Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2900 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2900 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2026
Cart. Pag. IRES 2015
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23799/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente incidentale – avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO della TOSCANA n. 391/2023, depositata in data 26 aprile 2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
1. Nel corso dell’esercizio d’imposta relativo all’anno 2010, la società RAGIONE_SOCIALE realizzava un investimento per l’acquisizione di un impianto fotovoltaico strumentale all’attività d’impresa esercitata. Tale impianto veniva ammesso dal RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai benefici della c.d. ‘tariffa incentivante’, così come previsto dal D.M. 19 febbraio 2007 (II Conto Energia). Stante l’incertezza sulla possibilità di cumulare il beneficio della detassazione prevista dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388 (cd. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) con gli incentivi riconosciuti agli impianti generanti energia da fonti rinnovabili dal RAGIONE_SOCIALE, la società contribuente non esercitava immediatamente l’opzione di detassazione prevista dalla RAGIONE_SOCIALE. Successivamente, con la pubblicazione del D.M. 5 luglio 2012, veniva ammessa la cumulabilità della detassazione ex RAGIONE_SOCIALE, nella misura massima del 20% del costo annoverabile quale componente ambientale, con gli incentivi pubblici riconosciuti sulla produzione di energia rinnovabile. Dato atto del contenuto del D.M. sopra citato, la società richiedeva ad un tecnico specializzato di determinare la componente ambientale da portare in detassazione ex art. 6, commi da 13 a 19, L. 388/2000. Il professionista incaricato determinava, con specifica perizia, il valore della componente ambientale dell’investimento ammissibile in deduzione dal reddito d’impresa in euro 1.649,521. Pertanto, la società contribuente provvedeva a rigenerare i modelli Unico 2011, 2012 e 2013, ripresentando la dichiarazione Unico NUMERO_DOCUMENTO; procedeva ad utilizzare la perdita generatasi nel 2010 anche negli anni successivi, riportando l’eccedenza d’imposta fino al periodo d’imposta 2014 e, il 20 ottobre 2016, notificava all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Arezzo un’apposita istanza di rimborso ex art. 38 D.P.R. 602/1973, con la quale chiedeva il rimborso RAGIONE_SOCIALE somme indebitamente versate all’erario. Nel corso dell’anno 2018, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava alla società un avviso ex art. 36 bis D.P.R. 600/1976, con cui disconosceva la riliquidazione dell’imposta IRES di competenza dell’esercizio 2015. L’Ufficio determinava, così, a
carico della contribuente, un’imposta di euro 68.273, sanzioni per euro 6.827,30 e interessi pari ad euro 3.686,18. Il 26 marzo 2019, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava alla società contribuente la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, ivi ingiungendo alla stessa il pagamento dell’imposta, RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi già indicati nel precedente avviso ex art. 36 bis D.P.R. 600/1973.
Avverso la cartella di pagamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Arezzo, evidenziando l’illegittima condotta dell’RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva denegato il rimborso della detassazione ambientale; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Arezzo, con sentenza n. 40/2020, accoglieva il ricorso della società contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.g.t. II° grado della Toscana; si costituiva in giudizio anche la società contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello.
La C.g.t. adita, con sentenza n. 391/2023, depositata in data 26 aprile 2023, accoglieva l’appello dell’Ufficio.
Avverso tale pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso ed ha svolto un motivo di ricorso incidentale.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025, per la quale la contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Erronea e/o falsa applicazione degli artt. 12 Preleggi, 2697 c.c., 116 c.p.c., 6, commi 13-19, L. 388/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta gli errores in iudicando e in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. II° grado ha affermato
che la società non ha fornito adeguata prova documentale per dimostrare il proprio diritto ad ottenere l’esenzione IRES prevista dall’art. 6, commi 13-19, L. 388/2000 (c.d. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), obliterando del tutto l’esame non solo del contenuto dell’elaborato peritale nella sua interezza, ma anche di tutta la produzione documentale allegata dapprima all’istanza di rimborso del 20 ottobre 2016 e, poi, nel giudizio di prime cure; in altri termini, la C.g.t. II° grado ha pretermesso il c.d. principio di cui all’art. 2697 c.c., decidendo la controversia non in base alle prove prodotte in giudizio ma sulla scorta di un’erronea ed illegittima adesione alle asserzioni dell’Ufficio e affidando acriticamente alle deduzioni dell’RAGIONE_SOCIALE il ruolo di stabilire regole probatorie, violando anche la norma procedimentale di cui all’art. 116 c.p.c. e ritenendo aprioristicamente di poter sostituire l’analisi di cui all’art. 2697 c.c. con il richiamo alle infondate e non documentate contestazioni dell’Ufficio.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità del procedimento ex artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., 115 c.p.c., 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. II° grado ha reso una pronuncia dall’apparato motivazionale erroneo ed indecifrabile, essendo giunta ad una conclusione dissonante non solo rispetto al reale contenuto dell’elaborato peritale nella sua interezza, ma anche rispetto a tutta la produzione documentale allegata dapprima all’istanza di rimborso del 20 ottobre 2016 e, poi, nel giudizio di prime cure; infatti, la C.g.t. II° grado nel caso di specie, ha ritenuto di rilevare la mancata prova del diritto di detassazione ambientale vantato dalla società contribuente, senza vagliare la documentazione prodotta, così costruendo un discorso errato sotto il profilo della logica comune.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 5, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. II° grado non ha considerato le prospettazioni effettuate dalla società contribuente in sede di appello, nonostante la stessa avesse fornito, già a partire dal giudizio di primo grado, copiosa documentazione, volta a dimostrare che i costi dell’impianto fotovoltaico fossero riferibili all’esercizio di competenza per il quale era stata richiesta la detassazione ambientale.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale così rubricato: «1. Violazione/falsa applicazione dell’art. 6, comma 15, della L. 23 dicembre 2000, n.388, in relazione all’art. 360, I comma, n. 3), cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. II° grado non ha calcolato correttamente l’importo dell’agevolazione fiscale perché non ha applicato il metodo del cd. “approccio incrementale”, da interpretare alla luce della disciplina comunitaria in materia di aiuti di RAGIONE_SOCIALE, in particolare la “Disciplina” n. 2001/C-37/03 e la successiva “Disciplina” n. 2008/C-82/01.
I tre motivi di ricorso principale, da trattare congiuntamente per ragioni di stretta connessione e stante l’affinità RAGIONE_SOCIALE critiche sollevate, sono fondati.
La questione centrale della controversia attiene alla possibilità per il contribuente di contestare, in sede giurisdizionale, la fondatezza della pretesa erariale, allegando un proprio errore nella compilazione della dichiarazione dei redditi, anche quando siano decorsi i termini per la presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore”.
3.1. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte, a partire dalle pronunce RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, ha consolidato un principio di diritto ormai granitico. Con la sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016, le Sezioni Unite hanno statuito che: “eventuali errori o omissioni commessi dal contribuente in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, laddove comportino il
pagamento di un tributo non dovuto, possono essere emendati mediante opposizione, in sede contenziosa, alla relativa pretesa erariale, indipendentemente dal fatto che sia inutilmente spirato il termine per la presentazione di una dichiarazione integrativa cosiddetta a favore, ai sensi dell’art. 2 comma 8 bis del d.p.r. n. 322/1998, ovvero, che sia decorso il termine previsto dall’art. 38 del d.p.r. n. 602 del 1973, al fine di presentare un’istanza di rimborso del tributo pagato in eccedenza rispetto al dovuto”.
Tale principio si fonda sulla natura della dichiarazione dei redditi, la quale, di regola, non costituisce un atto negoziale o dispositivo, bensì una mera esternazione di scienza e di giudizio (Cass. 13/07/2025, n.19229; Cass. 28703/2025, n. 8205). Pertanto, essa è emendabile e ritrattabile qualora il contribuente dimostri la presenza di un errore, di fatto o di diritto, da cui possa derivare l’assoggettamento ad oneri tributari più gravosi di quelli che, per legge, dovrebbero gravare su di lui. Un’interpretazione contraria si porrebbe in conflitto con i principi costituzionali di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di oggettiva correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).
3.2. Questa Corte ha altresì chiarito che il limite temporale previsto dall’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998 (nella versione ratione temporis applicabile) per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore, “non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo”, deve ritenersi circoscritto ai fini dell’utilizzabilità in compensazione del credito eventualmente risultante, e non preclude la possibilità di far valere l’errore in sede contenziosa.
3.3. Ancora, sussiste l’invocata violazione degli artt. 2697 cod. civ. e l’art. 116 cod. proc. civ., in quanto la C.g.t. II° grado ha omesso di esaminare la totalità del compendio probatorio offerto e aderendo acriticamente alle contestazioni dell’Ufficio, giungendo a fondare la decisione sulla base di un
documento non presente in atti, ossia il bilancio 2010, che invece era stato regolarmente prodotto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, pur ribadendo (cfr. da ultimo Cass. 29/01/2025, n. 2052) che la perizia depositata dalla parte, sia essa contribuente o Amministrazione finanziaria, prodotta, singolarmente o nel contesto di scritti difensivi, ha il valore di allegazione difensiva a contenuto tecnico e non una prova piena (Cass. Sez. U., 03/06/2013 n. 13902, Cass. 27/12/2018, n. 33503, Cass. 29/09/2017, n. 22965; Cass., 11/11/2011, n. 23590; Cass. 01/04/2016, n. 6351; Cass. 19/10/2016, n. 21132; Cass. 24/0/2017, n. 20347), può assurgere a fonte di convincimento del giudice, il quale ha il dovere di valutarla nel contesto di tutto il materiale probatorio; il che equivale a dire che il giudice di merito non è vincolato a tenere conto di una perizia di parte, ma non può neppure ignorarla aprioristicamente.
3.4. Quanto all’omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo, per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storicofenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazione avrebbe determinato una decisione diversa.
3.5. Nella fattispecie in esame, la censura dell’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio non attiene al cattivo apprezzamento di un singolo elemento di prova, ma alla radicale pretermissione dell’esame del complesso probatorio perché il giudice d’appello, ha omesso di considerare documenti cruciali quali il bilancio d’esercizio 2010 (che indicava l’iscrizione dell’impianto “Laterina” tra le immobilizzazioni materiali per un valore di Euro 3.246.548), il registro dei beni ammortizzabili e la convenzione con il RAGIONE_SOCIALE, tutti elementi idonei a dimostrare l’anno di
realizzazione dell’investimento e il relativo costo. Sono stati allegati alla perizia i contratti di manutenzione, le convenzioni di entrata in esercizio di riconoscimento della tariffa energetica stipulati con il soggetto pubblico RAGIONE_SOCIALE, i relativi bilanci e i quadri RN dei modelli unici 2013/2017. Nel bilancio 2010, documento il cui contenuto è caratterizzato da verità e certezza, nel prospetto numerico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Patrimoniale, le immobilizzazioni materiali sono pari a zero al 31/12/2009 per poi diventare pari ad euro 3.246.548 al 31/12/2010 Nello specifico, a pagina 7 della nota integrativa, si legge che ‘l’importo di Euro 3.246.548 iscritto nella voce ‘impianti e macchinari’ comprende tutte le spese sostenute dalla società per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico nel Comune di Laterina (AR), collaudato in data 29/12/2010, ma che non è stato ammortizzato in quanto inizierà a produrre ricavi dall’esercizio 2011′.
Il motivo di ricorso incidentale è infondato.
La tesi dell’RAGIONE_SOCIALE trova fondamento nel principio RAGIONE_SOCIALE, a lungo affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l’approccio incrementale impone di calcolare il beneficio al netto di qualsiasi vantaggio economico. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23054/2023, ha infatti stabilito che: L’investimento ambientale deve dunque calcolarsi come maggior costo dell’acquisto del bene “ambientale” -rispetto al minor costo che l’impresa avrebbe sostenuto se, nell’acquisizione del bene stesso, non avesse valutato gli effetti sul sistema ecologico della propria attività -dal quale sottrarre i benefici netti attesi in termini di maggiore produttività e minori costi complessivi futuri (con periodo previsionale quinquennale; i costi ammissibili supplementari vanno considerati già al netto di qualsiasi vantaggio generato dall’utilizzo di tali investimenti. L’argomentazione dell’RAGIONE_SOCIALE si basa proprio su questa interpretazione, derivata dalla “Disciplina comunitaria degli aiuti di RAGIONE_SOCIALE per la tutela dell’ambiente”
4.1. Tuttavia, la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione ha introdotto una distinzione fondamentale basata sul Regolamento (CE) n. 800/2008, applicabile ratione temporis all’investimento in esame, che è stato realizzato nel 2010.
Questo regolamento prevede regole diverse a seconda della tipologia di investimento ambientale. In particolare, la Corte di cassazione ha evidenziato una deroga specifica per gli investimenti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
La sentenza della Corte di cassazione n. 18572 del 8 luglio 2024 ha chiarito che, mentre per gli aiuti al risparmio energetico (art. 21 del Regolamento) i costi ammissibili vanno calcolati al netto dei vantaggi operativi, per gli aiuti agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (come gli impianti fotovoltaici) si applica una regola diversa Cit. 10. L’art. 23, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 800/2008 stabilisce infatti che: «I costi ammissibili vengono calcolati (…) senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi» Questo principio è stato enunciato in modo ancora più esplicito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 8052 del 26 marzo 2025, che ha stabilito che ‘nella quantificazione del valore dell’investimento consistente nella realizzazione di un impianto fotovoltaico, ai sensi dell’art. 23, paragrafo 3, del Regolamento 800/2008, i costi ammissibili, corrispondenti ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi ad un impianto tradizionale, devono essere calcolati senza prendere in considerazione i vantaggi ed i costi operativi’ .
4.2. Anche altre pronunce recenti della Cassazione confermano questo orientamento (Cass. 05/11/2025, n. 29186; Cass. 29/10/2025, n. 28645; Cass.26/03/2025, n. 8052; Cass. 08/07/2024, n. 18752; Cass. 28/07/2023, n. 23054), specificando che per gli investimenti in fonti rinnovabili realizzati sotto la vigenza del Regolamento 800/2008, i profitti
(come le tariffe incentivanti) non devono essere detratti dal calcolo del sovraccosto.
In conclusione, va accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata nei limiti di cui in motivazione ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo , affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza nei limiti di cui in motivazione con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME