Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29748 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29748 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 27933/2019, proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il quale hanno eletto domicilio in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 303/2019 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 5 marzo 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME formularono all’amministrazione finanziaria un’istanza di rimborso dell’Irpef versata in eccesso per gli anni d’imposta 2011 e 2012, sul presupposto del loro diritto ad accedere ai benefici di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388/2000 (cd. ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘) , in relazione agli investimenti effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE (della quale essi erano soci con opzione del regime di tassazione per trasparenza) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.
Al fine di accedere ai benefici, i contribuenti avevano presentato una dichiarazione integrativa al modello NUMERO_DOCUMENTO, per riportare a tale periodo d’imposta la perdita generatasi nel 2011 ; il ritardo rispetto al momento realizzativo dell’impianto era dipeso dalla situazione di incertezza interpretativa circa la cumulabilità del beneficio con le tariffe incentivanti di cui al ‘II Conto energia’, RAGIONE_SOCIALE quali la società giù aveva usufruito, situazione poi risolta dall’intervento del legislatore che, con il d.m. 5 luglio 2012 ( cd. ‘ V Conto Energia ‘ ) aveva consentito il cumulo, seppur con le modalità e nei termini ivi previsti.
All’istanza dei contribuenti fece seguito il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, che costoro impugnarono con distinti ricorsi davanti alla Commissione tributaria provinciale di Torino; quest’ultima, riuniti i ricorsi, li accolse limitatamente all’affermazione della spettanza dell’agevolazione, escludendo tuttavia dal calcolo dei costi operativi i canoni di leasing versati in relazione all’impianto fotovoltaico .
La sentenza fu oggetto di appello principale dei contribuenti e di appello principale dell’Ufficio.
Con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del Piemonte dichiarò inammissibile l’originario ricorso dei contribuenti.
A sostegno della decisione, i giudici regionali osservarono che l’istanza di rimborso aveva ad oggetto imposte asseritamente versate in eccesso per effetto di una disposizione agevolatrice in realtà non applicabile alla fattispecie.
Più in particolare, rilevarono che il cumulo fra tariffa incentivante e benefici della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era stato in effetti riconosciuto dall’art. 19 del d.m. 5 luglio 2012, norma di interpretazione autentica, purché -essendo medio tempore intervenuta l’abrogazione della disciplina agevolatrice per effetto del d.l. n. 83/2012 -il procedimento volto ad ottenere la detassazione ambientale fosse stato avviato prima di quest’ ultima data.
Nel caso di specie, a tale data la società «non aveva ancora avviato il procedimento di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE condizioni di vantaggio ambientale», poiché la perizia prodotta dai contribuenti, che attestava la sussistenza e l’entità dell’investimento a componente ambientale richiesto dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, risultava redatta successivamente.
NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME hanno impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
Considerato che:
Il primo motivo denunzia violazione dell’ art. 23, comma 11, del d.l. n. 83/2012 e dell’art. 6, commi 13 -15, della l. n. 388/2000.
La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto che la fruizione del beneficio presupponga che sia stato avviato il procedimento amministrativo volto al recupero d’imposta ; i contribuenti sostengono che, invece, occorre aver riguardo al concetto
di ‘investimenti avviati’, vale a dire di costi sostenuti , collocato in un periodo di tempo fisiologicamente anteriore all’anno d’imposta per il quale si chiede di accedere al beneficio.
I ricorrenti corroborano il loro assunto con richiamo al fatto che l’art. 6 della l. n. 388/2000, rubricato «Disposizioni in materia di reddito d’impresa», contiene un rilievo implicito all’art. 83 del T.U.I.R., secondo il quale la base di partenza per det erminare l’imponibile è l’utile o la perdita da conto economico.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 6, comma 15, della l. n. 388/2000.
La censura ricalca, nelle sue premesse, gli argomenti del primo motivo; la sentenza impugnata, in particolare, è sottoposta a critica nella parte in cui ha individuato come momento di riferimento per l’accesso ai benefici fiscali la perizia che attesta la natura ambientale degli investimenti, anziché quello dell’effettiva realizzazione degli stessi.
Con il terzo motivo, infine, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 11 preleggi e dell’art. 6, comma 7, del d.l. n. 83/2012, assumendo che la sentenza d’appello sarebbe errata laddove ha ritenuto che l’esercizio del diritto all’agevolazione fosse avven uto dopo l’abrogazione del beneficio, ma ciò per effetto della successiva disposizione abrogatrice, alla quale, dunque, i giudici regionali avevano illegittimamente attribuito efficacia retroattiva.
I motivi, meritevoli di scrutinio congiunto per la loro connessione, sono fondati nei termini di seguito esposti.
4.1. L’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388/2000 (cd. ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ ) ha previsto una misura di detassazione in favore RAGIONE_SOCIALE piccole e medie imprese che abbiano effettuato «investimenti ambientali» (secondo la terminologia adottata dal comma 13 e la successiva definizione contenuta nel comma 15), stabilendo che la
quota di reddito ad essi destinata non concorre a formare il reddito d’impresa.
Tale previsione è stata successivamente abrogata dall’art. 23, comma 7, del d.l. n. 83/2012, convertito nella l. n. 134/2012, con salvezza dei «procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge», secondo quanto stabilito dal comma 11.
L’avvio del procedimento costituisce, pertanto, il discrimen per l’applicazione del regime di detassazione; ne deriva la necessità della sua esatta identificazione al fine di collocarlo, o meno, nel segmento temporale successivamente individuato dal legislatore in sede di abrogazione.
4.2. Un primo termine di riferimento è chiaramente offerto, in tal senso, dall’art. 6, comma 15, della l. n. 388/2000, il quale, al fine di determinare lo scomputo dalla base imponibile della corrispondente quota di reddito, specifica che «per investimento ambientale si intende il costo di acquisto RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni materiali di cui all’art. 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’RAGIONE_SOCIALE».
Pertanto, la lettera della legge ricostruisce la nozione di ‘investimento’ in termini sinonimici a quella di ‘costo’; in altr e parole, l’investimento ambientale si concretizza nella realizzazione di un’opera per la quale è necessario l’affronto di esborsi.
In quest’ ottica, conseguentemente, devono valere le regole rinvenibili nella disciplina della valutazione RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni, tra le quali è quella affermata dal l’art. 2426 , comma primo, cod. civ.; esso dispone che «le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione», il quale ultimo comprende «tutti i costi direttamente imputabili al prodotto», con le ulteriori specificazioni recate dalla stessa previsione.
4.2. Il mero affronto di un costo finalizzato alla realizzazione di un intervento non è, tuttavia, in sé idoneo a far ritenere sussistente l’avvio del procedimento ai fini richiamati.
In tal senso, infatti, potrebbe rilevare anche il riconoscimento del compenso a un tecnico che abbia redatto uno studio di fattibilità, nella prospettiva futura di realizzazione dell’opera.
Occorre, pertanto, individuare un termine di più marcata correlazione fra costo sostenuto e realizzazione dell’opera, sì da connotare quest’ultimo di effettiva inerenza.
Detto ultimo rilievo richiama, allora, la necessità di un riferimento alla disciplina fiscale RAGIONE_SOCIALE componenti del reddito d’impresa, ed in particolare all’art. 109 TUIR che, al riguardo, individua il momento materiale della «consegna o spedizione» dei beni mobili (comma 2, lett. a , ultimo periodo), e il successivo art. 110, concernente le modalità di iscrizione a bilancio di tali componenti.
È dunque necessario che il costo affrontato costituisca il corrispettivo della materiale acquisizione di un componente dell’opera (alla quale, per l’appunto, il componente del reddito fa da contraltare) da parte dell’impresa interessata.
Questa Corte, del resto, ha affermato in più occasioni che, ove la componente di reddito sia rappresentata da beni, deve aversi riguardo al criterio della consegna degli stessi (cfr. Cass. n. 25757/2024, secondo cui « il valore dei beni mobili venduti nel corso del periodo d’imposta considerato, ma consegnati all’acquirente nell’anno successivo, deve essere incluso, ai sensi dell’art. 109 (ex art. 75), comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, tra le rimanenze finali del venditore », e Cass. n. 26410/2018).
4.3. D’altro canto, il fatto, valorizzato dai giudici d’appello, che l’accesso alla detassazione si dipani attraverso un procedimento amministrativo suddiviso in fasi, è connesso alla necessità che i costi
in questione seguano, per l’appunto, le regole previste dagli artt. 109 e 110 del TUIR per la loro corretta imputazione a reddito.
In tal senso si giustifica la previsione dell ‘indicazione a bilancio degli investimenti ambientali realizzati (art. 6, comma 16), la comunicazione degli stessi al RAGIONE_SOCIALE, entro un mese dall’approvazione del bilancio ( comma 17) e, infine, l’inserimento in dichiarazione dei redditi del valore degli investimenti effettuati, ai fini di poter godere del beneficio fiscale.
Nondimeno, lo stesso procedimento non può che prendere avvio dall’affronto del costo di un bene acquisito allo scopo di realizzare l’opera idonea a l conseguimento di obiettivi ambientali; ed anzi, proprio il fatto che il legislatore abbia tracciato una precisa scansione di adempimenti fiscali e amministrativi in capo al contribuente non avrebbe ragion d’essere se il momento determinante per l’applicazione della disciplina agevolatrice fosse quello della presentazione della dichiarazione fiscale, che di tale procedimento costituisce il momento conclusivo.
4.4. Questa Corte, in fattispecie del tutto analoghe a quella che qui occupa (cfr. Cass. n. 20099/2025; Cass. n. 9918/2025), ha dunque affermato il seguente principio di diritto: ‘ In tema di accesso alla detassazione prevista per gli investimenti ambientali dall’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388/2000 (cd. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), il momento di avvio del procedimento, rilevante anche al fine di stabilire la possibilità di accesso ai benefici pur in presenza dell’intervenuto regime abrogativo, ai sensi del l’art. 23, comma 1, del d.l. n. 83/2012, conv. nella l. 134/2012, è quello in cui ha avuto inizio la realizzazione dell’opera nella quale l’investimento si concretizza; in tal senso, rileva il momento dell’affronto dei «costi direttamente imputabili al pro dotto», di cui all’art. 2426, comma primo, cod. civ. e,
correlatamente, dell’effettiva consegna dei beni che afferiscono all’intervento, ai sensi dell’art. 109 TUIR’ .
Essendosi discostati da tale principio, i giudici d’appello hanno errato in punto all’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni invocate in censura dalla ricorrente.
Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa al giudice a quo affinché provveda conformandosi all’indicato principio e liquidando le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di cassazione, il 10 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME