurare il contraddittorio e la pubblicità dell’udienza.

Qual è la conseguenza della partecipazione solo telefonica di un giudice a un’udienza da remoto?
La conseguenza è un vizio di costituzione del giudice, poiché il componente non può considerarsi validamente presente. Questo difetto procedurale comporta la nullità insanabile della sentenza emessa dal collegio irregolarmente composto.

Perché un collegamento audiovisivo è considerato essenziale per un’udienza telematica?
È ritenuto essenziale perché è l’unica modalità che può garantire non solo il contraddittorio tra le parti, ma anche l’effettiva pubblicità dell’udienza, assicurando che i partecipanti possano “vedere e sentire” ciò che accade, in modo quanto più simile possibile a un’udienza svolta in presenza.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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