Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3373 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3373 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27977/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore ‘pro tempore’, ‘ex lege’ rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) e presso la medesima domiciliata in INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), con sede legale in Civitanova Marche (INDIRIZZO), INDIRIZZO (cap. 62012), in persona del legale rappresentante COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), nato a Monte San Giusto (MC), l’DATA_NASCITA, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall’AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE, Pec EMAIL) del Foro di Roma (n. NUMERO_DOCUMENTO dell’albo cassazionisti) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ROMA INDIRIZZO (fax NUMERO_TELEFONO)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALE MARCHE-ANCONA n. 438/2022 depositata il 15/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 29.12.2015, RAGIONE_SOCIALE, operante nel settore RAGIONE_SOCIALE energie alternative, formulava istanza di rimborso della somma di euro 1.681.661 in relazione alla mancata fruizione, nell’anno d’imposta 2010, della deduzione per investimento ambientale ex art. 6, commi da 13 a 19, l. n. 388 del 2000.
Con prot. n. 87902/2017 l’Ufficio respingeva l’istanza perché presentata oltre il termine perentorio previsto dall’art. 38 DPR n.602 del 1973, decorrente dal 16 giugno 2011, data dell’ultimo versamento dell’IRES a saldo.
La CTP di Macerata, adita dalla contribuente, con sentenza n. 2/2/2020, accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente alla somma di euro 782.052 (siccome determinata in subordine dall’Ufficio, stante l’impossibilità di riconoscere la deduzione per alcuni impianti fotovoltaici entrati in funzione solo nel 2011).
L’Ufficio proponeva appello, lamentando la violazione dell’art. 38 DPR n. 602/1973.
3.1. La CTR RAGIONE_SOCIALE Marche, con la sentenza in epigrafe, lo respingeva, osservando che, come da giurisprudenza di legittimità, ‘ la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno di imposta è imputabile soltanto alla incertezza interpretativa RAGIONE_SOCIALE norme (Conto Energia, Tremonti Ambientale) che hanno introdotto i benefici sotto forma di tariffe incentivanti e risparmi fiscali per le imprese che realizzano
impianti fotovoltaici. Di conseguenza l’imprenditore che documenti di aver sostenuto i costi per realizzare l’impianto può avvalersi degli ‘sconti d’imposta’ presentando una dichiarazione integrativa ‘tardiva’ con effetti ‘ora per allora’. Non si tratta dell’unico modo per ottenere il risultato auspicato dal contribuente perché è sempre possibile agire presentando una richiesta di rimborso di quanto pagato in eccesso. È pacifico che in tali casi, proprio per la argomentazione in forza della quale è l’incertezza della normativa ad avere avuto effetti diretti sul comportamento del contribuente, che il termine da cui calcolare a ritroso i 48 mesi non coincide come vuole l’Ufficio con le date dei pagamenti (nel caso concreto compresi tra giugno 2010 giugno 2011) ma con l’emanazione del Decreto Ministeriale del 5.7.2012 che ha fatto terminare la situazione ambigua ‘.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione con un motivo, cui resiste la contribuente con controricorso, altresì depositando memoria in data 7 -8.10.2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE deduce ‘ violazione dell’art. 38 del d.P.R. 602/1973, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c. ‘, avendo errato la CTR nel ‘ ritenere che il termine di decadenza in parola possa decorrere nel presente caso dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ‘, con conseguente violazione di lettera e ‘ratio’ della disposizione rubricata. ‘ La chiara lettera della norma non fa menzione di ipotesi di incertezza normativa, ma ancora la decorrenza del termine ad un unico e chiaro elemento: la data del versamento ritenuto indebito ‘; ‘ la decadenza di cui all’art. 38 è ritenuta non disponibile da parte dell’Ufficio ex art. 2969 c.c. e per tale ragione è considerata, pacificamente, rilevabile di ufficio dal Giudice persino in sede di legittimità ‘.
1.1. Il motivo è fondato.
1.1.1. In una recente pronuncia di ampio respiro sistematico (Cass. n. 19728 del 03/07/2025), questa S.C. effettua una compiuta ricostruzione normativo -giurisprudenziale dei principi che presidiano l’ottenimento dell’agevolazione di cui alla cd. Tremonti ambientale, delineando i rapporti, e conseguentemente le differenze, tra esposizione del credito in dichiarazione, anche mediante integrativa a favore, e richiesta di rimborso.
In motivazione(par. 2.2. ss., p. 6 ss., ‘passim’), si legge Circa la modalità per ottenere l’agevolazione la normativa prevede la possibilità, per il contribuente, di presentare dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998 (non oltre il termine di esercizio dell’attività accertatrice; il successivo comma 8bis consentiva di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori o omissioni che avessero determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da depositare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo) o istanza di rimborso. L’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 autorizza la presentazione dell’istanza di rimborso, oltre che in caso di errore materiale, in quello di «inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento», con disposizione che, secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, opera in maniera indifferenziata in tutte le ipotesi di ripetibilità del versamento indebito, a prescindere dalla riferibilità dell’errore al versamento, all’an o al quantum del tributo (Cass. 17/04/2019, n. 10693; Cass. 07/08/2015, n. 16617; Cass. 06/03/2015, n. 4578; Cass. 16/11/2011, n. 24058; Cass. 22/05/2006, n. 11987) .
Anche la fattispecie in cui l’istante chiede il rimborso per l’inesistenza fin dall’origine dell’obbligo fiscale ricade poi nel raggio di applicazione dell’art. 38, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. 27/03/2019, n. 8516).L’istanza di rimborso non è preclusa dall’omessa presentazione
della dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8 -bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non sussistendo alcuna interferenza tra l’autonoma facoltà di emendare gli errori mediante dichiarazione integrativa e la presentazione dell’istanza stessa, operando la prima nell’ambito dell’accertamento del debito tributario e la seconda nell’ambito del procedimento di riscossione. Tale impostazione è ampiamente condivisa da questa Corte, la quale, in linea con i principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza 07/06/2016, n. 13378, ha, anche di recente, ribadito che l’emenda o la ritrattazione contenuta nella dichiarazione integrativa (d.P.R. n. 322 del 1988, ex art. 2, comma 8 -bis), che si salda con l’originaria dichiarazione presentata, da un lato, e l’istanza di rimborso (d.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38), da proporre entro 48 mesi, nel caso d’inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento, dall’altro, operano su piani diversi del rapporto d’imposta tra Amministrazione finanziaria e contribuente e costituiscono due opzioni concorrenti e non alternative, che l’ordinamento tributario offre all’interessato, a seconda che egli si attivi nel campo applicativo dell’accertamento fiscale (la dichiarazione integrativa) o nel diverso ambito della riscossione dei tributi (l’istanza di rimborso) (così Cass. 16/07/2019, n. 19002, in tema di Irap; nello stesso senso si vedano anche Cass. 15/03/2019, n. 7389, in tema di Ires; Cass. 30/10/2018, n. 27583; Cass. 11/05/2018, n. 11507)..Questa Corte ritiene che il contribuente possa in ogni tempo emendare la dichiarazione opponendosi alla cartella di pagamento emessa dall’amministrazione in sede contenziosa così come proporre istanza di rimborso ai sensi e nei termini dell’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. 20/12/2021, n. 40862; Cass. 16/02/2022, n. 5058; Cass. 13/04/2022, n. 12018; Cass. 7/07/2022, n. 21526; Cass. 19/07/2022, n. 22589; Cass. 1/09/2022, n. 25731; Cass. 15/11/2022, n. 33660; Cass. 25/11/2022, n. 34712).
La superiore ricostruzione trovasi ribadita nella giurisprudenza più recente, volta univocamente ad evidenziare, sul versante della richiesta di rimborso, che la mancanza di una tempestiva fruizione del beneficio, pur per ragioni di incertezza normativa, non consente di derogare all’ordinario termine decadenziale, la cui funzione, invero, è proprio quella di tutelare la certezza dei rapporti tributari (cfr. ad es. Cass. n. 25598 del 03/07/2025, in motiv., par. 4.1, p. 4 ss., ove specificasi che è riconosciuta ‘ la ripetibilità dell’importo versato anche nel caso in cui il versamento oggetto del rimborso domandato era conseguente ad un comportamento volontario del contribuente, di mancata esposizione RAGIONE_SOCIALE perdite in dichiarazione ‘; che ‘ anche la fattispecie in cui l’istante chiede il rimborso per l’inesistenza fin dall’origine dell’obbligo fiscale ricade poi nel raggio di applicazione dell’art. 38, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 ‘ e che in ogni caso ‘ l’istanza di rimborso non è preclusa dall’omessa presentazione della dichiarazione integrativa ‘; sulla medesima linea cfr. successivamente Cass. n. 28597 del 29/10/2025, in motiv., par. 3.3 ss., p. 5 ss.)
Da ultimo – alla stregua di asserto meritevole di espressa adesione in ragione del perfetto allineamento con l’evoluzione giurisprudenziale sin qui descritta – s’è chiarito che, ‘ in tema di detassazione degli investimenti ambientali, ai sensi dell’art. 6, comma 13 e ss., della l. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti ambiente), il termine di decadenza di quarantotto mesi per la presentazione dell’istanza di rimborso dell’imposta versata in eccedenza, di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dalla data del suddetto versamento, non rilevando, a tale riguardo, l’emanazione del d.m. 5 luglio 2012, che ha risolto la pregressa incertezza normativa nel senso della cumulabilità dell’agevolazione in discorso con le tariffe incentivanti di cui al cd. II Conto Energia ‘ (Cass. n. 29703 del 10/11/2025, ove, in motiv., par. 1.3, p. 4 s., osservasi che ‘ secondo il costante orientamento di questa Corte il ‘dies a quo’ del termine di 48
mesi per la presentazione dell’istanza di rimborso è il giorno del versamento dell’imposta non dovuta ‘, altresì opportunamente sottolineandosi come ‘ il principio stato confermato, costantemente, tramite il richiamo all’art. 38 d.P.R. 602/1973 ‘).
1.1.2. Alla stregua di quanto precede, è a puntualizzarsi ulteriormente che, per costante giurisprudenza di questa S.C., vale il principio – che il Collegio si consente di riassumere nei seguenti termini – secondo cui in relazione alla mancata fruizione della deduzione per investimento ambientale ex art. 6, commi da 13 a 19, l. n. 388 del 2000, il contribuente ha facoltà di presentare istanza di rimborso, non preclusa dall’omessa presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8 -bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non configurandosi interferenza tra facoltà di emendare errori mediante integrativa e presentazione dell’istanza stessa, in quanto la prima opera nell’ambito dell’accertamento del debito tributario mentre la seconda nel diverso ambito del procedimento riscossivo; nondimeno, poiché l’istanza di rimborso soggiace alla generale previsione dell’art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, il termine di decadenza di quarantotto mesi entro il quale presentarla si computa dal versamento della maggiore imposta non dovuta, a nulla rilevando, in contrario, che solo con il decreto ministeriale del 5 luglio 2012 l’Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto la possibilità di cumulo del conto energia e dell’agevolazione della cd. Tremonti ambientale.
1.1.3. Il superiore principio permane valido ed attuale (come rilevato anche da Cass. n. 29703 del 2025, cit., in motiv., loc. ult. cit.) nonostante un’isolata affermazione apparentemente di segno contrario.
Il riferimento cade su Cass. n. 19564 del 15/07/2025, nella cui motivazione (par. 3.4, p. 6), si legge che il termine di decadenza di quarantotto mesi ex art. 38, d.P.R. n. 602 del 1973, computato non dal precedente versamento della maggior imposta, indebito in ragione
della fruizione del beneficio fiscale, bensì a partire dal d.m. 5/07/2012, che, risolvendo la incertezza normativa preesistente, riconosceva la possibilità di cumulo del conto energia e della Tremonti ambientale.
Siffatto enunciato, non perfettamente allineato al formante giurisprudenziale, in realtà non assurge a principio, costituendo mero ‘obiter dictum’. Infatti, sebbene presentato nel testo della pronuncia in detti termini (par. 3.8, p. 8) e come tale massimato, alla luce della concreta fattispecie non è entrato nel percorso decisionale, avendo il Collegio fatto concreta applicazione dell’unico altro vero principio, enunciato subito in appresso nel testo stesso (‘ivi’), a termini del quale nella ipotesi in cui la fruizione del beneficio non abbia fatto emergere alcun precedente indebito versamento di imposta effettivo, ma tale versamento indebito sia emerso successivamente, a seguito del riporto in avanti della maggior perdita in applicazione del meccanismo dell’art. 84 del Tuir, il rimborso d’imposta non può che essere domandato nel primo periodo d’imposta successivo nel quale – a seguito del riporto in avanti della maggior perdita – emerge il versamento indebito, e solo da tale momento decorre il termine di decadenza ex art. 38 cit.
Ora, l’unico (condivisibile) principio qui innanzi riportato esprime l’effettiva ‘regula iuris’ sottesa a Cass. n. 19564 del 2025, cit., tenuto conto che, per effetto del riporto in avanti RAGIONE_SOCIALE perdite, nessun ‘ debito di imposta ‘ era emerso ‘ sino al periodo d’imposta 1° ottobre 2017 -30 settembre 2018 ‘, essendo ‘ primo debito IRES ‘ ‘ emerso con la presentazione della dichiarazione relativa all’esercizio 1° ottobre 2017 -30 settembre 2018) ‘, con conseguente individuazione del ‘ primo versamento indebito ‘ in quello ‘ effettuato in data 30 aprile e 30 agosto 2019 ‘ (par. 1.2 s., p. 3 s.): talché, presentata l’istanza di rimborso ‘n data 24 giugno 2020 ‘ (par. 1 dei fatti di causa, p. 1), il ‘thema’ del computo del termine decadenziale ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 dal decreto ministeriale del
5 luglio 2012, proprio in ragione dell’affermata rilevanza del meccanismo del riporto, non veniva concretamente in linea di conto.
In definitiva, alla stregua dell’insegnamento dal Collegio innanzi ribadito ed epilogato (cfr. ‘supra’, par. 1.1.2), la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche, in diversa composizione, per nuovo esame e per il regolamenti RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, lì 23 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME