Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30431 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30431 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/11/2025
COGNOME ambiente-Imprese di scopo- Compatibilità terzo conto energia
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32023/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv.
NOME COGNOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2803/2021 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 20 luglio 2021, notificata in data 13 ottobre 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In controversia su impugnazione di cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973, e relativa ad IRES per anno d’imposta 2014, in ordine all’emendabilità della dichiarazione dei redditi, anche oltre i termini previsti dall’art. 2, comma 8bis , del d.P.R. n. 322/1998, per due investimenti effettuati nel 2010 e nel 2011 dalla RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000 (cd. COGNOME ambiente), la CTR della Lombardia accolse l’appello principale della società e rigettò l’appe llo incidentale dell’ufficio, pervenendo all’annullamento dell’atto impugnato.
Contro tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, cui la società resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.
Il ricorso è stato fissato ex art. 380bis .1 c.p.c. per l ‘adunanza camerale del 5/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si deduce la nullità in parte qua della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di appello, in violazione dell’art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo, subordinatamente al primo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si deduce la nullità in parte qua della sentenza per motivazione assente o apparente.
Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000, in quanto l’agevolazione in esame non compete alle cd. imprese di scopo.
1.1. I primi tre motivi attengono alla questione della spettanza dell’agevolazione di cui all’art. 6 della legge n. 388 del 2000 alle cd. imprese di scopo , questione pacificamente fatta oggetto dell’appello
incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, come risulta dalla stessa sentenza impugnata.
Sul punto, la CTR, pur pronunciando espressamente («il motivo è infondato»), lo ha fatto con una motivazione apparente, composta di affermazioni apodittiche e prive di specifici riferimenti alla questione ad essa devoluta (« l’ufficio afferma che la società avrebbe dovuto produrre la documentazione idonea a dimostrare la spettanza dell’agevolazione. Tale affermazione non trova corrispondenza all’esame della documentazione in atti, dacchè la società già in sede di autotutela e soprattutto in sede contenziosa ha prodotto tutta la documentazione atta a dimostrare la spettanza dell’agevolazione, ribadendo sul punto quanto già esplicitato dai giudici di prime cure»), dalla quale non emerge invero a quali documenti abbia fatto riferimento. La costruzione sintattica del periodo sopra riportata non consente neanche di ritenere con certezza che sul punto vi sia una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, pure riportata per intero dalla CTR (pagina 5 in nota), ove si era ritenuta la spettanza dell’agevo lazione anche alle cd. imprese di scopo, richiamando sul punto un atto del RAGIONE_SOCIALE.
Ma tale affermazione di mero diritto (non essendo presente in sentenza un accertamento in fatto sull ‘ attività esercitata), effettuata dalla CTP e ove si intenda richiamata dalla CTR, è errata in quanto in contrasto con la più recente giurisprudenza di questa Corte che si è attestata su posizioni opposte (v. Cass. n. 27089/2025; Cass. n. 16470/2025; Cass. n. 17807/2025; Cass. n. 9914/2025; Cass. n. 35919/2023; Cass. n. 25157/2023) e ha precisato che nel definire gli investimenti cui si applica l’agevolazione come quelli necessari per « prevenire, ridurre e ripianare danni causati all’ambiente », il legislatore ha inteso fare riferimento ai danni all’ambiente inerenti
all’attività dell’impresa investitrice, cioè ai danni causati da tale sua attività.
Ne segue che, infondato il primo motivo (omessa pronuncia), vanno accolti il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminati.
Con il quarto motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si deduce la nullità in parte qua della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di appello in violazione dell’art. 112 c.p.c.
Con il quinto motivo, subordinatamente al quarto, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si deduce la nullità in parte qua della sentenza per motivazione assente o apparente.
Con il sesto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce omesso esame di un fatto discusso e decisivo, costituito dalla realizzazione dell’impianto nel 2011, con conseguente applicabilità del III conto energia.
2.1. I tre motivi attengono ad una ulteriore e diversa questione dev oluta dall’RAGIONE_SOCIALE , appellante incidentale, relativa alla circostanza che un impianto era stato realizzato nel 2011 e quindi ricadeva nel cd. III conto energia, con conseguente incompatibilità con l’agevolazione della legge COGNOME.
La CTR, cui pure era stata devoluta in appello la questione, debitamente trascritta nel ricorso erariale, della data di realizzazione e/o entrata in funzione degli impianti (2010 o 2011) e della eccepita incompatibilità dell’agevolazione fiscale con il III conto e nergia, pur rigettando l’appello (con conseguente esclusione dell a possibilità che sussista una violazione dell’ art. 112 c.p.c. sul punto in questione), ha del tutto omesso di motivare su tale circostanza, che peraltro richiede evidentemente accertamenti anche in fatto.
Né appare possibile che la motivazione possa ritenersi integrata dagli ampi riferimenti contenuti nel controricorso e ribaditi nella memoria che in realtà evidenziano ancor più il deficit motivazionale.
Ne segue che, infondato il quarto motivo (omessa pronuncia), va accolto il quinto (motivazione apparente) con assorbimento del sesto (omesso esame).
Concludendo, vanno accolti il secondo e il terzo motivo nonché il quinto, con assorbimento o rigetto degli altri.
La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo, il terzo e il quinto motivo del ricorso, rigettati il primo e il quarto, assorbito il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME