Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5570 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5570 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere-COGNOME.
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
MARCELLO NOME COGNOME
Consigliere
Oggetto:
IVA
CC.
28/09/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11615/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che per legge la rappresenta e difende
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del suo amministratore delegato pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale, dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest’ultimo, sito in INDIRIZZO. -controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE n. 1397/2015, depositata in data 14 dicembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
A seguito di processo verbale di constatazione, l’RAGIONE_SOCIALE emise avviso di accertamento, in materia di Iva, relativamente all’anno d’imposta 2009, nei
confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, riqualificando come cessioni di beni avvenute tra soggetti italiani sul territorio nazionale, e come tali soggette all’imposta sul valore aggiunto, le cessioni di beni dalla stessa contribuente alla RAGIONE_SOCIALE Il p.v.c. aveva infatti contestato alla contribuente, quale prima cedente, l’effettuazione di operazioni di triangolazione all’esportazione ex art. 8, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, in assenza dei requisiti previsti dalla norma per la non imponibilità, e la conseguente omessa fatturazione, nel 2009, di operazioni imponibili nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, quale prima cessionaria, per un importo di euro 18.544.528,00, cui corrispondeva l’ Iva non versata per euro 3.708.906,00, oltre interessi, e la sanzione di euro 4.636.132,50.
La societ à̀ contribuente impugnò l’ avviso di accertamento e l’adita Commissione tributaria provinciale RAGIONE_SOCIALE‘Aquila rigettò il ricorso, in ragione del c.d. ‘metodo RAGIONE_SOCIALEa volontà’, ritenendo non dimostrata la volontà comune RAGIONE_SOCIALE parti di dare origine, sin dall’inizio, alla consegna dei beni per il trasporto a cessionario residente in Vietnam .
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propose appello, che venne accolto dalla CTR RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con la sentenza di cui all’epigrafe, ritenendo che l’esportazione avesse soddisfatto l’esigenza di evitare operazioni fraudolente connesse al possesso intermedio dei beni da parte del primo cessionario, richiamando inoltre la ‘teoria RAGIONE_SOCIALEa volontà’ e ritenendo provata la volontà RAGIONE_SOCIALE parti di di dare luogo, fin dall’origine, ad una cessione tra operatori nazionali, al solo scopo RAGIONE_SOCIALE‘esportazione extracomunitaria dei beni oggetto RAGIONE_SOCIALEa cessione. La RAGIONE_SOCIALE negò inoltre rilevanza alla ‘teoria del trasporto’ dei beni ceduti ed all’interruzione RAGIONE_SOCIALE‘unicità del loro trasporto .
L’Amministrazione ha proposto allora ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello, affidato a due motivi e supportato da memoria.
La società contribuente ha resistito con controricorso, supportato da memoria, con la quale ha peraltro preliminarmente chiesto la riunione, o quantomeno la trattazione unitaria, per connessione soggettiva ed oggettiva, del giudizio con quello n. 11743/2016 Reg. Gen., chiamato alla medesima adunanza, sottolineando che: a) in entrambi sono parti l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE; b) entrambi i contenziosi hanno quale atto – presupposto degli avvisi di accertamento impugnati – il medesimo verbale di constatazione del 18/06/2013 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per gli anni di imposta 2009 e 2010; c) entrambi riguardano l’imposta sul valore aggiunto.
Considerato che:
1. Rileva il Collegio che il valore RAGIONE_SOCIALEa controversia e la complessità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie e RAGIONE_SOCIALEa questione che ne sono oggetto, involgendo una questione di diritto di particolare rilevanza, anche nomofilattica, in materia di imposta sul valore aggiunto, rendono necessaria la trattazione del ricorso nella pubblica udienza, con conseguente rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione nella pubblica udienza di questa Sezione. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2023.