Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7428 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7428 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 928/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (null) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE)
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE n. 1025/2015 depositata il 04/06/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Le odierne controricorrenti impugnarono il diniego di rimborso di diritti di controllo sanitario su prodotti di ortofrutta versati in esecuzione di atti impositivi emessi dalla RAGIONE_SOCIALE di Firenze per gli anni 2009, 2010, sostenendo aver diritto al rimborso in quanto, quali meri intermediari commerciali e non produttori ortofrutticoli, non inclusi tra i soggetti passivi del tributo previsto dal d.lgs. n. 194 del 2008.
2.Il ricorso fu accolto in primo grado. La sentenza fu confermata in appello.
3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE di Firenze sulla base di tre motivi illustrati con memoria ed avversati dalle società con controricorso.
La Procura Generale ha chiesto accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt.1,2 e 3 del d.lgs. n. 194 del 2008, dell’Allegato A, del medesimo decreto, RAGIONE_SOCIALE note di chiarimenti rese dal RAGIONE_SOCIALE sociali 0011000P17/04/2009 nonché violazione degli artt. 1 e 51 del Regolamento CE n. 882 del 2004.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la stesse violazioni di cui al primo motivo nonché violazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 89/662/CE del Consiglio dell’11.12.1989.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta come ‘omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5,’ che la CTR avrebbe ‘mancato di esaminare ritenendola ininfluente la questione sollevata in appello dall’RAGIONE_SOCIALE corca il rapporto tra normativa nazionale e normativa comunitaria sovraordinata’.
4.In relazione ai motivi di ricorso, che essendo connessi possono essere esaminati assieme, deve ricordarsi che la Corte si è espressa molte volte in senso opposto a quello RAGIONE_SOCIALE CTR. Nel senso cioè che gli operatori del settore del commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli sono soggetti al pagamento del tributo in esame (tra altre, Sez. 5, Ordinanza n. 15487 del 2022; 15486 del 2022; 24 febbraio 2021, n. 4960; 14 maggio 2019, n. 12759; 15 marzo 2019, n. 7452). Precisamente la Corte ha osservato (con richiamo a Cass. n. 7449/19; Cass.n.7452/19 ed altre coeve) che obiettivo del d.lgs. 194/2008 è quello di stabilire: “le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo H del regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica RAGIONE_SOCIALE conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali’ (art.1, comma 1). Al comma 3 è espressamente stabilito che: “Le tariffe di cui al presente decreto,
che sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per i controlli sanitari di cui al comma 1, sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al comma 1′. Nell’allegato A, Sez.6, del decreto, viene determinata la tariffa di controllo sanitario applicabile, tra gli altri, agli “Operatori del settore alimentari operanti in mercati generali e del settore ortofrutticoli freschi”. Il soggetto passivo del tributo non è, dunque, individuato nel solo produttore, ma in tutti gli operatori alimentari nei mercati generali o nel settore ortofrutticolo fresco, sicché non risulta escluso colui che si limita alla mera commercializzazione. Né indicazioni in senso diverso sono date dalla normativa unionale. Il Regolamento n. 882 del 2004 muove dalla premessa (Considerando 1) che: “I mangimi e gli alimenti devono essere sicuri e sani. La normativa comunitaria comprende una serie di norme per garantire il raggiungimento di tale obiettivo. Queste regole interessano anche la produzione e la commercializzazione dei mangimi e degli alimenti”, per poi chiarire (Considerando 4) che: “La normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti si basa sul principio che gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, in tutte le fasi RAGIONE_SOCIALE produzione, trasformazione e distribuzione nell’ambito RAGIONE_SOCIALE aziende sotto il loro controllo sono responsabili di assicurare che i mangimi e gli alimenti soddisfino i requisiti RAGIONE_SOCIALE normativa sui mangimi e sugli alimenti aventi rilevanza per le loro attività”. Risulta, pertanto, evidente come la disciplina comunitaria si riferisca a tutti gli operatori del settore responsabili RAGIONE_SOCIALE sicurezza e sanità dei prodotti agroalimentari rientranti nell’oggetto RAGIONE_SOCIALE loro attività – sia questa (a monte) di coltivazione e produzione, sia (a valle) di collocamento sul mercato. La Corte ha altresì ripetutamente affermato che la tariffa contenuta nella sezione 6 dell’allegato A al d.lgs. n. 194 del 2008, quantificata in modo forfetario sulla base dei costi complessivi sostenuti dall’Amministrazione per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE visite di vigilanza
sanitaria, con adeguamento del relativo carico alle concrete caratteristiche del singolo operatore agroalimentare, è rispettosa del parametro RAGIONE_SOCIALE tipologia di stabilimento e prodotto commercializzato previsto dall’art. 27, comma 5, del Regolamento CE n. 882 del 2004, essendo, peraltro, sempre consentito al soggetto passivo contestare l’importo richiestogli, sotto il profilo del diverso atteggiarsi o del sopravvenuto mutamento, nella concretezza RAGIONE_SOCIALE realtà imprenditoriale, dei parametri considerati dall’ente impositore (Sez. 5, n. 12759 del 14/05/2019). Merita aggiungere che la normativa comunitaria, nel prevedere il limite massimo del tributo, non è intervenuta, dal punto di vista formale, imponendo un obbligo procedimentale (di comunicazione al contribuente dell’entità di tale costo) o estendendo l’obbligo motivazionale del provvedimento impositivo a tale contenuto, per cui non si pone alcun problema né di illegittimità dell’atto impositivo né di conformità RAGIONE_SOCIALE disciplina nazionale a quella comunitaria.
Il ricorso deve quindi essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi questioni in fatto da risolvere, la causa può essere decisa nel merito con rigetto del ricorso originario RAGIONE_SOCIALE contribuenti.
Le spese di lite sono compensate in ragione del fatto che l’indirizzo giurisprudenziale di riferimento si è consolidato in corso di causa.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con rigetto del ricorso originario RAGIONE_SOCIALE contribuenti.
Compensa le spese
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.3.2023.
Il Consigliere estensore
Il Presidente