Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13069 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 13/05/2024
Oggetto: tributi affidamento -interessi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29883/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), già RAGIONE_SOCIALE, in qualità di società incorporante la RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il loro studio, sito in Roma, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (CF. CODICE_FISCALE),
in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 600/08/22, depositata in data 2 maggio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE, società consortile costituita per la copertura del fabbisogno energetico RAGIONE_SOCIALE imprese consorziate, ha separatamente impugnato un avviso di pagamento relativo al recupero di accise dovute per i periodi di imposta dal 2009 al 2011, oltre sanzioni, nonché una cartella di pagamento relativa ai medesimi tributi, con cui si accertava che la società contribuente aveva emesso fatture di vendita in base agli effettivi consumi RAGIONE_SOCIALE imprese consorziate, accisa che era stata ceduta in esenzione d’accisa ai sensi dell’art. 52 , comma 3, lett. b) d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 TUA (RAGIONE_SOCIALE prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili consumata in autoproduzione).
La CTP di Venezia ha accolto i ricorsi.
La CTR del Veneto, con sentenza qui impugnata, ha accolto gli appelli riuniti dell’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della incorporante RAGIONE_SOCIALE Ha ritenuto il giudice di appello che il presupposto dell’esenzione dal pagamento dell’accisa è la autoproduzione della stessa da fonti rinnovabili, presupposto che non sussiste ove il contribuente abbia rivenduto l’RAGIONE_SOCIALE a terzi consumatori finali come nel caso di specie, essendo l’RAGIONE_SOCIALE stata ceduta ai singoli consorziati; parimenti, il giudice di appello ha escluso
la rilevanza del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, avente ad oggetto la regolazione del mercato interno dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE . E’, poi, stata rigettata l’eccezione di prescrizione quinquennale, dovendo la prescrizione decorrere dal momento della scoperta del fatto illecito, che coincide con il deposito della dichiarazione annuale del periodo di imposta successivo a quello della cessione di RAGIONE_SOCIALE.
Propone ricorso per cassazione la società incorporante dell’originaria contribuente, affidato a otto motivi; resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, c. 3 lett. b) TUA, in relazione agli artt. 2, comma 2, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e 2602 ss. cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha negato che la nozione di autoproduttore valida ai fini dell’esenzione di cui all’art. 52 TUA non comprenda anche il RAGIONE_SOCIALE ai consorziati. Deduce il ricorrente che rientra nella nozione di autoproduttore anche il consorzio che utilizzi l’RAGIONE_SOCIALE per uso dei loro soci, secondo quanto previsto dal d. lgs. n. 79/1999.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione alla questione de ll’illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 10, commi 1 e 2 11 l. n. 212/2000. Osserva parte ricorrente di avere dedotto nei due gradi del giudizio di merito di avere operato sulla base di istruzioni ricevute dall’RAGIONE_SOCIALE finanziaria e per questo ritenendo di godere del legittimo affidamento sulla qualità di autoproduttore di RAGIONE_SOCIALE proveniente da fonti rinnovabili, nonché deducendo di avere proposto istanza di interpello in tal senso, per
quanto la stessa fosse stata dichiarata inammissibile, questioni sulle quali il giudice di appello non si sarebbe pronunciato.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, commi 1 e 2, l. n. 212/2000, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che non vi fosse affidamento del contribuente, stante la preesistenza di un’esplicita autorizzazione rilasciata dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dogane in esito ad una richiesta di quest’ultimo e, quindi, uno specifico comportamento posto in essere dall’RAGIONE_SOCIALE finanziaria , tenuto anche conto del tempo trascorso tra il comportamento attuato dall’RAGIONE_SOCIALE e la ripresa impositiva.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha esaminato, ai fini della violazione del principio del legittimo affidamento del contribuente, la circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe riconosciuto in precedenza (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE e Valle d’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) la qualifica di autoproduttore.
Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla non debenza degli interessi, in contrasto con le indicazioni degli Uffici e ciò in violazione, anche sotto questo profilo, con le indicazioni della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avuto riguardo agli artt. 10 e 11 l. n. 212/2000.
Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, l. n. 212/2000, per non avere il giudice di appello
riconosciuto la legittimità della pretesa fiscale anche in punto interessi, in contrasto con la RAGIONE_SOCIALE.
Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, l. n. 212/2000, per non avere il giudice di appello accordato efficacia preclusiva all’interpello del contribuente « e alle altre determinazioni amministrative alle quali si è fatto riferimento nei precedenti motivi ».
Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e 57 TUA, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto che il termine prescrizionale quinquennale non decorra dal momento del versamento RAGIONE_SOCIALE accise ma dal momento di presentazione della relativa dichiarazione di consumo.
Deve darsi atto che il ricorrente, con memoria depositata in data 21 marzo 2024, ha dichiarato di manifestare interesse per i soli motivi nn. 5° e 6° , dichiarando di rinunciare all’esame dei restanti motivi (nn., 1 -4, 7, 8). I restanti motivi divengono, pertanto, inammissibili per difetto di interesse.
I motivi quinto e sesto, i quali possono esaminarsi congiuntamente, attesi i profili coinvolti, sono fondati. Deve, in primo luogo, ribadirsi -quanto ai comportamenti assunti dall’RAGIONE_SOCIALE finanziaria – la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui « la tutela dell’affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall’art. 10, commi 1 e 2, della I. n. 212 del 2000, costituisce espressione di un principio generale dell’ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. ed, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell’ordinamento dell’Unione europea, sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni dell’RAGIONE_SOCIALE
finanziaria, anche se non influisce sulla debenza dell’imposta, deve essere valutata ai fini dell’esclusione dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni» (Sez. 5, 9 gennaio 2019, n. 370, con ampi riferimenti alla giurisprudenza europea in materia di tributi armonizzati; sempre con riferimento all’esclusione RAGIONE_SOCIALE sole sanzioni, si vedano ancora Sez. 2, 3 maggio 2018, n. 10499; Sez. 5, 8 febbraio 2017, n. 12635; Sez. 5, 25 marzo 2015, n. 5934; Sez. 5, 3 luglio 2013, n. 16692; Sez. 5, 13 ottobre 2011, n. 21070; Sez. 5, 10 settembre 2009, n. 19479)» (Cass., Sez. V, 13 ottobre 2020, n. 22001, 22002; Cass., Sez. V, 21 settembre 2020, n. 19644).
11. Nel caso di specie, il ricorrente ha addotto che l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria, per un tempo apprezzabilmente lungo, ha posto in essere comportamenti attivi che hanno ingenerato il dubbio circa la legittimità del comportamento del contribuente, quali (ad esempio) un comunicato stampa dell’RAGIONE_SOCIALE che non aveva irrogato le sanzioni e alcuni atti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Civitavecchia che in autotutela avevano annullato provvedimenti di contestazione sanzioni. Nel qual caso deve farsi applicazione del principio di tutela dell’affidamento incolpevole del contribuente (proprio del tema RAGIONE_SOCIALE sanzioni), sancito dall’art. 10, commi 1 e 2, l. n. 212/2000, che costituisce espressione di un principio generale dell’ordinamento tributario, il quale trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell’ordinamento dell’Unione europea; sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni dell’RAGIONE_SOCIALE finanziaria, anche se non influisce sulla debenza dell’imposta, dovendo essere valutata ai fini RAGIONE_SOCIALE sanzioni (Cass., Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 370; Cass., Sez. V, 24 maggio 2022, n. 16691), va valutata anche ai fini dell’applicazione degli accessori.
Analogamente, vero è che il solo decorso del tempo e il comportamento meramente passivo dell’amministrazione finanziaria non sono idonei ad integrare l’esimente di cui all’art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000 con riguardo alla debenza degli interessi (Cass., Sez. V, 19 dicembre 2019, n. 34067). Tuttavia, in questo caso non si verte in tema di comportamento meramente passivo dell’RAGIONE_SOCIALE, bensì di comportamento attivo, che ha ingenerato il ragionevole dubbio nel contribuente che, conformandosi a un’interpretazione erronea fornita dall’RAGIONE_SOCIALE finanziaria, non è tenuto al pagamento né RAGIONE_SOCIALE sanzioni né, come nel caso di specie, degli interessi in base al principio di tutela dell’affidamento (Cass., Sez. V, 11 luglio 2019, n. 18618).
Il ricorso, va accolto in relazione ai motivi quinto e sesto e, non essendovi ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, accogliendosi l’originario ricorso in tema di sanzioni e interessi. Le spese dell’intero giudizio, attesa l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità e l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per i restanti motivi, sono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte accoglie il quinto e il sesto motivo, dichiara inammissibili gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso in tema di interessi; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, in data 25 marzo 2024