Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18250 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 18250 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8973/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME e COGNOME NOME rappresentati e difesi dal Prof. Avv. NOME COGNOMECODICE_FISCALE, ed elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC EMAIL
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende ex lege
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 6861/2021 depositata il 27/09/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito per l’Ufficio controricorrente l’Avv. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Sentito il P.G. il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso con declaratoria di nullità della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza della CTR Campania n. 6861/2021 depositata in data 27 settembre 2021 e non notificata, che, in accoglimento dell’appello dell’ufficio , riteneva legittimo l’avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO, inerente dichiarazione di successione di NOME COGNOME lamentando che la pronunzia impugnata era stata resa in violazione della normativa che disciplinava la c.d. seconda fase dell’emergenza da Covid -19, relativamente allo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto.
L’ufficio resiste con controricorso.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo annullarsi la sentenza impugnata.
I contribuenti hanno depositato memoria ex art. 380bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione ed errata applicazione dell’art.33 d.lgs. n. 546 del 1992 nonché dell’art. 24 della Cost . e dei principi fondamentali del giusto processo e del diritto di difesa ed, ancora, dell’ art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed art. 6 del decreto-legge 23 luglio n. 105.
Assumono che la sentenza impugnata era stata resa in violazione della normativa che disciplinava la c.d. seconda fase dell’emergenza da Covid-19, relativamente allo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, in quanto la CTR, sebbene avesse accolto l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza, disponendo il rinvio alla data del 23 settembre 2021 ore 11.10, successivamente in tale data aveva deciso la causa con le modalità della camera di consiglio, senza consentire la partecipazione delle parti e neppure consentire la trattazione scritta.
I contribuenti, nel lamentare la lesione del diritto di difesa, ripropongono, quindi, tutte le difese svolte nei precedenti gradi di giudizio.
Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni appresso specificate.
2.1. Viene in rilevo
il quale così dispone:
‘
Trova applicazione, ratione temporis , l’invocato art. 27, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (recante ‘Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid19’), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, secondo cui, ‘fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del
territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio ‘ (comma 1). Il successivo comma 2 stabilisce che, ‘in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio’.
2.2. Va, quindi, richiamato il Decreto Direttoriale RR 46 dell’11/11/2020 che, nel disciplinare le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l’attivazione delle udienze a distanza, così come previsto dall’art. 16, comma 4, del
decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall’articolo 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 all’ articolo 3, cos ì ha stabilito: ‘Svolgimento delle udienze a distanza 1. La partecipazione all’udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio. 2. La decisione del Presidente di svolgere l’udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 16 -bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Prima dell’udienza, l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia una seconda comunicazione all’indirizzo di posta elettronica di cui al periodo precedente contenente il link per la partecipazione all’udienza a distanza e l’avviso che l’accesso all’udienza t ramite tale link comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Il link è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato. 3. In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l’udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti con le modalità previste dal comma 2 ‘ .
3. Dal fascicolo , esaminato d’ufficio trattandosi di error in procedendo (vedi Cass. 12/03/2018, n. 5971), risulta che il difensore dei contribuenti, con istanza ritualmente depositata, aveva chiesto ‘… ove non sia possibile la discussione in presenza alla data di udienza già fissata, la stessa sia rinviata a nuovo ruolo per essere svolta in detta modalità o, quantomeno, mediante collegamento da remoto sulla base delle disposizioni del DM 11.11.2020 ‘.
Accolta tale istanza, la Commissione rinviava la causa (senza nulla specificare in ordine alle ‘modalità) all’ udienza del 23 settembre 2021, come da verbale in data 24 giugno 2021.
Nell’avviso di trattazione, comunicato della segreteria , si dice testualmente: ‘ È già stata presentata richiesta di trattazione in Pubblica Udienza. SI PRECISA CHE LA CAUSA VERRA’ CHIAMATA ALLE ORE 11.10′.
Nel verbale di udienza è indicato quanto segue ‘ sono comparsi: – per i contribuenti. Nessuno stante la previsione dell’art.27 D.L.137/2020 -per l’ufficio : Nessuno stante la previsione dell’art.27 D.L.137/2020 Il Presidente attesta che la Camera di Consiglio viene effettuata con collegamento da remoto, utilizzando il software di videoconferenza denominato Microsoft Teams’, dopo aver verificato il corretto funzionamento di tale sistema informatico ‘.
Risulta, quindi, dagli atti che non vi è stata né pubblica udienza né è stato consentito il collegamento da remoto del legale (si sarebbe dovuto fare cenno dell’invio del link e del mancato collegamento, chiamata la causa): nel verbale, come detto, si fa, infatti, riferimento alla trattazione in camera di consiglio via teams , e in sentenza si parla poi di trattazione in ‘ camera di consiglio ‘ .
Va, quindi, richiamato il principio per cui nel processo tributario, la normativa emergenziale di contrasto all’epidemia da Covid-19 consente di sostituire l’udienza pubblica di discussione con il suo svolgimento mediante collegamento da remoto e, in alternativa, prevede la decisione sulla base degli atti, lasciando all’iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione, che, ove non sia possibile il collegamento da remoto per carenze organizzative all’interno dell’ufficio, può essere sostituita dalla trattazione scritta, da considerarsi equivalente all’udienza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato nulla la sentenza impugnata, che, pur avendo la parte insistito per l’udienza di discussione, era stata pronunciata allo stato degli atti, senza dare atto dell’impossibilità di procedere al
collegamento da remoto e senza neppure concedere i termini per la trattazione scritta). (Cass. Sez. 5, 23/07/2024, n. 20420, Rv. 672020 – 01).
2.6. Orbene, posto che risulta acclarato che non è stato consentito al difensore dei contribuenti di partecipare all’udienza secondo le prescritte modalità pur a fronte della trattazione in ‘pubblica udienza’, la sentenza è da ritenere nulla e, pertanto, la stessa deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione che dovrà riesaminare la vicenda in questione, garantendo il pieno contraddittorio e provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data