Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23521 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 23521 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO è elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso, unitamente a ll’AVV_NOTAIO .
-controricorrente –
Iva- triangolazione extra UE
avverso la sentenza n.1397/3/2015 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale de l’Aquila , depositata il 14 dicembre 2015;
udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 10 luglio 2024 dal AVV_NOTAIONOME AVV_NOTAIO;
udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO Procuratore RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi per la ricorrente l’AVV_NOTAIO e per la controricorrente l’AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
A seguito di processo verbale di constatazione, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emise avviso di accertamento, in materia di Iva, relativamente all’anno d’imposta 20 09, nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riqualificando come cessioni di beni avvenute tra soggetti italiani sul territorio nazionale, e come tali soggette all’imposta sul valore aggiunto, le cessioni di beni dalla stessa contribuente alla RAGIONE_SOCIALE Con il processo verbale era stato infatti contestato alla contribuente, quale prima cedente, l’effettuazione di operazioni di triangolazione all’esportazione ex art. 8, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, in assenza dei requisiti previsti dalla norma per la non imponibilit à , e la conseguente omessa fatturazione, nel 2009, di operazioni imponibili nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale prima cessionaria, per un importo di euro 18.544.528, cui corrispondeva l’Iva non versata per euro 3.708.906, oltre interessi, e la sanzione di euro 4.636.132,50.
RAGIONE_SOCIALE impugn ò l’avviso di accertamento e l’adita Commissione tributaria provinciale dell’Aquila rigett ò il ricorso, in ragione del c.d. ‘metodo RAGIONE_SOCIALE volontà’, ritenendo non dimostrata la volont à comune RAGIONE_SOCIALE parti di dare origine, sin dall’inizio, alla consegna dei beni per il trasporto a cessionario residente in RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza la societ à propose appello, che venne accolto dalla C.T.R. dell’Abruzzo, con la sentenza di cui all’epigrafe, ritenendo che l’esportazione avesse soddisfatto l’esigenza di evitare operazioni fraudolente connesse al possesso intermedio dei beni da parte del primo cessionario, richiamando inoltre la ‘teoria RAGIONE_SOCIALE volont à’ e rit enendo provata la volont à RAGIONE_SOCIALE parti di dare luogo, fin dall’origine, a una cessione tra operatori nazionali, al solo scopo dell’esportazione extracomunitaria dei beni oggetto RAGIONE_SOCIALE cessione.
La RAGIONE_SOCIALE neg ò inoltre rilevanza alla ‘teoria del trasporto’ dei beni ceduti ed all’interruzione dell’unicità del loro trasporto.
Avverso questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propose ricorso, affidato a due motivi, e supportato da memoria.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, supportato da memoria.
La causa, inizialmente avviata alla trattazione in camera di consiglio, è stata rimessa alla pubblica udienza.
Il P.G. ha,quindi, depositato memoria con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso e la RAGIONE_SOCIALEà ha depositato ulteriore memoria.
FATTI DI CAUSA
1.Con il primo motivo di ricorso -rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt.8, co.1, lett.a) del d.P.R. n.633 del 1972; 2967 c.c., in relazione all’art.360, n.3 c.p.c. -l’RAGIONE_SOCIALE deduce l’erronea riconduzione da parte RAGIONE_SOCIALE C.T.R. RAGIONE_SOCIALE fattispecie a quella contemplata dall’art.8 c.1 lett.a) d.P.R. n.633 del 1972 nell’evidente assenza RAGIONE_SOCIALE condizione legittimante tale sussunzione, ossia la prova di un’originaria rappresentazione documentale dell’operazione come triangolazione volt a all’esportazione. In particolare, secondo la prospettazione difensiva la C.T.R. aveva erroneamente individuato l’oggetto RAGIONE_SOCIALE prova , ex art.2967 c.c., che non era l’esportazione RAGIONE_SOCIALE merci, bensì, a monte l’originario accordo tra le parti ad essa finalizzato, e rispetto al quale erano irrilevanti tanto la vidimazione
doganale quanto le annotazioni esposte nelle fatture ovvero la consegna dei beni funzionali alla detassazione del secondo passaggio, ma del tutto irrilevanti ai fini del primo.
2.Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, in relazione all’art.360, primo comma, num.4 cod.proc.civ. con violazione e falsa applicazione degli art.112 e 132 cod. proc.civ., per avere la C.T.R. del tutto omesso di esaminare e, quindi, di motivare in ordine alle deduzioni formulate dall’Ufficio in ordine alle risultanze dei controlli, dai quali è scaturito l’atto impositivo oggetto di contestazione.
In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si duole che la C.T.R. non abbia tenuto conto RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto specificamente indicate nel p.v.c. emesso a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, decisive in merito alla non configurabilità di una unicità di trasporto e RAGIONE_SOCIALE altre circostanze di fatto desumibili dal p.v.c. elevato a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE indicative dell’insussistenza di un’originaria rappresentazione RAGIONE_SOCIALE prima cessione, quale operazione finalizzata alla successiva esportazione da parte del secondo cedente (la consegna di beni in luogo diverso da quello indicato nei d.d.t. (porto di Napoli) proprio presso il primo cessionario, per l’esecuzione di interventi di stoccaggio e di lRAGIONE_SOCIALEa già facenti capo a RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, secondo la prospettazione difensiva la sentenza impugnata sarebbe meramente apparente laddove la C.T.R., in merito alla questione sui COC avrebbe dato rilevanza esclusiva alle certificazioni RAGIONE_SOCIALE Motorizzazione senza esprimere alcun convincimento sulle attestazioni contenute nei dd.dd.tt.
In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si duole che la C.T.R. non abbia tenuto conto RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto specificamente indicate nel p.v.c., emesso a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, decisive in merito alla non configurabilità di una unicità di trasporto e RAGIONE_SOCIALE altre circostanze
di fatto desumibili dal p.v.c. elevato a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, indicative dell’insussistenza di un’originaria rappresentazione RAGIONE_SOCIALE prima cessione, quale operazione finalizzata alla successiva esportazione da parte del secondo cedente (la consegna di beni in luogo diverso da quello indicato nei d.d.t. (porto di Napoli) proprio presso il primo cessionario, per l’esecuzione di interventi di stoccaggio e di lRAGIONE_SOCIALEa già facenti capo a RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, sempre secondo la prospettazione difensiva, la sentenza impugnata sarebbe meramente apparente laddove la RAGIONE_SOCIALE.T.R., in merito alla questione sui C.O.C., avrebbe dato rilevanza esclusiva alle certificazioni RAGIONE_SOCIALE Motorizzazione RAGIONE_SOCIALE, senza esprimere alcun convincimento sulle attestazioni contenute nei dd.dd.tt.
Seguendo l’ordine logico giuridico RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate con il ricorso va, da subito, vagliato il secondo motivo di ricorso per affermarne l’inammissibilità.
3.1 Per giurisprudenza consolidata di questa Corte ( cfr. Cass. Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014 e, tra le altre di recente, Cass. n. 7090 del 03/03/2022) <>.
Inoltre << la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALE norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (cfr., ex multis, Cass. n. 13248 del 30/06/2020).
3.2 Nel caso in esame, nessuno di tali vizi è ravvisabile nella sentenza impugnata laddove la C.T.R ha fornito compiuta e congrua motivazione su tutte le questioni sottoposte al suo esame, sulla base degli elementi fattuali allegati dalle parti, accertando, in punto di fatto, che l'esportazione era avvenuta ritenendo di nessun pregio la contestazione sulla validità o meno dei contratti tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in quanto confortati nelle date e nel contenuto RAGIONE_SOCIALE vicende fattuali .
Egualmente la C.T.R. ha ritenuto provata la volontà RAGIONE_SOCIALE parti sin dall'origine di effettuare una cessione tra i due operatori nazionali …sulla base dai regolamenti contrattuali intercorsi tra le parti ….. oltre che nelle bolle doganali di esportazione …., dalla fattura del cessionario RAGIONE_SOCIALE al cliente finale RAGIONE_SOCIALE,..dal visto di uscita sui documenti doganali. Dalle risultanze dell'esame di tutti i documenti allegati la C.T.R. ha, quindi, concluso accertando che fosse stata data concreta attuazione alle proposte commerciali di RAGIONE_SOCIALE a NOME, che si sono cristalizzate negli ordini, nell'emissione RAGIONE_SOCIALE fatture da parte di NOME, nelle bolle, nei pagamenti effettuati da RAGIONE_SOCIALE a NOME, nei pagamenti da parte del cliente RAGIONE_SOCIALEita as RAGIONE_SOCIALE, nella consegna RAGIONE_SOCIALE merce. Infine, la C.T.R. ha ritenuto, sulla scorta di precedenti giurisprudenziali di questa Corte che l'interruzione del trasporto fosse irrilevante e, con riferimento alla questione sui C.O.C.,
che nessuno scooter , tra quelli oggetto di cessione, risultava, dai documenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essere stato immatricolato in RAGIONE_SOCIALE.
A fronte di tale puntuale e argomentata motivazione, il mezzo di impugnazione, nei termini in cui è formulato, prospetta, nella sostanza, un'insufficienza motivazionale come noto non più prospettabile quale vizio nel giudizio di cassazione ex art. 360, primo comma, numeri 4 e 5 cod.proc.civ., e tende, in definitiva, a una inammissibile richiesta di rivisitazione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
4. Non merita accoglimento neppure il primo motivo di ricorso con cui, in estrema sintesi, la ricorrente -data per non contestata la circostanza che i beni di cui alla cessione furono effettivamente destinati all'esportazione extra UE – rileva che, nel caso in esame, la pacifica mancanza di unicità del trasporto oltre a determinare la tassabilità del primo passaggio, in forza RAGIONE_SOCIALE cd. 'teoria del trasporto', si porrebbe quale fattore ostativo alla prospettazione di un accordo dei contraenti finalizzato all 'esportazione sin dalla sua originaria rappresentazione documentale. In particolare, la ricorrente censura la C.T.R. per avere erroneamente considerato acquisita al processo la dimostrazione di un fatto (sussistenza di un regolamento contrattuale tra HII e AM presso quest'ultima in originale) non risultante da alcun documento né da alcun atto processuale, e per di più contestato specificamente dall'Ufficio sin dall'introduzione del giudizio di appello, in violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.; per avere posto questo regolamento contrattuale a base RAGIONE_SOCIALE decisione assunta, senza considerare che esso si fondava su copie di documenti (reperite in verifica) sprovviste del mero valore degli originali ex art.22 d.P.R., e considerando quali accordi conclusi quelle che, al più, potevano costituire mere proposte contrattuali, sprovviste non solo dell'accettazione ma finanche RAGIONE_SOCIALE prova dell'effettiva ricezione da
parte di H.I.I.; per avere erroneamente individuato l'oggetto RAGIONE_SOCIALE prova ex art.2697 c.c. che non era l'esportazione RAGIONE_SOCIALE merci bensì a monte l'originario accordo tra le parti ad essa finalizzato e rispetto al quale erano irrilevanti tanto la vidimazione doganale quanto le annotazioni esposte nelle fatture ovvero la consegna dei beni, funzionali alla detassazione del secondo passaggio, ma del tutto irrilevanti ai fini del primo.
Conclude la ricorrente deducendo che, in una parola, la CTR ha erroneamente ricondotto la fattispecie in esame a quella contemplata dall'art.8, c.1 lett. a) del d.P.R. n.633 del 1972.
4.1. Il mezzo di impugnazione in quanto teso, nei termini (involgenti apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito) in cui è formulato, alla proposizione di una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie e RAGIONE_SOCIALE scelta di quelle che fra esse ritenuta più idonea a sorreggere una decisione diversa da quella resa dalla C.T.R. è inammissibile.
Trattasi, invero, di doglianze che mirano a un inammissibile riesame degli insindacabili apprezzamenti di merito e la denunzia di violazione di legge non determina, per ci ò stesso, nel giudizio di legittimit à lo scrutinio RAGIONE_SOCIALE questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (v. Cass., Sez. U., n. 25573 del 12/11/2020).
4.2. La C.T.R., infatti, richiamati i principi statuiti in materia da questa Corte, con sentenza 25 giugno 2014 n.14405, sulla cd. teoria RAGIONE_SOCIALE volontà , ha espressamente motivato sulla raggiunta prova in ordine alla volontà RAGIONE_SOCIALE parti, sin dall'origine, di effettuare una
cessione tra i due operatori nazionali al sol fine dell'esportazione extracomunitaria dei beni oggetto RAGIONE_SOCIALE cessione, facendo leva non solo sui regolamenti contrattuali intercorsi tra i contraenti i cui originali sono stati rinvenuti dall'ufficio presso la società cliente RAGIONE_SOCIALE, identici alle copie rinvenute (la cui contestazione, perché in fotocopia, appare, peraltro, essere stata formulata dall'Ufficio solo nel giudizio di appello), ma sulla base di altri elementi fattuali sottoposti al suo esame quali i riferimenti sulla fattura emessa dal fornitore HII al cessionario RAGIONE_SOCIALE e su quella del cessionario RAGIONE_SOCIALE al cliente finale RAGIONE_SOCIALE tecnology. Si legge, infine, nella sentenza impugnata (non fatta oggetto di specifica censura sul punto) che dalla documentazione risulta che è stata data concreta attuazione alle proposte commerciali di RAGIONE_SOCIALE a HII, che si sono cristallizzate negli ordini, nell'emissione di fatture da parte di NOME, nelle bolle e nei pagamenti da parte del cliente RAGIONE_SOCIALEita ad RAGIONE_SOCIALE, nella consegna RAGIONE_SOCIALE merce.
4.3 Tale argomentazione risulta, peraltro, conforme a diritto essendo in linea con i principi espressi in materia da questa Corte ( e recepiti in recenti documenti di prassi) secondo cui non è necessario che la spedizione o il trasporto dei beni avvengano in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest'ultimo (cfr. Cass. 13/03/2009 n 6114, Cass. 25/03/2011 n. 6898; Cass 24/06/2011 n. 13951) essendo sufficiente, ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilità di una cessione all'esportazione triangolare non imponibile agli effetti dell'IVA che l'operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà' degli originari contraenti (in tal senso, Cass.21/10/2013 n. 23735; Cass. 5/06/2013 n.14186; Cass. 25/06/2014 n.14405).
4.4 Né può accedersi alla tesi, prospettata dalla ricorrente, secondo cui la mancanza di unicità del trasporto (interrotto per essere i motocicli, prima di giungere alla loro destinazione finale del porto di Napoli, transitati per la sede RAGIONE_SOCIALE cessionaria italiana) deporrebbe per l'assenza dell'originaria volontà tra i contraenti.
Va, all'uopo, rilevato che le operazioni triangolari, interne o comunitarie, si verificano quando vi sono due cessioni successive con tre operatori, di cui almeno uno sito al di fuori del territorio nazionale, cessioni, peraltro oggetto, di un solo trasporto (nella specie, interno al territorio dell'Unione).
Come osservato da questa Corte, pur intervenendo tre distinti operatori economici, l'operazione di trasporto intracomunitario va considerata come unitaria, ove la merce viene trasportata dall'acquirente nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del cessionario ma non è da questi utilizzata, bens ì vincolata alla consegna a un terzo soggetto passivo che la immette in consumo (Cass., Sez. V, 17 novembre 2021 n. 34957; Cass., Sez. V, 7 luglio 2020 n.14031; Cass., Sez. V, 13 settembre 2018, n. 22332). Pertanto « la cessione viene effettuata non al destinatario finale RAGIONE_SOCIALE merce ma ad un soggetto passivo, realmente interposto (sia se residente che se non residente nello RAGIONE_SOCIALE membro del cedente), che effettua l'acquisto esclusivamente in funzione RAGIONE_SOCIALE successiva » operazione di esportazione o di cessione intracomunitaria (Cass., Sez. VI, 1/08/ 2022, n. 23828; Cass. n. 34957/2021, cit.; Cass., Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 3099). Nel qual caso, l'acquisto del bene da parte del primo cessionario (interposto) non rileva quale cessione imponibile effettuata nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del cedente, ma « come fase preliminare dell'operazione intracomunitaria che si perfeziona con il trasferimento del bene in altro RAGIONE_SOCIALE membro ove risiede il soggetto passivo indicato gi à all'origine come destinatario finale si è inteso rendere neutra fiscalmente la prima "cessione
nazionale"», in quanto ci ò che rileva è che i beni RAGIONE_SOCIALE prima cessione siano vincolati alla cessione al cessionario intracomunitario (Cass., n. 23828/2022, cit.).
Nella sostanza, il primo trasferimento al promotore RAGIONE_SOCIALE triangolazione viene effettuata a un soggetto realmente interposto, il quale assume un vincolo di destinazione in ordine alla merce da trasportare e non acquisisce una vera e propria signoria dominicale sui beni acquistati, stante l'interposizione negozialmente pattuita dalle parti, tale da impedirgli di esercitare un potere di disposizione sul bene trasportato come se ne fosse il proprietario, circostanza che impedisce di qualificare ai fini IVA tale trasferimento come cessione di beni a termini dell'articolo 14, paragrafo 1, Dir. 2006/112/CE (CGUE, 17 dicembre 2020, Bakati Plus, C-656/19, punto 55; CGUE, 17 ottobre 2019, Unitel, C -653/18, punto 19; CGUE, 28 febbraio 2018, COGNOME kowski, C -307/16, punto 24).
Tale giurisprudenza è conforme al diritto dell'Unione, secondo cui ove due cessioni successive abbiano dato luogo a un solo trasporto intracomunitario, tale trasporto pu ò essere imputato ad una sola RAGIONE_SOCIALE due cessioni, che sar à, pertanto, l'unica esentata ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALE direttiva IVA, in relazione alle quali occorre procedere ad una valutazione globale di tutte le circostanze particolari del caso di specie che consentano di terminare se vi sia stato o meno trasferimento del potere di disporre di un bene come proprietario (CGUE, 26 luglio 2017, C-386/16, COGNOME, punti 34-36), essendo l'esenzione applicabile ove il potere di disporre sia stato trasmesso all'acquirente (CGUE, 16 dicembre 2010, RAGIONE_SOCIALE, C -430/09, punto 29).
In continuità ai sopra richiamati principi, di recente, questa Corte (cfr. Cass. 26 maggio 2023 n.14853) ha, quindi, espresso il condiviso principio (peraltro, di recente, recepito anche nel documento di prassi
Risposta a interpello n.283 del 2023) secondo cui <>.
4.5. La sentenza impugnata, come sopra meglio illustrata, si è mossa lungo il solco interpretativo tracciato da questa Corte onde rimane esente da censure.
Conclusivamente, alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’RAGIONE_SOCIALE.
Nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo ( cfr . Cass.n.1778 del 29/01/2016).
La Corte
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla refusione in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese liquidate in complessivi euro 20.000,00 (ventimila), oltre euro 200 per esborsi, rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso, in Roma, il 10 luglio 2024.