Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29091 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29091 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
Oggetto: diniego rimborso IRES (RAGIONE_SOCIALE)
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 20470/2019, proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in San Giustino INDIRIZZO) alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: EMAIL giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l’Umb ria, n. 525/2/18, pronunciata il 10 dicembre 2018 e depositata il 24 dicembre 2018, non notificata
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del dal AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita , per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , l’AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE o società), avendo realizzato, nell’anno 2010, un investimento per l’installazione di un impianto fotovoltaico del costo complessivo di euro 2.549.549,00, che le avrebbe consentito di beneficiare della tariffa incentivante prevista dal d.m. 19 febbraio 2007 (c.d. Il conto energia), presentò, in data 3 maggio 2016, al competente Ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE istanza di rimborso per l’IRES assunta come indebitamente versata per gli anni dal 2011 al 2014, precisando di non avere evidenziato l’investimento ambientale nell’anno di realizzazion e, stante l’assoluta incertezza circa la possibilità di cumulare la deduzione fiscale di cui all’art. 6, commi 13 e ss. della l. n. 388/2000 (c.d. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE) con la tariffa incentivante prevista dal c.d. ‘Il conto energia’.
Formatosi sull’istanza il silenzio rifiuto, lo stesso fu impugnato dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Perugia che -rigettata l’eccezione dell’Ufficio relativa alla dedotta tardività dell’istanza -respinse nel merito l’impugnaz ione, sostenendo che la società non potess e beneficiare dell’agevolazione, trattandosi non di immobilizzazione materiale, di cui all’art. 2424, primo comma, lett. B), n. II, ma di immobilizzazione immateriale di cui all’art. 2424, primo comma, lett. B), n. I, cod. civ.
Avverso detta pronuncia, la società propose appello principale dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Umbria.
L’Ufficio si costituì spiegando appello incidentale relativamente alla statuizione per la quale era stato soccombente riguardo all’affermata, da parte del giudice di primo grado, tempestività dell’istanza.
Con sentenza n. 525/02/2018, depositata il 24 dicembre 2018, non notificata, la CTR dell’Umbria respinse l’appello incidentale dell’Ufficio e, in accoglimento dell’appello principale della società, accolse l’originario ricorso di quest’ultima.
Avverso detta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione in forza di due motivi.
La società resiste con controricorso.
In prossimità della pubblica udienza fissata per la discussione, il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., concludendo così come riportato in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in una con l’art. 6, commi da 13 a 19, della l. 23 dicembre 2000, n. 388,
presa nel testo anteriore all’abrogazione disposta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012, n. 134, con l’art. 2, comma 8 bis , del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, preso nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 1° dicembre 2016, n. 225, in relazione all’art. 360, prim o comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha riconosciuto la spettanza dei rimborsi richiesti dalla società sebbene la stessa dovesse ritenersi decaduta dal beneficio fiscale in oggetto in conseguenza della mancata opzione nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta durante il quale era stato effettuato l’investimento, o in atti a questa strettamente connessi, come la dichiarazione integrativa di cui all’art. 8, comma 2 bis del d.P.R. n. 322/1998 ovvero ad istanza di rim borso specificamente riferita all’anno di realizzazione dell’investimento.
Con il secondo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo , rappresentato dall’accatastamento dell’impianto fotovoltaico ad opera della società titolare dell’immobile sul quale lo stesso è stato realizzato.
3. Il primo motivo è infondato.
Questa Corte ha già, in relazione alla questione oggetto della censura in esame, più volte osservato che la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno d’imposta non può dirsi imputabile ad una scelta discrezionale della società contribuente, ma all’incertezza interpretativa relativa alla cumulabilità RAGIONE_SOCIALE agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante del conto energia e dalla detassazione degli investimenti previsti dalla l. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 6, commi da 13 a 19, c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE ambiente’; incertezza interpretativa poi risolta solo a seguito dell’entrata in
vigore dell’art. 19, d.m. 5 luglio 2012, cui hanno fatto seguito gli stessi documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Risoluzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 20 luglio 2016, n. 58/E, nel solco di quanto già espresso dalla Risoluzione n. 132/E del 20 dicembre 2010), in ordine alla possibilità di beneficiare ‘ora per allora’ dell’agevolazione c.d. RAGIONE_SOCIALE ambiente), anche con domanda di rimborso, a i sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, laddove non fosse stata presentata nei termini dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis del d.P.R. n. 392/1998 (cfr., ex multis , più di recente, Cass. sez. trib., 25 settembre 2023, n. 27308; Cass. sez. 6-5, ord. 31 gennaio 2023, n. 2931; Cass. sez. trib., ord. 15 novembre 2022, n. 33660).
Ciò, d’altronde, in conformità al principio AVV_NOTAIO dell’emendabilità della dichiarazione dei redditi quale dichiarazione di scienza, che consente la deduzione della sussistenza del diritto al godimento dell’agevolazione anche in sede di giudizio, quale ormai consolidato a seguito dell’intervento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 30 giugno 2016, n. 13378.
A tale indirizzo va dunque assicurata ulteriore continuità.
Il secondo motivo è inammissibile.
Di là anche dal rilievo riguardante il fatto che la società, altra, che avrebbe eseguito l’accatastamento è indicata come ‘locataria’ (cioè conduttrice ) dell’immobile sottostante, ciò che sembra intrinsecamente contraddire la stessa impostazione di fondo della censura, la stessa si rivela inammissibile in quanto, sub specie del parametro del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., t ende ad evidenziare l’ omesso esame di documento, che di per sé, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. SU, 7 aprile 2014, n. 8053), non integra detto vizio, dovendo peraltro il vizio specifico, denunciabile in relazione all’art. 360, primo comma, n.
5, cod. proc. civ., relati vo all’omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio, essere riferito ad un preciso accadimento o fatto inteso in senso storico -naturalistico, così da non ricomprendere questioni o argomentazioni difensive (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22937; Cass. sez. 6-1, ord. 18 ottobre 2018, n. 26305), sulle quali è viceversa, nella fattispecie in esame, essenzialmente articolata la censura.
In conclusione, il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Stat o, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5600 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi, ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 ottobre 2023