Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30920 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30920 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5551/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL PIEMONTE n. 532/2020 depositata il 27/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di commercio all’ingrosso di elettrodomestici ed elettronica, impugnava l’avviso di accertamento mirato a recuperare importi Iva relativamente all’anno 2013. L’atto impositivo s’incentrava su pvc del 29 settembre 2015, del 26 gennaio 2016 e del 16 maggio 2017, e contestava operazioni soggettivamente inesistenti, avuto alla contabilizzazione di plurime fatture di ingente valore da soggetti fornitori, che si rivelavano essere, in realtà, mere cartiere. Il recupero investiva anche l’emissione di fatture per operazioni intracomunitarie inesistenti, non essendo in effetti avvenute cessioni intracomunitarie secondo i presupposti richiesti dalla normativa vigente. In ragione del disconoscimento delle cessioni intracomunitarie era stata ascritta alla ricorrente odierna anche l’indebita utilizzazione del plafond.
La CTP di Milano rigettava il ricorso della contribuente.
Non miglior sorte assisteva il successivo appello di quest’ultima, del pari respinto.
Il ricorso per cassazione della RAGIONE_SOCIALE è affidato ora a quattordici motivi di ricorso. L’Agenzia resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la violazione degli artt. 33 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 24 Cost., per avere la sentenza impugnata omesso di trattare l’udienza pubblica di trattazione dell’appello, in assenza della rinuncia alla stessa da parte della contribuente -che ne ha fatto rituale richiesta -nonostante la stessa CTR, con ordinanza del
28 maggio 2020, avesse condizionato a tale rinuncia il mancato svolgimento della pubblica udienza medesima.
Con il secondo motivo si contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 20 D.L. n. 74 del 2000, 654 c.p.p. e 2697 c.c., ‘ per avere la sentenza impugnata disconosciuto la rilevanza probatoria nel giudizio tributario della sentenza di assoluzione penale del Tribunale di Bergamo numero 198/2014 ‘, senza verificarne l’incidenza nel giudizio tributario odierno.
Con il terzo motivo si contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c., per omessa motivazione in ordine all’irrilevanza probatoria della sentenza di assoluzione del tribunale di Bergamo numero 198/2014.
Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 12 D.Lgs. n. 472 del 1997, in ragione del disconoscimento della continuazione.
Con il quinto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 7, co. 3, e 12, co. 5, D.Lgs. n. 472 del 1997, ‘ per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabile alla specie l’istituto della recidiva in assenza di un accertamento definitivo per effetto di una pronuncia giurisdizionale ovvero della mancata impugnazione della contestazione delle violazioni della stessa indole antecedenti ‘.
Con il sesto motivo di ricorso si contesta, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. la violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c., per omessa motivazione, in ordine alla illegittima ripresa a tassazione dell’Iva esposta nelle fatture passive ricevute dalle danti causa, che è stata effettivamente versata dalla contribuente.
Con il settimo motivo di ricorso si contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 19 d.P.R. n. 633 del 1973, 17 nn. 2 e 6, 18 e 22 della Sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, ‘ per avere la sentenza impugnata confermato
l’illegittima ripresa a tassazione di un’imposta effettivamente versata dalla contribuente ‘.
Con l’ ottavo motivo di ricorso si lamenta, ex art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c., nonché degli artt. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e 156 c.p.c., per motivazione meramente apparente ‘ in relazione al motivo di ricorso avente ad oggetto l’illegittima integrazione ex post della motivazione dell’avviso di accertamento per cui è causa tramite l’affermazione di fatti privi di precisi riferimenti di fatto e documentali ‘.
Con il nono motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c. per motivazione omessa, insufficiente o apparente, in ordine alla ritenuta prova da parte dell’Ufficio dell’inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate e dell’omessa prova contraria da parte della contribuente.
Con il decimo motivo di ricorso si lamenta, a mente dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione della Direttiva 2006/112/CE e dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione alla prova contraria richiesta nella specie.
Con l’ undicesimo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 38 e ss. d.P.R. n. 600 del 1973, 19 ss. d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 e 2729 c.c., in relazione all’omessa prova da parte dell’Ufficio dell’inesistenza soggettiva delle operazioni per cui è causa e della asserita frode presupposta in relazione all’indebita inversione dell’onere probatorio in capo al contribuente circa la relativa incolpevole buona fede.
Con il dodicesimo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c., per motivazione contraddittoria, apparente o omessa in ordine alla dedotta illegittimità della sentenza appellata per violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’omessa prova delle contestazioni discendenti
dal pvc dell’Agenzia delle Dogane e per sussistenza di prova contraria.
Con il tredicesimo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione alla mancata considerazione della prova contraria fornita dalla contribuente in ordine alle contestazioni di cui al pvc dell’Agenzia delle Dogane del 2016, consistente nei CMR completi e sottoscritti che attestano la fuoriuscita della merce dal territorio dello Stato.
Con il quattordicesimo motivo si contesta, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la motivazione apparente od omessa in ordine alla conferma della pretesa avente ad oggetto l’utilizzo del plafond Iva.
Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento di tutti gli altri mezzi di ricorso.
La ricorrente ha dedotto d’aver formulato richiesta di pubblica udienza, trascrivendo la porzione dell’atto di appello concernente tale punto . La CTR era ben legittimata a trattare l’udienza da remoto oppure in camera di consiglio, ma era comunque obbligata a concedere perlomeno i termini a difesa, il che ha trascurato di fare.
Nel caso in esame trova applicazione l’art. 27, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (recante ‘ Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ‘), conv. con modificazioni con l. 18 dicembre 2020 n. 176, secondo cui, « Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con
decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio…. » (comma 1). Il successivo comma 2 stabilisce che « In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio ».
La citata normativa emergenziale autorizza, in un contesto di divieti e limitazioni che non consentono l’udienza in presenza, lo svolgimento dell’udienza da remoto prevedendo una disciplina alternativa, in caso di carenze organizzative all’interno degli uffici che impediscano il collegamento, rimessa non alla parte ma al governo del giudice e finalizzata ad assicurare lo svolgimento dell’attività giudiziaria in modo da garantire comunque le essenziali prerogative del diritto di difesa. Si è introdotto, quindi, un sistema di ‘congegni di sostituzione’ (Cass. n. 33175 del 2021) dell’udienza pubblica di discussione prevedendosi, in prima battuta, la
possibilità di svolgimento mediante collegamento da remoto (primo comma) e « in alternativa », la possibilità di decisione « sulla base degli atti », (secondo comma), lasciandosi all’iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione, con la previsione, ove non sia possibile il collegamento da remoto, della «trattazione scritta» che, secondo la norma emergenziale, è da considerarsi ‘equivalente’ all’udienza, atteso che « le parti sono considerate presenti ». Sebbene la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione in pubblica udienza o con collegamento a distanza, sia legittima, ove carenze organizzative all’interno dell’ufficio impediscano il collegamento da remoto (Cass. n. 6033 del 2023), la decisione del giudice di disporla deve esplicitare le ragioni organizzative che hanno giustificato tale scelta (v. Cass. n. 594 del 2024), perché la regola rimane quella dell’udienza (Cass. n. 33175 del 2021).
La Commissione non ha rispettato questa normativa: a fronte della richiesta della pubblica udienza e della conferma di detta udienza a seguito del provvedimento del 28 maggio 2020, trascritto a pag. 47 del ricorso per cassazione, la CTR, senza dare atto dell’impossibilità di procedere al collegamento da remoto né del decreto presidenziale autorizzativo del rito emergenziale, non ha concesso neppure i termini per la trattazione scritta, eventualmente rinviando l’udienza a nuovo ruolo, ma ha deciso direttamente la causa sulla base degli atti (si legge, a pag. 7 della sentenza impugnata che nessuna comunicazione perveniva alla Commissione, dopo avviso notificato alle parti, di procedere alla pubblica udienza).
Attesa l’equivalenza posta dalla norma emergenziale tra udienza di discussione e trattazione scritta, viene in evidenza il condiviso orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un’istanza di una delle
parti ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa (Cass. n. 19579 del 2018; Cass. n. 3559 del 2010; Cass. n. 10678 del 2009; Cass. n. 14380 del 2007; Cass. n. 20852 del 2005; Cass. n. 10099 del 2001; Cass. n. 5643 del 2001; Cass. n. 5986 del 2001).
In questo caso la lesione delle prerogative difensive risulta ancor più grave, perché negandosi alla parte, non solo l’udienza di discussione, in presenza o da remoto, ma anche la trattazione scritta, si è impedito ogni contraddittorio nella fase decisionale.
Si osservi che a più riprese questa Corte ha rilevato, in relazione al giudizio camerale davanti a sé ma con affermazioni di principio di portata generale, che la garanzia del contraddittorio, costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, è assicurata anche dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (v. Cass. n. 395 del 2017; Cass. n. 5371 2017; Cass. n. 7701 del 2017; Cass. n. 5665 del 2018; Cass. sez. un. n. 14437 del 2018; Cass. n. 26480 del 2020).
Il ricorso va, in ultima analisi, accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento di tutti gli altri. La sentenza d’appello dev’essere cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti tutti gli altri. Cassa la sentenza d’appello , in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 07/11/2024.