Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29303 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29303 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10989/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente principale/controricorrente al ricorso successivo-incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa
-ricorrente successiva-incidentale/controricorrente al ricorso principale- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE n. 994/6/19 depositata il 20 settembre 2019
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 18 novembre 2013 la RAGIONE_SOCIALE presentava alla Direzione Provinciale di Novara dell’RAGIONE_SOCIALE due distinte istanze di rimborso della maggior IRES asseritamente versata per gli anni 2008, 2009 e 2010.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE richieste avanzate esponeva quanto segue: negli anni 2008-2009 essa ricorrente aveva realizzato un impianto fotovoltaico nel Comune di RAGIONE_SOCIALE (NO); – tale impianto costituiva un ‘investimento ambientale’ rientrante fra quelli ammessi a fruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali, sotto forma di detassazione del reddito, previste dall’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del RAGIONE_SOCIALE, cd. ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘; -stante l’incertezza normativa all’epoca esistente circa la possibilità di cumulare una siffatta agevolazione con la ‘tariffa incentivante’ contemplata dal D.M. 19 febbraio 2007 (cd. ‘II Conto Energia’), aveva cautelativamente deciso di non avvalersi dei benefici della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ al momento della chiusura degli esercizi 2008, 2009 e 2010; – la prospettata situazione di incertezza era venuta meno soltanto a sèguito dell’entrata in vigore del D.M. 5 luglio 2012 (cd. ‘Quinto Conto Energia’), il quale, all’art. 19, aveva espressamente riconosciuto la possibilità di operare il cumulo in questione; – in questo mutato contesto, dopo aver incaricato un tecnico di predisporre apposita perizia di stima del valore della ‘componente ambientale’ detassabile in base alla citata legge, si era finalmente risolta a chiedere il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte versate in esubero rispetto al dovuto per il triennio suindicato.
Formatosi il silenzio-rifiuto, la prefata società impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Novara, con esito negativo, il diniego tacito opposto dall’Amministrazione.
La decisione di primo grado veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Piemonte, la quale, con sentenza n. 994/6/19 del 20 settembre
2019, riconosciuta la parziale fondatezza dell’appello spiegato dalla contribuente, accoglieva le sue richieste di rimborso dell’IRES limitatamente al saldo pagato per l’anno 2009 e a tutto quanto versato a tale titolo per l’anno 2010.
Contro tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La medesima società ha, inoltre, spiegato autonomo ricorso per cassazione avverso la precitata sentenza d’appello, articolandolo in quattro motivi, ai quali l’RAGIONE_SOCIALE ha a sua volta replicato con apposito controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del predetto articolo la controricorrente ha depositata memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(A)Ricorso principale
Giova anzitutto precisare che il ricorso per cassazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE deve essere qualificato come principale, perché notificato prima di quello autonomamente introdotto dalla RAGIONE_SOCIALE, il quale va, pertanto, ritenuto incidentale, pur non rivestendo la forma del controricorso prevista dall’art. 371, comma 1, c.p.c. (cfr., ex ceteris , Cass. n. 36057/2021, Cass. n. 27680/2021, Cass. n. 448/2020, Cass. n. 5695/2015).
1.1 Tanto premesso, con il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 23 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 132 del 2012.
1.2 Viene rimproverato alla CTR di aver a torto riconosciuto spettante alla RAGIONE_SOCIALE il diritto al rimborso del saldo IRES versato per l’anno 2009 e dell’intero importo corrisposto a
tale titolo per l’anno 2010.
Si deduce, in proposito, che la contribuente aveva manifestato l’intenzione di avvalersi del beneficio della cd. ‘detassazione ambientale’ soltanto in data 18 novembre 2013, dopo la già intervenuta abrogazione della normativa (art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del RAGIONE_SOCIALE) che lo aveva introdotto.
Non poteva, pertanto, ritenersi operante nella fattispecie la clausola di salvezza contenuta nell’art. 23, comma 11, del D.L. n. 83 del 2012, riguardante i procedimenti avviati anteriormente alla data della sua entrata in vigore (26 giugno 2012).
Con il secondo motivo, parimenti proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. ed erroneamente rubricato come terzo, sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6 della L. n. 388 del RAGIONE_SOCIALE, .
2.1 Si argomenta che avrebbe errato la Commissione regionale nell’affermare che, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale di cui trattasi, non occorre che gli investimenti ambientali siano destinati alla produzione di energia elettrica rinnovabile da utilizzare per il funzionamento dell’impresa che li ha realizzati.
2.2 Viene osservato che l’energia elettrica prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE era stata interamente immessa in rete, , sicchè la prefata società poteva fruire unicamente RAGIONE_SOCIALE tariffe incentivanti di cui al ‘conto energia’ applicabile «ratione temporis» , ma non anche della detassazione di cui alla Legge ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘.
(B)Ricorso incidentale
Con il primo motivo del ricorso incidentale, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 disp. prel. c.c., dell’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2935 c.c..
3.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente ritenuto che il termine di quarantotto mesi entro il quale avrebbe
dovuto essere presentata dalla RAGIONE_SOCIALE l’istanza di rimborso degli acconti IRES versati per l’anno 2009 decorresse dalle date di pagamento dei singoli acconti, e non invece da quella di corresponsione del saldo d’imposta.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata a norma dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
4.1 Si sostiene che, pur volendo accedere all’interpretazione del dato normativo offerta dal collegio regionale, la gravata decisione risulterebbe in ogni caso erronea, avendo i giudici «a quibus» tralasciato di considerare che il secondo acconto IRES inerente all’anno 2009 era stato pagato il 30 settembre ( recte : novembre n.d.r.) 2009, come evincibile dalla documentazione prodotta in atti, vale a dire meno di quarantotto mesi prima della presentazione della relativa istanza di rimborso, avvenuta il 18 settembre ( recte : novembre – n.d.r.) 2013.
Con il terzo mezzo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. e anch’esso subordinato al primo, è lamentata la nullità del procedimento per violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost..
5.1 Si assume che l’impugnata sentenza risulterebbe corredata di una motivazione ; e ciò perché, sebbene nella parte argomentativa sia stata affermata l’intervenuta decadenza della contribuente dal diritto al rimborso limitatamente ai pagamenti da essa effettuati prima del 18 settembre ( recte : novembre – n.d.r.) 2009, nel susseguente dispositivo, in modo del tutto illogico e contraddittorio, tale diritto è stato negato anche in relazione all’acconto versato il 30 settembre ( recte : novembre n.d.r.) 2009.
Con il quarto motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma
1, n. 4) c.p.c. e, al pari dei due precedenti, subordinato al primo, viene prospettata la nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 57 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
6.1 Si imputa alla Commissione regionale di essere incorsa in ultrapetizione per aver dichiarato la RAGIONE_SOCIALE decaduta dal diritto al rimborso anche rispetto agli acconti versati il 30 settembre ( recte : novembre n.d.r.) 2009, sebbene per quell’anno l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse eccepito la decadenza limitatamente al primo acconto pagato dalla contribuente il 16 giugno.
(C)Disamina dei motivi
Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
7.1 La questione che esso veicola è già stata affrontata dalla Corte in diversi precedenti (cfr., ex ceteris , Cass. n. 35919/2023, Cass. n. 13397/2024, Cass. n. 9007/2025, Cass. n. 19224/2025).
7.2 In essi è stata preliminarmente ricostruita la disciplina di riferimento, che qui di sèguito si riassume.
7.3 L’art. 6, comma 13, della L. n. 388 del RAGIONE_SOCIALE recita che «la quota di reddito RAGIONE_SOCIALE piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito».
7.4 In base al comma 15 del citato articolo, ivi espressamente richiamato, «per investimento ambientale si intende il costo di acquisto RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’RAGIONE_SOCIALE», con la precisazione che «sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge» e che «gli investimenti ambientali vanno calcolati con l’approccio incrementale».
7.5 L’art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n 134 del 2012, stabilisce, inoltre, che «dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall’allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo».
7.6 Al n. 37) del suddetto allegato 1, recante l’elenco RAGIONE_SOCIALE «disposizioni abrogate», sono indicati i commi da 13 a 19 dell’art. 6 della L. n. 388 del RAGIONE_SOCIALE.
7.7 Il comma 11 dello stesso art. 23 contiene, infine, una clausola di salvezza («salvo quanto previsto dal comma 11»), in virtù della quale «i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell’erogazione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni RAGIONE_SOCIALE leggi di cui all’Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge».
7.8 Una volta delineato il quadro normativo rilevante ai fini del decidere, gli arresti giurisprudenziali in rassegna si sono premurati di confutare l’assunto dell’RAGIONE_SOCIALE secondo cui la sopravvenuta abrogazione dei commi da 13 a 19 dell’art. 6 della L. n. 388 del RAGIONE_SOCIALE non pregiudicherebbe la posizione di quei soli contribuenti che, entro la data di entrata in vigore della norma abrogatrice (26 giugno 2012), avessero manifestato all’Amministrazione la volontà di avvalersi del beneficio della detassazione ambientale mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa o di un’istanza di rimborso.
7.9 Sul punto si è osservato che: l’agevolazione in parola è fruibile attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione dell’imponibile da operare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato realizzato l’investimento, senza necessità di rivolgere apposita istanza all’Amministrazione; -non esiste, pertanto, una procedura attivabile dal contribuente, al termine della quale sia prevista l’adozione di un provvedimento dell’ufficio finanziario; – il controllo sul diritto alla deduzione deve essere esplicato in un momento successivo mediante gli strumenti ordinari dell’avviso di accertamento o della cartella di pagamento.
7.10 È stato, altresì, sottolineato come la stessa RAGIONE_SOCIALE, con la risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016, nel ricordare che «la disposizione agevolativa è stata abrogata a decorrere dal 26 giugno 2012, con decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» , abbia riconosciuto che, «conseguentemente, possono beneficiare dell’agevolazione in esame gli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012» .
7.11 Si è così conclusivamente affermato che l’abrogazione dell’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del RAGIONE_SOCIALE, disposta dall’art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, non opera per gli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012 (nello stesso senso anche Cass. n. 9007/2025).
7.12 In una più recente pronuncia è stato, altresì, puntualizzato che, in tema di detassazione ex L. ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, il momento di avvio del procedimento è quello in cui ha avuto inizio la realizzazione dell’opera nella quale l’investimento si concretizza; in tal senso, deve aversi riguardo, a norma degli artt. 2426, comma 1, n. 1) c.c. e 109, comma 2, lettera a), del TUIR, al tempo in cui sono stati affrontati i «costi direttamente imputabili al prodotto» e, correlativamente, a quello dell’effettiva consegna dei beni che afferiscono all’intervento (cfr. Cass. n. 9918/2025).
7.13 Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suenunciate «regulae iuris» , che vanno qui ulteriormente ribadite, deve escludersi che la CTR sia incorsa nella violazione o falsa applicazione della norma invocata nella rubrica del motivo, non essendo controverso che la realizzazione dell’investimento ambientale di cui trattasi, consistente nell’installazione di un impianto fotovoltaico, sia avvenuta negli anni 2008-2009, ovvero anteriormente alla data del 26 giugno 2012.
Il secondo motivo è in primo luogo ammissibile, diversamente da quanto eccepito nel controricorso dalla RAGIONE_SOCIALE.
8.1 Esso, infatti, verte su una questione di puro diritto, espressamente trattata dai giudici d’appello, per la cui esatta comprensione non si rendeva necessario trascrivere il contenuto della nota del NUMERO_DOCUMENTO n. 0018485 del 15 settembre 2011, né tantomeno indicare il momento della sua produzione in giudizio e la sua collocazione (cd. localizzazione) nel fascicolo di causa, non attenendo la nota in oggetto all’area dei documenti probatori.
8.2 Oltre che ammissibile, la lagnanza in scrutinio è fondata.
8.3 Questa Corte ha ripetutamente statuito che l’agevolazione tributaria di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del RAGIONE_SOCIALE spetta alle imprese per l’acquisto RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare i soli danni causati all’RAGIONE_SOCIALE dall’esercizio dell’attività da loro svolta, e non anche quelli cagionati da soggetti terzi.
8.4 Con giurisprudenza ormai consolidata si è motivatamente disatteso il diverso indirizzo secondo il quale dalla lettura dell’art. 6 citato non sarebbe dato evincere che l’investimento ambientale, per essere detassabile, debba essere destinato all’autoconsumo e non al mercato (in tal senso, Cass. n. 30225/2022, Cass. n. 38043/2022).
8.5 Come già osservato nei precedenti ai quali il Collegio intende dare continuità e che hanno chiarito l’effettiva portata precettiva della norma in conformità con il diritto eurounitario, i commi 13 e 15 dell’art. 6 della L. n. 388 del RAGIONE_SOCIALE prevedono, rispettivamente, che:
«la quota di reddito RAGIONE_SOCIALE piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito» (comma 13);
«per investimento ambientale si intende il costo di acquisto RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni materiali di cui all’art. 2424 c.c., primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre
e riparare danni causati all’RAGIONE_SOCIALE. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l’approccio incrementale» (comma 15).
8.6 Dalle suddette disposizioni si ricava che la concessione del beneficio a favore della generalità RAGIONE_SOCIALE «imprese» (piccole e medie), ma non anche di altri soggetti, si fonda sull’implicito presupposto della dannosità per l’RAGIONE_SOCIALE della loro attività; pertanto, nel definire gli investimenti cui si applica la detassazione come quelli necessari per prevenire, ridurre e riparare «danni causati all’RAGIONE_SOCIALE», il legislatore ha inteso fare riferimento ai danni inerenti all’attività dell’impresa investitrice, cioè a quelli derivanti dall’esercizio della stessa.
8.7 Del resto, accedendo alla tesi opposta, verrebbe ad essere attribuito un beneficio alle imprese aventi per oggetto lo svolgimento di attività di prevenzione, riduzione e riparazione di danni causati all’RAGIONE_SOCIALE da terzi e i cui investimenti sono, perciò, strutturalmente diretti a tali fini; esito che, oltre a contrastare con l’indicata intenzione del legislatore, finirebbe per trasformare l’agevolazione in parola in un aiuto di Stato, in contrasto con gli artt. da 87 a 89 del Trattato CEE (e successivamente con gli artt. da 107 a 109 del TFUE), stante il vantaggio che essa potrebbe comportare a favore RAGIONE_SOCIALE dette imprese rispetto a quelle di altri Paesi dell’Unione Europea, con conseguente alterazione (o minaccia di alterazione) della libera concorrenza sul mercato comune (cfr. Cass. n. 5330/2025, Cass. n. 15060/2024, Cass. n. 35919/2023, Cass. n. 25157/2023, Cass. n. 29365/2020).
8.8 Proprio la diversità fra la situazione dell’impresa che realizzi un investimento diretto a prevenire, ridurre e riparare danni causati all’RAGIONE_SOCIALE da terzi e quella dell’impresa che lo effettui per prevenire, ridurre e riparare danni cagionati all’RAGIONE_SOCIALE dalla propria attività giustifica il fatto che, a fronte dell’acquisto di
un’identica immobilizzazione materiale, il relativo costo non sia detassabile nel primo caso e lo sia, invece, nel secondo.
8.9 Sull’argomento non si è poi mancato di sottolineare che: – le norme di agevolazione fiscale hanno carattere eccezionale e derogatorio, sì da dover essere considerate di stretta interpretazione (cfr., ex plurimis , Cass. n. 35919/2023, Cass. n. 11337/2020, Cass. n. 32635/2019, Cass. n. 12500/2019, Cass. n. 15407/2017): la materia dell’imposizione tributaria fa parte del cd. ‘nucleo duro’ RAGIONE_SOCIALE prerogative della potestà pubblica, in quanto la natura autoritativa del rapporto fra il contribuente e la collettività è predominante (Corte EDU, COGNOME c/ Italia), laddove «le scelte in questa materia implicano normalmente una ponderazione di problemi politici, economici e sociali che la Convenzione lascia alla competenza degli Stati firmatari, poiché le autorità interne sono evidentemente nella posizione di valutare meglio tali aspetti che non la Corte» (Corte EDU, COGNOME c/ Italia).
8.10 I surriferiti princìpi di diritto sono stati disattesi dalla CTR, la quale ha erroneamente affermato che «gli unici requisiti soggettivi richiesti dalla norma» per la fruizione del beneficio di cui si discetta «sono rappresentati dalla dimensione dell’impresa (piccola e media impresa in regime di contabilità ordinaria)» e che non «vi è nessuna norma che richieda che gli investimenti ambientali debbano essere realizzati per la produzione di energia elettrica rinnovabile per il funzionamento dell’impresa stessa, mentre rileva la realizzazione di un investimento ambientale a prescindere dall’attività esercitata dal produttore di energia elettrica da fonte rinnovabile» .
Il ricorso incidentale rimane travolto, per assorbimento cd. improprio, dall’accoglimento del motivo appena scrutinato e va, conseguentemente, respinto (sull’argomento cfr. Cass. n. 26507/2023: «L’assorbimento ‘proprio’ postula che la decisione
della domanda assorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all’esame della domanda rimasta assorbita; l’assorbimento ‘improprio’ presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita» ).
(D)Statuizioni conclusive
Per effetto del parziale accoglimento del ricorso principale la sentenza d’appello va cassata nei limiti della censura accolta.
10.1 Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto -non avendo la RAGIONE_SOCIALE contestato quanto dedotto dall’RAGIONE_SOCIALE in ordine alla sua qualificabilità come , costituita esclusivamente per realizzare un impianto fotovoltaico e con il fine di svolgere attività di vendita dell’energia elettrica da questo prodotta, senza alcun autoconsumo o miglioramento dei propri cicli produttivi-, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, con l’integrale rigetto dell’originario ricorso della contribuente.
Le spese dei due gradi di merito -da regolarsi «ex novo» in conseguenza della disposta cassazione della sentenza d’appello -vanno interamente compensate fra le parti, in ragione dell’esistenza, all’epoca in cui i relativi giudizi si sono svolti, di orientamenti difformi sul tema dirimente; quelle del presente procedimento di legittimità seguono, invece, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante l’esito dell’impugnazione incidentale, da ritenersi implicitamente respinta, viene resa nei confronti della parte privata che l’ha proposta l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di
giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, respinto il primo, e rigetta il ricorso incidentale; cassa la gravata sentenza, in relazione all’impugnazione accolta, e, decidendo la causa nel merito, respinge l’originario ricorso della contribuente; compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 10.300 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 8 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME