Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29074 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29074 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 23238/2020, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa ex lege dall ‘ Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rapp.te pro tempore NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , rappresentati e difesi, per procura allegata al controricorso, dall ‘ AVV_NOTAIO e dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso l ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1296/2019 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 4 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell ‘ 8 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
A seguito di verifica fiscale sfociata nella redazione di processo verbale di constatazione, l ‘ amministrazione finanziaria notificò a RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione un maggiore reddito d ‘ impresa per il 2011, previo rilievo di costi non documentati, di fatturazione senza addebito d ‘ imposta per Iva e, soprattutto, dell ‘ indebita fruizione dei benefici fiscali previsti dall ‘ art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388/2000 (cd. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) in relazione ai costi d ‘ acquisto di beni strumentali.
Identico atto impositivo fu notificato ai soci, trattandosi di società a ristretta base partecipativa.
La società e i soci impugnarono separatamente gli avvisi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vercelli, la quale, riuniti i ricorsi, li accolse per la parte economicamente preponderante -quella concernente l ‘ applicabilità della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ -rilevando che, per il resto, la pretesa erariale non era stata contestata.
Il successivo appello dell ‘ RAGIONE_SOCIALE fu disatteso con la sentenza indicata in epigrafe.
I giudici regionali ritennero che i contribuenti avessero assolto, mediante la produzione di una perizia tecnica, all ‘ onere probatorio inerente alla sussistenza e all ‘ entità, a monte della variazione in diminuzione del reddito d ‘ impresa, di una ‘ componente ambientale ‘ degli investimenti da loro effettuati.
Osservarono, in proposito, che dalla perizia in questione emergeva con chiarezza che l ‘ investimento era consistito nell ‘ acquisto di beni
funzionali ai processi di trattamento e valorizzazione di materiali di scarto; ritennero, pertanto, corretta l ‘ indicazione, da parte della società, di una componente ambientale pari all ‘ ammontare del costo storico sostenuto.
L ‘ Amministrazione ha impugnato la sentenza d ‘ appello con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Resistono con controricorso gli intimati.
Considerato che:
L ‘ unico motivo di ricorso è rubricato «violazione o falsa applicazione dell ‘ art. 6, commi da 13 a 19, l. 388/2000, dell ‘ art. 83 D.P.R. n. 917/1986 e dell ‘ art. 2697 c.c., anche nel relativo combinato disposto».
Secondo l ‘ amministrazione, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe errato nell ‘ attribuire alla perizia il valore probatorio circa la sussistenza dei presupposti per l ‘ operatività del beneficio, trascurando di considerare che, essendo l ‘ attività d ‘ impresa essenzialmente di rilievo ecologico, il costo d ‘ acquisto di beni strumentali dovrebbe considerarsi sempre ‘ di valenza ambientale ‘ nella misura intera.
Così operando, i giudici d ‘ appello avrebbero violato «lo spirito, oltre che la lettera, della norma», poiché, come evincibile dall ‘ art. 6, comma 15, della l. n. 388/2000, l ‘ obiettivo del legislatore era quello di «agevolare il sovra-costo di un investimento ‘ ambientale ‘ rispetto ad un investimento ‘ tradizionale ‘ »; i costi sostenuti dalla contribuente, invece, afferendo alla sua normale attività d ‘ impresa, non avevano apportato alcun miglioramento in termini di impatto ambientale della stessa, alla quale erano meramente funzionali.
Il motivo è fondato.
2.1. Il tema sul quale si imperniano le argomentazioni della ricorrente è quello dell ‘ accessibilità ai benefici di cui all ‘ art. 6, commi
da 12 a 15, della l. n. 388/2000 da parte RAGIONE_SOCIALE c.d. ‘ imprese di scopo ‘ , che svolgono attività di servizi ambientali.
Costituisce, infatti, circostanza pacifica il fatto che NOME svolge attività di recupero e riciclaggio di materiali di scarto, nonché di smaltimento di rifiuti pericolosi.
2.2. Sul tema in questione la giurisprudenza di questa Corte, in effetti, ha registrato alcune oscillazioni.
In un primo tempo, infatti, si era affermato che la formulazione della disposizione agevolatrice (l ‘ art. 6, comma 13, della l. n. 388/2000) non consentisse di evincere che l ‘ investimento ambientale, per essere meritevole della prevista agevolazione fiscale, dovesse essere destinato all ‘ autoconsumo e non all ‘ utilizzo dell ‘ impianto a favore o per conto di terzi, poiché, anzi, l ‘ applicazione del beneficio a tali ultime destinazioni sarebbe maggiormente rispondente alla ratio della previsione, che consiste nel sostegno alle imprese che compiano investimenti con ripercussioni favorevoli per l ‘ RAGIONE_SOCIALE, a prescindere da ogni circostanza relativa alla destinazione dell ‘ energia prodotta (cfr. Cass. n. 30225/2022; v. anche Cass. n. 7343/2021).
Tale opzione ermeneutica era stata ricondotta ad un certo favor del legislatore nazionale e sovranazionale per il principio della massima diffusione RAGIONE_SOCIALE fonti di energia rinnovabile (nell ‘ ambito dell ‘ Unione europea: art. 195, lett. c , TFUE, dir. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, dir. 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, accordo di Parigi del 22 aprile 2016; nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sui cambiamenti climatici, ratificata con la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla RAGIONE_SOCIALE sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l ‘ 11 dicembre 1997»).
2.3. La stessa giurisprudenza, tuttavia, si è successivamente attestata su posizioni opposte, esprimendo un orientamento costante dal quale, in questa sede, non vi sono ragioni per discostarsi, e che può essere compendiato nei termini che seguono (v. Cass. n. 17807/2025, Cass. n. 35919/2023, Cass. n. 25157/2023; in precedenza, v. anche Cass. n. 29365/2020):
-i commi 13 e 15 dell’art. 6 del la l. n. 388 del 2000 stabiliscono, rispettivamente: ‘a quota di reddito RAGIONE_SOCIALE piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito ‘ (comma 13); ‘er investimento ambientale si intende il costo di acquisto RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni materiali di cui all ‘ art. 2424 c.c., comma 1, lett. B), n. II necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all ‘ RAGIONE_SOCIALE. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l ‘ approccio incrementale ‘ (comma 15);
da tali disposizioni si evince che la concessione dell ‘ agevolazione a favore della generalità RAGIONE_SOCIALE imprese (piccole e medie) -e non, quindi, di altri soggetti che non esercitano attività di impresa -si fonda sull ‘ implicito presupposto della dannosità per l ‘ RAGIONE_SOCIALE di tale attività, alla quale la stessa dannosità è inerente;
-pertanto, nel definire gli investimenti ai quali si applica l ‘ agevolazione come quelli necessari per prevenire, ridurre e ripianare ‘ danni causati all ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , il legislatore ha inteso fare riferimento ai danni all ‘ RAGIONE_SOCIALE inerenti all ‘ attività dell ‘ impresa investitrice, cioè ai danni causati da tale sua attività;
l ‘ accoglimento della tesi opposta farebbe sì che il beneficio in questione si traduca in un ‘ agevolazione all ‘ attività stessa RAGIONE_SOCIALE imprese il cui oggetto è costituito da un ‘ attività di prevenzione, riduzione e riparazione di danni causati all ‘ RAGIONE_SOCIALE da terzi (e i cui investimenti
sono, perciò, strutturalmente diretti a prevenire, ridurre e riparare danni all ‘ RAGIONE_SOCIALE), esito che contrasterebbe con l ‘ intenzione del legislatore;
così opinando, peraltro, l ‘ agevolazione in parola si trasformerebbe in un aiuto di Stato, in contrasto con gli artt. da 87 a 89 del Trattato CEE (e, successivamente, con gli artt. da 107 a 109 TFUE), atteso il vantaggio che essa potrebbe comportare a favore di un limitato settore di imprese rispetto ai concorrenti di altri Paesi dell ‘ Unione Europea, con la conseguente alterazione (o minaccia di alterazione) della concorrenza;
infatti, la diversità tra la situazione dell ‘ impresa che realizzi un investimento diretto a prevenire, ridurre e riparare danni causati all ‘ RAGIONE_SOCIALE da terzi e la situazione dell ‘ impresa che realizzi un investimento diretto a prevenire, ridurre e riparare danni causati all ‘ RAGIONE_SOCIALE dalla propria attività giustifica il fatto che, a fronte dell ‘ acquisto di un ‘ identica immobilizzazione materiale, il relativo costo non sia detassato nel primo caso e lo sia, invece, nel secondo;
inoltre, giacché le norme di agevolazione fiscale hanno carattere eccezionale e derogatorio e, come tali, sono di stretta interpretazione la materia dell ‘ imposizione tributaria fa parte del c.d. ‘ nucleo duro ‘ RAGIONE_SOCIALE prerogative della potestà pubblica, poiché la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività è predominante (cfr. Corte EDU in causa n. 44759/98, RAGIONE_SOCIALE c. Italia), laddove «le scelte in questa materia implicano normalmente una ponderazione di problemi politici, economici e sociali che la RAGIONE_SOCIALE lascia alla competenza degli stati firmatari, poiché le autorità interne sono evidentemente nella posizione di valutare meglio tali aspetti che non la Corte» (cfr. Corte EDU in causa n. 72638/01, Belmonte c. Italia)».
2.4. Gli argomenti spesi dall ‘ Amministrazione a supporto della censura si conformano a tale indirizzo.
Conseguentemente, il motivo è fondato; il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell ‘ originario ricorso dei contribuenti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Le spese dei gradi di merito possono essere interamente compensate, alla luce RAGIONE_SOCIALE richiamate oscillazioni giurisprudenziali sulla questione oggetto di controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l ‘ originario ricorso dei contribuenti.
Condanna i controricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che liquida in € 4.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di cassazione, l ‘ 8 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME