Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29191 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29191 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
Oggetto:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21443/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di quest’ultima P.E.EMAIL
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliata presso il loro domicilio, in Roma, INDIRIZZO e presso il domicilio digitale di questi P.E.C. EMAIL;EMAIL
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria per l’Abruzzo n. 238/2023 depositata il 28 marzo 2023.
Udita la relazione svolta nella udienza del 19 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO CHE
oggetto della controversia è l’avviso di accertamento n. 397, emesso dal comune di RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente) nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, (d’ora in poi controricorrente), per un omesso versamento TARI per l’anno 2014, riguardante uno stabilimento balneare, in particolare, l’utilizzazione di una maggiore superficie utilizzata di una concessione demaniale marittima di mq. 1.126 rispetto a quella dichiarata, utilizzata per posa ombrelloni;
in fatto, veniva emesso un primo avviso nel 2019, annullato, poi, dallo stesso odierno ricorrente, in quanto carente di motivazione relativamente al maggiore importo richiesto, cui ha fatto seguito un secondo avviso notificato il 7 dicembre 2020 , sempre sull’annualità 201 4;
la CTP ha accolto il ricorso dell’odiern a controricorrente sul presupposto della fondatezza dell’eccezione di decadenza di cui all’art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006;
la CTR ha riformato la pronuncia di primo grado, sulla base delle ragioni che ancora rilevano in questa sede:
-«Sia pure con riferimento al d.lgs. n. 507 del 1993, in applicazione dell’art. 70, i soggetti passivi dell’imposta devono presentare, “entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione”, denuncia unica dei locali e delle aree tassabili (e, nello stesso termine, devono provvedere a denunciare ogni variazione che influisce sull’importo della tassa dovuta).
-In via generale, secondo un’opinione da tempo diffusa in giurisprudenza, l’espressione “entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione” riguarda sempre e comunque l’anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare. Ciò significa che, a prescindere dal momento in cui, nell’anno di riferimento, ha inizio l’occupazione (o detenzione), la
denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo. Di conseguenza, è a partire da tale data che inizia a decorrere, per l’ente impositore, il termine di decadenza previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161 (così Cass., Sez. 5, n. 17219/2018 per un precedente specifico; conf. Cass., Sez. 5, n. 27578/2018; Cass., Sez. 5, n. 17219/2018; Cass., Sez. 5, n. 1984/2018; Cass., Sez. 5, n. 22894/2017; Cass., Sez. 5, n. 18499/2017; Cass., Sez. 5, n. 11675/2017).
-« Il secondo motivo dell’appello incidentale è, invece, fondato.
L’avviso di accertamento risulta sufficientemente motivato, in quanto si legge che ‘dalla verifica della banca dati delle dichiarazioni delle risultanze del sistema informativo dell’ente (anagrafe, catasto, SUAP, Sister, Punto Fisco ecc.) ed a seguito delle rilevazioni delle superficie soggette a tassazione è stata ravvisata l’omessa denuncia in quanto non risulta dichiarata la maggiore superficie utilizzata come posa ombrellone’. asseritamente occupata proviene esclusivamente da una fotografia aerea relativa
Tuttavia, la dimostrazione della maggiore superficie all’anno 2018, diverso da quello oggetto di causa ».
L’odierno ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo e depositato memoria; la controricorrente si è costituita con controricorso e depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 e 5 c.p.c. per error in iudicando ed omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio. Sostiene che la sentenza impugnata sia basata sull’errata percezione di un documento prodotto ; in particolare, la fotografia aerea riporta come data di acquisizione l’8 aprile 2013 e non 2018, come sostenuto in sentenza.
La controricorrente solleva una serie di eccezioni preliminari inammissibilità del ricorso che per ragioni di carattere logico devono essere trattate prioritariamente.
Con la prima eccezione, lamenta che il ricorso è pri vo dell’indicazione d ell’oggetto , del valore e della sintesi dei motivi, nonché manca il riferimento al sottofascicolo.
Con la seconda eccezione si sostiene l’inammissibilità del ricorso, perché sarebbe preclusa la produzione documentale in sede di legittimità. Si deduce in proposito che la doglianza del ricorso, al più, avrebbe potuto costituire motivo di errore revocatorio.
Con la terza eccezione si afferma l’ inammissibilità per la mancata indicazione di quando il ricorrente avrebbe dedotto nei giudizi di merito che la foto depositata era stata scattata nel 2013.
Con la quarta eccezione si deduce l’ inammissibilità del ricorso, in quanto la valutazione delle prove è attività riservata al giudice del merito.
Tale ultima eccezione è fondata nei termini che si precisano. Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto induce ad una rivisitazione dei mezzi probatori ed a una loro diversa valutazione con riguardo ad elementi non decisivi della fattispecie.
Qualora, infatti, anche la data di acquisizione della foto fosse quella indicata in ricorso (2013), comunque, resta che la sentenza ha ritenuto non idoneo quel mezzo probatorio, peraltro unico, a dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva sulla maggiore superficie, e su tale valutazione è preclusa ogni delibazione.
Va affermato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., Sez. U, n. 5792/2024, Rv. 670391 – 01).
Tale arresto si pone in linea di continuità con il principio da tempo affermato secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, n. 34476/2019, Rv. 656492 -03, Sez. 1, n. 5987/2021, Rv. 660761 – 02).
La fotografia in questione , anche nell’ipotesi sostenuta dal ricorrente, è relativa ad un anno diverso ed antecedente a quello oggetto di imposizione (2014). Essa, pertanto, non poteva valere per l’anno successivo, attesa tra l’altro l ‘estrema variabilità e la mutevolezza delle circostanze di fatto, trattandosi di superficie di un arenile. Il travisamento sarebbe quindi caduto, quando effettivamente occorso, a tutto concedere, su un elemento di causa non decisivo, perché non idoneo, qualora correttamente considerato , a sovvertire l’esito della lite.
Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 1.700 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi , rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso il 19 settembre 2024.