Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 990 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 990 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. RG 7833/2020 su ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO DIFESA CIVILE -MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , RAGIONE_SOCIALE -in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti domiciliati ex lege in ROMA alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che li rappresenta e difende
Ricorrenti principali ed intimati sui rispettivi ricorsi incidentali contro
RAGIONE_SOCIALE SOCIETÀ RAGIONE_SOCIALE -già
RAGIONE_SOCIALE di Firenze RAGIONE_SOCIALE -, RAGIONE_SOCIALE di VERONA RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di PARMA RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALESOCIETÀ RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE FRIULI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutte elettivamente domiciliate in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che le rappresenta e difende anche, per la sola Aeroporti DI Puglia RAGIONE_SOCIALE, unitamente e disgiuntamente al prof. avv. COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
Controricorrenti al ricorso principale e ricorrenti incidentali e contro
RAGIONE_SOCIALE -SOCIETA ESERCIZIO RAGIONE_SOCIALEin liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore
-intimata-
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7164/2019, pronunciata il 2 dicembre 2019 e depositata il 20/12/2019, notificata il 23 dicembre 2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’ 11/05/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso principale nei termini di cui alle
conclusioni scritte depositate in atti, il rigetto dei ricorsi incidentali condizionati, assorbito il primo motivo di ricorso incidentale; udita , per l’Avvocatura Generale dello Stato , l’avv. NOME COGNOME uditi gli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per le controricorrenti e ricorrenti incidentali;
FATTI DI CAUSA
La sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio n. 7164/16/2019, depositata il 20 dicembre 2019, notificata il 23 dicembre 2019, in questa sede oggetto di ricorsi per cassazione tanto in via principale quanto in via incidentale, è stata resa nell’ambito di due giudizi, previa riunione degli stessi: quello, recante il numero di R.G. 3822/2019, concernente l’appello avverso la sentenza n. 4874/2019 della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma, pronunciata in sede d’impugnazione delle note dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (di seguito ENAC) relative ai contributi di cui all’art. 1, comma 1 328, della l. n. 296/2006, richiesti per le annualità 2007, 2008, 2009 e 2010, ove erano parti private del giudizio sedici società aeroportuali, precisamente la RAGIONE_SOCIALE di Ancona – la Aeroporti di Puglia RAGIONE_SOCIALE, la Aeroporto di Genova S.pRAGIONE_SOCIALE, la Aeroporto Friuli -Venezia Giulia S.p.RAGIONE_SOCIALE, la Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SRAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE Aeroporto di Trapani -, la RAGIONE_SOCIALE –INDIRIZZO di Palermo, la RAGIONE_SOCIALE – aeroporto di Olbia -la RAGIONE_SOCIALE Aeroporto di Catania -, la RAGIONE_SOCIALE di Bergamo- la RAGIONE_SOCIALE di Pescara -, la RAGIONE_SOCIALE per la gestione dell’aeroporto di Parma RAGIONE_SOCIALE -, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, la Società esercizio RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE; l’altro, recante il n. R.G. 4276/19, riferito
all’impugnazione della nota ENAC per i contributi richiesti per la sola annualità 2008, resa in sede di rinvio a seguito della pronuncia resa da questa Corte a Sezioni Unite, primo febbraio 2019, n. 3162 -che, facendo seguito a Corte Cost. 20 luglio 2018, n. 167, aveva affermato la sussistenza della giurisdizione in materia del giudice tributario – ove le parti private erano le medesime, con esclusione delle sole società di gestione dei servizi aeroportuali di Ancona, Palermo, Pescara e Forlì, queste ultime parti soltanto del primo dei due indicati giudizi.
In sintesi, con la sentenza n. 7164/19, la CTR del Lazio aveva affermato: per l’annualità 2009 la sussistenza del la preclusione derivante dal giudicato esterno favorevole per dodici società, in forza del passaggio in giudicato della sentenza n. 10137/14 della CTP di Roma, mentre per le altre quattro società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che non erano state parti del giudizio conclusosi con la pronuncia da ultimo citata, doveva comunque riconoscersi la valenza e l’efficacia del giudicato esterno derivante dalla citata CTP Roma n. 10137/14, ‘riguardante esattamente la stessa tipologia di contenzioso e gli stessi presupposti fattuali e giuridici’.
Ugualmente aveva affermato la sussistenza del giudicato esterno per il 2010 in forza della richiamata pronuncia n. 10137/14 della CTP di Roma, oltre che della più recente CTP Roma n. 2517/19, sul presupposto che esistesse un’identità giuridica e di situazione fattuale -in presenza dei medesimi elementi costitutivi del Fondo antincendi -sebbene la prima delle richiamate pronuncia fosse relativa alla precedente annualità.
In ogni caso il giudice di appello affermava la condivisione di quanto ritenuto nel merito dai giudici di primo grado in ciascuno dei giudizi poi riuniti dinanzi a sé con riferimento alle anzidette annualità.
Per gli anni 2007 e 2008, esclusa la possibile valenza del giudicato esterno, come peraltro già definitivamente sancito, per il 2008, dalle Sezioni Unite nel perimetro del thema decidendum ivi devoluto, la CTR ritenne ugualmente nel merito non dovuto il contributo richiesto per le predette annualità, rilevando che sarebbe stata acquisita la prova documentale della destinazione delle risorse secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3 bis del d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni, nella l. n. 2/2009, sebbene quest’ultimo fosse in vigore dal gennaio 2009, in contrasto con la finalità primigenia del tributo, da qualificarsi come tributo di scopo, finalizzato, invece, secondo l’art. 1, comma 1328 della l. n. 296/2006, a ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti e che, in ogni caso, le Amministrazioni pubbliche non avrebbero soddisfatto l’onere probatorio , su di esse incombente, della destinazione dei contributi per dette annualità secondo il fine specifico previsto dal citato art. 1, comma 1328, della l. n. 296/2006.
Avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 7164/2019 propongono ricorso principale per cassazione il Ministero dell’Interno Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico Difesa Civile il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’ENAC, in forza di sei motivi.
Le società aeroportuali, salvo RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rimasta intimata, resistono con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi, con il secondo dei quali, qualificato come condizionato, prospettano questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1328 della l. n. 296/2006, come inciso dall’art. 4, comma 3 bis , del d. l. n. 185/2008, convertito dalla l. n. 2/2009, in relazione agli artt. 3, 23, 41 e 53 Cost.
Disattesa dal Primo Presidente la richiesta delle parti controricorrenti di rimessione della controversia alle Sezioni Unite, la causa viene, su tempestiva istanza di parte, alla pubblica
udienza per la discussione orale, per la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, alle quali si è poi riportato, chiedendo l’accoglimento del ricorso principale nei termini ivi indicati, ed il rigetto del ricorso incidentale, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale prospettata con il secondo motivo, assorbito il primo riferito alla doglianza per la disposta compensazione, da parte della CTR, delle spese di lite.
In prossimità dell’udienza tanto le Amministrazioni ricorrenti principali quanto le controricorrenti e ricorrenti incidentali hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale le Amministrazioni ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 54 e 56 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 327, 333 e 343 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha accolto l’eccezione di giudicato esterno irritualmente dedotta, non essendo stata oggetto di appello incidentale, ma solo riproposta in sede di appello per confutare il gravame proposto dalle Amministrazioni.
Con il secondo motivo le ricorrenti Amministrazioni denunciano violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 49, 53, 54 e 56 del d. lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la decisione impugnata nulla statuito in ordine all’eccezione d’inammissibilità formulata dalle Amministrazioni medesime rispetto all’avversa eccezione di giudicato esterno.
Con il terzo motivo le ricorrenti principali lamentano violazione dell’art. 2909 cod. civ. e violazione dei principi attinenti all’autonomia di ciascun periodo d’imposta (artt. 7 e 76 del d.P.R. n. 917/1986, TUIR), con riferimento all’art. 4, comma 3 bis , del d.l.
n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2/1989, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il quarto motivo di ricorso principale si denuncia ancora la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sotto il diverso profilo della diversità parziale delle parti processuali.
Con il quinto motivo le ricorrenti Amministrazioni denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1328, della l. n. 296/2006, dell’art. 4, comma 3 bis del d. l. n. 185/2008, convertito in l. n. 2/1989, dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il sesto motivo, infine, le ricorrenti principali denunciano nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, illogica e contraddittoria, violazione degli artt. 132, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., laddove, dopo avere affermato, erroneamente, che l’onere probatorio afferente alla concreta devoluzione dei contributi dovuti dalle società aeroportuali deve essere attribuito alle Amministrazioni pubbliche, ha poi, in maniera palesemente contraddittoria, affermato che le società hanno fornito la prova, anche documentale, che già prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al d. l. n. 185/2008, il Ministero dell’Interno avrebbe riassegnato le somme destinate al fondo antincendio a finalità del tutto estranee allo scopo per il quale il fondo era stato istituito.
Con il primo motivo di ricorso incidentale le controricorrenti si dolgono della disposta compensazione delle spese del giudizio, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 1, del d. lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 91, primo comma e 92, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Con il secondo motivo -qualificato come motivo di ricorso incidentale condizionato -le parti, in ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell’avverso ricorso principale, sollevano questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1328, della l. n. 296/2006, come inciso dall’art. 4, comma 3 bis , del d.l. n. 185/2008, convertito dalla l. n. 2/2009, in relazione agli artt. 3, 23, 41 e 53 Cost.
In via preliminare appare opportuno dar conto del fatto che, successivamente alla riserva in decisione della presente controversia, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 23788/2023, depositata il 4 agosto 2023, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 39 bis, comma 1, del d. l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 novembre 2007, n. 222, in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui esclude la natura tributaria delle obbligazioni «derivanti dall’addizionale comunale sui diritti di imbarco, di cui all’articolo 2, comma 11, della l. 24 dicembre 2003, n. 350», questione in attesa di esame da parte della Corte costituzionale.
Ciò non interferisce, peraltro, sulla definizione della presente controversia, nella quale si discute unicamente del secondo canale destinato ad alimentare il fondo antincendi istituito dall’art. 1, comma 1328, della l. n. 296/2066, quello delle somme dovute dalle società aeroportuali, in proporzione al traffico generato, la cui natura di obbligazione tributaria è già stata affermata dalla Corte costituzionale con la succitata sentenza n. 167/2018 e ribadita dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 3162 depositata il primo febbraio 2019.
Ciò premesso, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi, i primi due motivi addotti a sostegno del ricorso principale.
Essi sono infondati.
10.1. Non sussiste, invero, il denunciato vizio di omessa pronuncia sulla questione di rito formulata dalle Amministrazioni in grado d’appello riguardo all’eccezione di giudicato esterno formulata dalle società di gestione aeroportuale, di cui le suddette Amministrazioni hanno opposto l’inammissibilità, perché non oggetto di appello incidentale.
Premesso che il mancato esame da parte del giudice di una questione meramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omessa pronuncia, che si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-2, ord. 14 marzo 2018, n. 6174; Cass. sez. 6-2, 12 gennaio 2016, n. 321), e rinviato al successivo sottoparagrafo l’esame dell’ulteriore censura di cui al primo motivo di ricorso per la dedotta violazione delle norme processuali ivi indicate, giova, comunque, ribadire il costante indirizzo espresso da questa Corte, secondo cui «on ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo» (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, ord. 2 aprile 2020, n. 7662; Cass. sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. sez. 5, ord. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. sez. 1, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. sez. 1, 11 settembre 2015, n. 17956).
Nella fattispecie in esame – in cui la sentenza resa dalla CTR del Lazio in questa sede impugnata si è pronunciata escludendo espressamente la valenza di giudicato esterno delle pronunce richiamate per le annualità anteriori al 2009, riconoscendo, invece, con riferimento alla pronuncia della CTP di Roma n. 10137/2014 l’effetto preclusivo di ulteriori accertamenti per l’ anno 2009, e la valenza di giudicato esterno della sentenza n. 2517/2019 per quelli successivi (da intendersi, in relazione ai provvedimenti impugnati nei giudizi riuniti dinanzi alla CTR, solo il 2010) – deve quindi
ritenersi che l’eccezione d’inammissibilità del rilievo del giudicato esterno sia stata implicitamente rigettata dalla CTR del Lazio.
10.2. Né risulta fondata la doglianza di cui al primo motivo di ricorso principale.
10.2.1. Questa Corte, con orientamento al quale in questa sede va assicurata ulteriore continuità, ha avuto modo di affermare che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre, difettando d’interesse al riguardo, nel caso di gravame proposto dalla parte soccombente, appello incidentale per porre in discussione le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite, essendo in tal caso la parte soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la propria volontà di chiederne il riesame (cfr. Cass. SU, 25 maggio 2018, n. 13195; si vedano anche Cass. SU, 12 maggio 2017, n. 11799, Cass. sez. lav. 28 agosto 2018, n. 21264; Cass. sez. 6 -L, ord.11 maggio 2022, n. 14899).
10.2.2. Nella fattispecie in esame, la pronuncia della CTP di Roma n. 4874/19 – resa in primo grado nel giudizio ove era già stata eccepito il giudicato esterno per effetto della sentenza della CTP di Roma n. 10137/2014 non appellata nei termini dalle amministrazioni soccombenti – riportata nei tratti essenziali in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, si è incentrata essenzialmente sull ‘ affermata natura di scopo dell ‘ entrata tributaria in esame, in relazione al fatto che il relativo gettito, nella formulazione originaria della norma, fosse stato specificamente destinato ad un obiettivo determinato (la riduzione del costo, a carico dello Stato, del servizio antincendi negli aeroporti), ricavandone la conclusione, in senso conforme all’assunto delle società contribuenti, che il venir meno, per effetto della modifica apportata dall’art. 4, comma 3 bis del d.l. n. 185/2008,
convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2/2009, dell’originaria destinazione, per essere destinate le risorse a scopi del tutto diversi da quello previsto dalla norma originaria dell’art . 1, comma 1328, della l. n. 296/2006, comportasse a sua volta «il venir meno del presupposto giuridico posto a base dell’obbligo di contribuzione del suddetto Fondo originariamente gravante su dette società».
10.2.3. Non è stata dunque esaminata o decisa, dal giudice di primo grado, neppure in modo implicito, l’eccezione di giudicato esterno in relazione alla menzionata pronuncia della CTP di Roma n. 10137/2014.
Il terzo ed il quarto motivo, che investono la dedotta erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto operante la preclusione derivante dal giudicato esterno favorevole per le società di gestione dei servizi aeroportuali, possono ugualmente essere trattati congiuntamente perché riguardanti la medesima questione dei limiti del giudicato, sia pure in relazione ai diversi profili ivi illustrati.
11.1. Il primo dei due motivi in oggetto deve intendersi, invero, correttamente riferito, sotto il profilo temporale, alla sola annualità 2010. Per i diversi periodi d’imposta anteriori al 2009, infatti, la CTR del Lazio, con la sentenza n. 7164/2019, oggetto in parte qua del motivo di ricorso principale in esame, ha espressamente escluso ogni possibile valenza di giudicato esterno alla richiamata, da parte delle società contribuenti, sentenza della CTP di Roma n. 10137/2014, richiamando, con riferimento al 2007, quanto già osservato dalle sezioni Unite di questa Corte con la succitata sentenza n. 3162/2019 in relazione all’anno 2008, oggetto dell’originaria controversia devoluta al suo esame.
In relazione all’anno 2009, che pure investe il presente giudizio, la sentenza impugnata ha, dunque, correttamente preso atto dell’effetto preclusivo derivante dal giudicato esterno circa la non debenza del contributo richiesto con le note ENAC impugnate e per
l’effetto annullate, per dodici delle odierne società controricorrenti, tutte le controricorrenti menzionate in epigrafe ad eccezione di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, le quali ultime non erano state parti del giudizio definito dalla succitata della CTP di Roma n. 10137/2014, riferita proprio a detta annualità, passata in giudicato per effetto della mancata impugnazione da parte delle Amministrazioni soccombenti.
11.2. Il motivo è fondato nella parte in cui censura la sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta applicabilità, per l’anno 2010, dell’ulteriore giudicato intervenuto per effetto di altra sentenza della CTP di Roma n. 2517/2019, depositata il 20 febbraio 2019, che si è pronunciata all’esito di giudizio cui sono rimaste estranee, tra le odierne controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, come si rileva da detta pronuncia sull’impugnazione dei provvedimenti con i quali è stato richiesto dall’ENAC il pagamento delle somme destinate a finanziare il Fondo antincendi per la sola annualità 2015 (non 2014 come indicato in controricorso).
Salvo quanto si avrà modo, più analiticamente, di chiarire, in ordine all’ an debeatur , nell’ambito dell’esame del quinto motivo di ricorso principale riguardo al preteso giudicato in ordine alla qualificazione giuridica del tributo in oggetto come tributo di scopo ed alle conseguenze che da ciò dovrebbero, secondo le parti controricorrenti, inferirsene, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto applicabile il giudicato esterno riferito a diversa, peraltro successiva di ben cinque anni a quella (2010) per cui si controverte nel presente giudizio, annualità, non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto già affermato in materia da questa Corte secondo cui «n materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta,
o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l’efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie “tendenzialmente permanenti” in quanto suscettibili di variazione annuale» (cfr., in particolare, Cass. sez. 5, 11 marzo 2015, n. 4832; Cass. sez. 5, 7 settembre 2018, n. 21824, nonché, in motivazione, sub paragrafo 2.3., la stessa Cass. SU, n. 3162/2019, più volte citata).
La stessa norma di cui all’art. 1, comma 1238 della l. n. 296/2006, che pone l’onere di contribuzione delle società aeroportuali al fondo antincendi in proporzione al traffico generato, conferma che al più può ascriversi l’obbligazione in oggetto all’ambito delle fattispecie solo tendenzialmente permanenti, in quanto suscettibili di variazione annuale.
Non convincono, al riguardo, le osservazioni da ultimo svolte dalle controricorrenti in memoria (si vedano, in particolare, le pagg. 21 -22 di detto atto difensivo).
Oltre alle considerazioni svolte nel successivo paragrafo 11.3.2., va osservato che il tetto contributivo di trenta milioni di euro annui per l’alimentazione del Fondo antincendi configura soltanto il limite annuale di dotazione del Fondo per il suo approvvigionamento a carico delle società aeroportuali, ma proprio perché ciascuna società, in relazione a quanto previsto dal d.m. 12 novembre 1997, n. 521, è titolare di autonoma concessione per la gestione aeroportuale nei confronti dello Stato per i rispettivi periodi di riferimento, la potestà impositiva che si estrinseca proprio nel riparto delle somme rispettivamente dovute non può che configurare la soggezione d’imposta di ciascuna società unicamente in proporzione al traffico generato dal proprio aeroporto della cui gestione è titolare in concessione.
11.3. Del pari è fondato il quarto motivo di ricorso principale, con il quale le Amministrazioni ricorrenti lamentano la violazione dei limiti soggettivi del giudicato esterno.
11.3.1. Esso, diversamente da quanto dedotto dal Procuratore Generale, non è assorbito dall’accoglimento del precedente motivo di ricorso nei termini dinanzi precisati, se non con riferimento all’anno 2010, dovendosi rilevare, per quanto attiene alla ritenuta preclusione del ne bis in idem per la precedente annualità 2009, che essa si applica con riferimento alle sole parti del giudizio sfociato nella più volte citata sentenza n. 10137/2014 della CTP di Roma, passata in giudicato, come attestato anche dalle SU di questa Corte nella summenzionata sentenza n. 3162/2019, all’esito di giudizio del quale, pacificamente, tra le odierne controricorrenti, non sono state parti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Pur dando atto di ciò, la sentenza della CTR del Lazio in questa sede impugnata ha testualmente affermato potersi riconoscere anche per dette società la valenza e l’efficacia del giudicato esterno derivante dalla citata decisione n. 10137/2014, in quanto «riguardante esattamente la stessa tipologia di contenzioso e gli stessi presupposti fattuali e giuridici, anche con riferimento alla annualità del preteso contributo (2009), resa nei confronti di altre società di gestione aeroportuale che si trovavano nella medesima situazione di quelle odierne resistenti nell’ambito del giudizio R.G.R. n. 3822/19».
11.3.2. In tal modo, tuttavia, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in tema di effetti riflessi del giudicato (cfr., tra le altre, più di recente, Cass. sez. 3, ord. 21 febbraio 2023, n. 5377; Cass. sez. 3, ord. 5 luglio 2019, n. 18062). Nel caso di specie deve escludersi, infatti, che ricorra un nesso di pregiudizialità -dipendenza in senso tecnico fra le diverse situazioni giuridiche soggettive vantate dalle diverse società aeroportuali nei confronti dell’Erario creditore.
Non ricorre, d’altronde, tra le società aeroportuali, diversamente da quanto dedotto dalle società medesime controricorrenti, alcun vincolo di solidarietà nell’obbligazione, di
natura tributaria, di concorrere all’alimentazione del F ondo antincendi in proporzione, al traffico generato, da intendersi, come sopra ricordato, con riferimento a quello generato dall’aeroporto proprio di riferimento facente capo a ciascuna società.
Ciò esclude, pertanto, che le società che non hanno acquisito la qualità di parte nel giudizio svoltosi dinanzi alla CTP di Roma e conclusosi con la sentenza n. 10137/2014, possano invocare gli effetti favorevoli di detta pronuncia in ragione dell’art. 1306 , secondo comma, cod. civ.
11.3.3. Analoghe considerazioni portano ad escludere altresì qualsivoglia valenza di giudicato esterno alla sentenza resa dalla CTP di Roma n. 10561/2020, depositata il 16 dicembre 2020, allegata dalle controricorrenti nel presente giudizio di legittimità, che, con analoghe motivazioni, ha pronunciato in senso favorevole a diverse società aeroportuali, RAGIONE_SOCIALE e Aeroporto di Treviso S.p.A., in giudizio riguardante l’annullamento di provvedimento ENAC riferito alle somme dovute da queste ultime come contributo al fondo antincendi per il 2008 in relazione al riparto delle somme medesime anche nei confronti delle controinteressate RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Il quinto motivo di ricorso principale è ugualmente fondato.
12.1. Va rilevato, in primo luogo, come non possa essere condivisa l’affermazione delle parti controricorrenti, ribadita da ultimo anche in memoria, circa la formazione del giudicato interno riguardo alla qualificazione giuridica del tributo in oggetto come tributo di scopo.
Va innanzitutto escluso, diversamente da quanto dalle stesse dedotto, che alcuna indicazione in tal senso sia riferibile alla ricordata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 3162/2019, che si sono limitate -nei limiti del pronunciamento sui primi due motivi del ricorso proposto sulla giurisdizione, dalle società aeroportuali, nella scia della decisione n. 167/2018 della
Corte costituzionale, sollecitata con la precedente ordinanza di rimessione n. 27074 del 28 dicembre 2016 – a ribadire la natura tributaria dell’obbligazione posta a carico delle società .
Né detta qualificazione del tributo come di scopo è desumibile dal provvedimento del Primo Presidente che ha disposto l’assegnazione della trattazione della controversia alla sezione semplice tributaria; peraltro, ove anche fosse, la qual cosa va peraltro, come detto, esclusa, ciò, attesa la natura meramente ordinatoria del provvedimento, non potrebbe in alcun modo vincolare il collegio in sede decisoria.
12.2. Non può, poi, condividersi l’assunto delle parti controricorrenti circa la formazione del giudicato interno su detta qualificazione giuridica e, deve aggiungersi, sulle conseguenze che dalla stessa deriverebbero come ineluttabili sul venire meno del presupposto impositivo nei confronti delle società aeroportuali per effetto delle modifiche apportate, con decorrenza dal primo gennaio 2009, alla destinazione delle risorse del fondo, dall’art. 4, comma 3 -bis del d.l. n. 185/2008 come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2/2009, laddove si assume che detta natura giuridica del tributo come tributo di scopo, affermata dal giudice di primo grado CTP Roma, rispettivamente la n. 440/2010 e la n. 4874/2019 in ciascuno dei due giudizi (R.G.R. n. 3822/2019 e R.G.R. n. 4276/2019) dinanzi alla CTR del Lazio e decisi con la sentenza in questa sede impugnata, non sarebbe stata oggetto di specifica impugnazione in appello da parte delle Amministrazioni.
12.2.1. Ed invero -si veda in particolare pag. 11 del ricorso per cassazione, nella parte in cui risultano trascritti i motivi di ricorso in appello delle Amministrazioni avverso l’ultima sentenza resa dalla CTP di Roma (n. 4874/2019) -è ivi dato leggere che «nche a voler ritenere che si verta in presenza di un ‘tributo di scopo’, è evidente come la decisione del giudice di prime cure risulti comunque illegittima, tenuto conto che la scelta di una diversa
destinazione delle risorse del Fondo è frutto della discrezionalità del legislatore, il quale ha ritenuto, ai fini della tutela dell’interesse pubblico, di migliorare il servizio -servizio del quale, lo si ripete, le società aeroportuali continuano a beneficiare -attraverso la destinazione delle risorse del Fondo a determinate attività istituzionali dell’Ente».
12.2.2. Orbene, tale essendo il tenore della censura formulata in sede di appello, non è revocabile in dubbio che le Amministrazioni abbiano inteso: a) contestare in primis la dedotta natura di scopo in senso proprio del tributo in esame, come da ultimo ancora ribadito in memoria da parte dell’Avvocatura Generale, nel senso che deve parlarsi di tributo vincolato in relazione al quale il vincolo di destinazione attiene soltanto alla fase d’impiego del gettito ma è estraneo alla fattispecie del prelievo; b) in ogni caso, anche in ipotesi di condivisione di detta qualificazione giuridica, contestare le conseguenze che ne sono state tratte dalla CTP di Roma, nel senso che non potrebbe inferirsene il venir meno del presupposto impositivo a carico delle società aeroportuali per effetto del mutamento della destinazione delle somme apportato dalla succitata norma di cui all’art. 4, comma 3bis del d. l. n. 185/2008 come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2/2009, per effetto del quale «e risorse del fondo istituito dall’articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per il 40 per cento al fine dell’attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per
il 60 per cento al fine di assicurare la valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare all’istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all’esterno».
12.2.3. Ciò posto, deve escludersi, alla stregua dei principi affermati da questa Corte in materia (cfr. da ultimo, Cass. sez. 3, 10 novembre 2023, n. 31330, pubblicata nelle more del deposito della presente decisione; Cass. sez. lav., ord. 26 giugno 2018, n. 16853) che possa essersi formato il giudicato interno sulla qualificazione giuridica del tributo in oggetto come tributo di scopo con le relative conseguenze fattene derivare dalla CTR del Lazio con la decisione in questa sede impugnata con ricorso principale dalle Amministrazioni ricorrenti, essendo detta qualificazione incompatibile con le censure formulate in grado d’appello da dette Amministrazioni ed ulteriormente sviluppate con il ricorso per cassazione qui in esame.
12.3. D’altronde, nel merito dello specifico motivo di ricorso principale, deve osservarsi come, di per sé, l’attribuzione al tributo in oggetto della natura di tributo di scopo senza, da parte della sentenza in questa sede impugnata, alcuna specifica indagine su come rilevi, nel rapporto tra Stato e società aeroportuali, la diversa allocazione prevista dal citato art. 4, comma 3 -bis del d.l. n. 185/2008, come inserito dalla legge di conversione – nel contesto immutato, per le vicende sopra ricordate, dell’originaria previsione di cui all’art. 1, comma 1328, della l. n. 296/2006, per cui il Fondo antincendi, alimentato dalle somme riscosse dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, è destinato al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti si risolve nell’assegnazione di una qualificazione avente mera natura descrittiva.
12.3.1. La sentenza impugnata ha del tutto pretermesso la considerazione che la nozione di soggetto passivo d’imposta pacificamente rimasta in capo alle società aeroportuali nell’invarianza della previsione di cui all’art. 1, comma 1328, della l. n. 296/2006 -può non soltanto essere legata al presupposto impositivo del tributo, ma essere rivolta anche a coloro che risultino comunque titolari di situazioni giuridiche soggettive di carattere sostanziale e/o strumentale.
12.3.2. Nel caso di specie è ravvisabile detto secondo aspetto in capo alle società, titolari delle concessioni per la gestione dei servizi aeroportuali, negli scali nei quali restano attribuite al Corpo dei Vigili del Fuoco le competenze di regolamentazione tecnica nell’espletamento dei servizi antincendio in ambito aeroportuale.
Il vincolo di destinazione è estraneo quindi, come correttamente dedotto nelle conclusioni del Procuratore Generale e nella memoria della difesa erariale, alla disciplina della fase impositiva del prelievo, ma attiene all’impiego del gettito (si veda, in senso analogo, Cass. sez. trib., 18 novembre 2022, n. 34002, in relazione alla imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili -IRESA -disciplinata dall’art. 5 della l. Regione Lazio n. 2 del 2013, segnatamente par.10.1., in motivazione).
12.3.3. La distrazione delle somme versate rispetto alla finalità primigenia, tuttora vigente, di ridurre il costo del servizio antincendi negli aeroporti a carico dello Stato, potrà rilevare al più, ove ne ricorrano i presupposti, in diversi ambiti -come quello, ad esempio, delle eventuali responsabilità di natura contabile -non potendo ravvisarsi in capo alle società alcun previo potere di scrutinio sulle modalità d’impiego delle somme rispetto al fine previsto dall’art. 1, comma 1328, della l. n. 296/2006 (cfr., in giurisprudenza, Cass. SU, 19 giugno 2018, n. 16157, in motivazione, par. 7.1., in relazione alla diversa fattispecie dell’impiego dei sovracanoni idroelettrici al fine di consentire la
prosecuzione degli interventi strutturali da parte dei Comuni e dei bacini imbriferi montani).
L’accoglimento del quinto motivo di ricorso principale determina l’assorbimento del sesto.
Venendo all’esame del ricorso incidentale, va in primo luogo esaminato il secondo motivo che, qualificato come motivo di ricorso incidentale condizionato, si risolve piuttosto nella prospettazione di questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1328 , della l. n. 296/2006, nella versione incisa dall’art. 4, comma 3 bis , del d. l. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2/2009, per violazione degli articoli 3, 23, 41 e 53 della Costituzione.
14.1. L a censura s’incentra essenzialmente nella dedotta arbitrarietà, che travalicherebbe i limiti della ragionevolezza, della scelta legislativa operata, con efficacia dal 2009, di gravare una platea limitata di soggetti in luogo della collettività generale di un onere della spesa pubblica, quello di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi, rispetto al cui fine l’effettiva destinazione delle risorse resterebbe del tutto sganciata.
14.2. Richiamate le considerazioni già dinanzi svolte sub par. 12 e relativi sottoparagrafi, la Corte ritiene la questione di legittimità proposta manifestamente infondata.
Va p remesso che l’art. 4, comma 3 -bis del d. l. n. 185/2008, come introdotto in sede di conversione in legge, quantunque integri, sul piano della destinazione delle risorse del Fondo antincendi, la disciplina originaria di cui all’art. 1, comma 1328, della l. n. 296/2006, nel prevederne la destinazione alla copertura al pagamento delle indennità salariali di tutti i Vigili del Fuoco, non ne esclude quelli che operano all’interno degli aeroporti e che, in fatto, non è possibile escludere a priori , come purtroppo dimostrato anche da recenti episodi di cronaca, come incendi a velivoli abbiano
finito col coinvolgere all’esterno delle strutture aeroportuali zone abitate limitrofe.
14.2.1. Né esso modifica l’individuazione dei soggetti passivi d’imposta in relazione al fine primigenio previsto dall’art. 1, comma 1328, della l. n. 296/2006, di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi, né l’indice specifico adottato di capacità contributiva individuato nell’apporto al Fondo in proporzione al traffico generato, e quindi al fatturato realizzato dall’aeroporto .
14.2.2. Appare decisivo osservare in proposito -nella scia di quanto statuito dalla Corte costituzionale laddove ha escluso, ad esempio, l’illegittimità costituzionale della norma in tema di tassazione di extra profitti delle imprese assicurative e bancarie ai fini IRES per compensare la perdita del gettito per il primo anno derivante dalla disposta esenzione IMU sulla prima casa (cfr. Corte cost. n. 288 del 23 dicembre 2019; Corte cost. ord. n. 165 del 21 luglio 2021) – come anche nel caso di specie sia ravvisabile uno specifico indice di capacità contributiva, dati i connotati di tipo oligopolistico, con la conseguenza che le imprese operanti in regime di concessione nella gestione dei servizi aeroportuali dispongono di un significativo potere di mercato, derivante anche da un certo grado di anelasticità della domanda.
Quanto sopra è sufficiente ad escludere che la scelta legislativa di differente destinazione delle risorse -quantunque sempre in relazione alle attività istituzionali del Corpo dei Vigili del Fuoco cui restano affidate le competenze tecniche nell’esercizio del servizio antincendi negli aeroporti -possa porsi sul piano della manifesta irragionevolezza, in contrasto altresì con il principio della capacità contributiva e della libertà d’impresa.
La relativa questione di legittimità costituzionale di cui al secondo motivo (così qualificato) di ricorso incidentale condizionato va pertanto dichiarata manifestamente infondata ed il motivo conseguentemente respinto.
15. Il primo motivo di ricorso incidentale col quale le controricorrenti si dolgono dell’illegittimità della disposta compensazione delle spese di lite operata dalla CTR del Lazio resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale nei termini di cui in motivazione, che comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.
15.1. Essa si uniformerà ai principi di diritto sopra esposti in tema di giudicato, nonché al seguente principio di diritto:
« L’obbligo che l’art. 1, comma 1328, della l. n. 296/2006 pone a carico delle società aeroportuali, di alimentare, in proporzione al traffico generato, il Fondo antincendi, ha natura di tributo vincolato ‘ al fine di ridurre il costo a carico dello Stato nel servizio antincendi negli aeroporti ‘, ponendosi il vincolo di destinazione limitatamente alla fase d’impiego del gettito.
Ne consegue che la successiva previsione di cui all’art. 4, comma 3 -bis del d. l. n. 185/2008, come inserita, in sede di conversione, dalla l. n. 2/2009, secondo cui ‘ e risorse del fondo istituito dall’articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per il 40 per cento al fine dell’attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento al fine di assicurare la valorizzazione di una più
efficace attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare all’istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all’esterno ‘, non incide sulla persistenza del rapporto giuridico soggettivo d’imposta tra Stato e società medesime».
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio provvederà, quindi, a nuovo esame anche delle questioni rimaste assorbite, nonché a nuova regolazione delle spese di lite secondo l’esito globale del medesimo, dovendo essere rimessa al giudice di rinvio anche la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità, oltre che di quello definito con la citata sentenza n. 3162/19 come disposto dalle Sezioni Unite di questa Corte.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione.
Dichiara assorbito il primo motivo di ricorso incidentale e rigetta il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi di ricorso principale accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese dei giudizi di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’ undici