Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4560 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4560  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8250 -20 17 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata  difesa  dall’RAGIONE_SOCIALE  (pec: EMAIL), presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione , in persona del commissario  liquidatore,  AVV_NOTAIO  NOME  COGNOME,  rappresentata  e difesa,  per  procura  speciale a  margine del controricorso ,  dall’AVV_NOTAIO. prof.  NOME  COGNOME  (pec:  EMAIL) e  dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (pec: EMAIL);
– controricorrente –
Oggetto: TRIBUTI -cartella di pagamento -provvedimento di sgravio parziale -travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova
avverso la sentenza n. 2290/02/2016 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale de ll’EMILIA ROMAGNA , depositata in data 22/09/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2025 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
1. Dalla sentenza impugnata emerge che «ln sede di controllo RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione IVA 2007, relativa all’esercizio 2006, presentata da RAGIONE_SOCIALE, nella sua veste di controllante del gruppo di imprese che avevano adottato la procedura IVA di gruppo, l’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, trasmetteva, alla contribuente, una comunicazione di irregolarità evidenziante l’ accertamento di un minor credito di euro 296.118,00, rispetto al dichiarato in euro 9.117.545,00. La società RAGIONE_SOCIALE, in risposta alla comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, inviava richiesta di annullamento RAGIONE_SOCIALEa contestata irregolarità, trasmettendo ampia documentazione a supporto. L’RAGIONE_SOCIALE riconosceva, in parte, valide le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa contribuente, concordando con la correttezza RAGIONE_SOCIALE compensazioni effettuate infra gruppo per euro 215.661,00 ed emetteva, dapprima, una nuova comunicazione, con la quale confermava la contestazione limitatamente alla somma di euro 80.457,00, relativa al credito trasferi to dalla controllata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , perché maturato nell’anno 2005, antecedente all’anno di adesione RAGIONE_SOCIALEa medesima alla procedura IVA di gruppo, operando, quindi, l’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALEa somma, con successiva emissione RAGIONE_SOCIALEa relativa cartella di pagamento. La contribuente, ritenuto illegittimo ed infondato il mancato riconoscimento del trasferimento del credito IVA vantato da RAGIONE_SOCIALE, stante la sua adesione all’Iva di gruppo, presentava istanza all’RAGIONE_SOCIALE, perché annullasse, in autotutela, il ruolo e l’emessa cartella di pagamento. L’RAGIONE_SOCIALE riconosceva la legittimità RAGIONE_SOCIALEa richiesta, ma emetteva, peraltro, un provvedimento di sgravio
parziale d’imposta per soli euro 36.334,00, nonché RAGIONE_SOCIALE corrispondenti sanzioni ed interessi, riconoscendo il credito maturato nell’anno precedente all’adesione all’IVA di gruppo, ma azzerava il credito maturato da RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2006, per avere, la  stessa,  omesso  la  relativa  dichiarazione  IVA»;  credito  che ammontava a 44.123,00 euro.
La contribuente impugnava la cartella di pagamento dinanzi alla CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Bologna che accoglieva il ricorso limitatamente alle sanzioni che riteneva non dovute per difetto RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo.
La sentenza di primo grado veniva impugnata da entrambe le parti con separati ricorsi e la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza in epigrafe indicata, riuniti i ricorsi, accoglieva l’appello RAGIONE_SOCIALEa soc ietà contribuente rigettando quello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e, quindi, annullava l’atto impugnato.
Sostenevano i giudici di appello che «Con la prima comunicazione del 22.07.2009 […] l’RAGIONE_SOCIALE ha contestato, alla contribuente, indebite compensazioni IVA infra gruppo per euro 215.661,00 e l’indebito trasferimento, dalla controllata RAGIONE_SOCIALE, di credito d’imposta per euro 80.457,00. Detto importo, iscritto poi a ruolo e riportato, a titolo di imposta dovuta, nella notificata cartella di pagamento, corrisponde esattamente al credito maturato da RAGIONE_SOCIALE nel 2005, anno immediatamente precedente a quello di adesione RAGIONE_SOCIALEa stessa società all’IVA di gruppo, e non comprendeva anche il credito d’imposta maturato nell’anno 2006. Tale trasferimento è stato, quindi, rilevato come indebito dall’RAGIONE_SOCIALE solo successivamente all’emissione del ruolo ed alla notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento. Il riconoscimento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa legittimità del trasferimento, all’IVA di gruppo, del credito di euro 80.457,00, maturato da RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2005, avrebbe dovuto
condurre l’RAGIONE_SOCIALE non all’adozione di un provvedimento di sgravio parziale,  bensì all’annullamento, in  autotutela,  del  ruolo  e  RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento ed all’invio, alla contribuente, di una nuova comunicazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 6, comma quinto, RAGIONE_SOCIALEa legge 212/2000,  per  la  contestazione  del  nuovo  rilievo  afferente  il ritenuto  indebito  trasferimento  del  credito  di  euro  44.123,00, maturato da RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2006».
 Avverso  tale  statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’ intimata con controricorso.
 In  data  17/02/2023  la  ricorrente  ha  depositato  istanza  di trattazione del giudizio ex art. 5, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 130 del 2022.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360, n. 5), cod, proc. civ.»
1.1. Sostiene la ricorrente che la statuizione impugnata « è incorsa in un grave equivoco di percezione RAGIONE_SOCIALEa consistenza del recupero esattoriale, residuato a seguito dei provvedimenti di sgravio (parziali) adottati dalla RAGIONE_SOCIALE » e, in particolare, del secondo provvedimento di sgravio parziale emesso in data 31/08/2010 con la seguente motivazione « IVA di gruppo. Dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa partecipante RAGIONE_SOCIALE omessa nell’anno 2006. Viene riconosciuto il credito RAGIONE_SOCIALE‘anno precedente all’adesione a IVA di gruppo. E’ azzerato il credito maturato nell’anno in cui è omessa la dichiarazione’.
1.2.  Da  tale  provvedimento,  secondo  la  ricorrente,  emergeva chiaramente che l’importo di euro 80.457,00 euro di cui alla cartella di pagamento impugnata, comprendeva sia l’importo, poi sgravato,
del credito IVA RAGIONE_SOCIALE‘anno 2005, di 36.334,00 euro, sia l’importo del credito IVA relativo all’anno d’imposta 2006, di 44.123,00 euro, che non era stato sgravato in quanto la RAGIONE_SOCIALE non aveva presentato la relativa dichiarazione.
Va preliminarmente premesso che nella specie la ricorrente deduce sostanzialmente il travisamento del contenuto del predetto provvedimento di sgravio.
2.1. Al riguardo, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che «Il travisamento del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALEa prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità RAGIONE_SOCIALE‘informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALE parti – il vizio va fatto valere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale» (Cass., Sez. U., 5 marzo 2024, n. 5792). Deve, quindi, ritenersi corretto il paradigma normativo evocato.
Nel merito la censura è infondata.
3.1. Invero, la CTR ha dato conto nella sentenza impugnata del contenuto del provvedimento di sgravio del 31/08/2010, integralmente riprodotto nel ricorso in esame, ma, di contro, ha accertato che il credito d’imposta per euro 80.457,00 «iscritto poi a ruolo e riportato, a titolo di imposta dovuta, nella notificata cartella di pagamento, corrisponde esattamente al credito maturato da RAGIONE_SOCIALE nel 2005, anno immediatamente precedente a quello di adesione RAGIONE_SOCIALEa stessa società all’IVA di gruppo, e non comprendeva anche il credito d’imposta maturato nell’anno 2006».
3.2. A fronte di tale chiaro dictum , il contenuto del provvedimento di sgravio non può assumere la rilevanza che gli attribuisce la ricorrente posto che non si può escludere che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dovendo recuperare il credito IVA maturato nell’anno 2006 per 44.123,00 euro, in quanto ritenuto non spettante per avere la controllata RAGIONE_SOCIALE omesso la presentazione RAGIONE_SOCIALEa relativa dichiarazione annuale, in tale provvedimento abbia operato la decurtazione di tale somma dal maggior credito maturato dalla predetta società controllata nell’anno 2005 (che la CTR ha accertato essere di euro 80.457,00), debitamente e correttamente trasferito alla RAGIONE_SOCIALEerativa capogruppo.
3.3. Invero, nel provvedimento di sgravio sono riportati solo gli importi ma manca del tutto l’imputazione degli stessi all’uno o all’altro anno d’imposta, né la ricorrente si è premurata di riprodurre nel ricorso il contenuto RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione IVA relativa a ll’anno d’imposta 2005, prodotto come allegato n. 8 del fascicolo d’appello RAGIONE_SOCIALEa contribuente (come dalla stessa dichiarato a pag. 15 del controricorso), in cui, secondo la controricorrente, è indicato un credito IVA di 80.457,00 euro.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5 [ rectius : n. 3], cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
4.1. Sostiene la ricorrente che la CTR, « nell’erroneo presupposto che la pretesa connessa all’importo di € 44.123,00 fosse nuova e diversa da quella originariamente attivata con la cartella di pagamento» (ricorso, pag. 14) , aveva commesso l’ulteriore errore di ritenere nella specie necessario «l’invio, alla contribuente, di una nuova comunicazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 6, comma quinto, RAGIONE_SOCIALEa legge 212/2000, per la contestazione del nuovo rilievo afferente il ritenuto indebito trasferimento del credito di euro 44.123,00,
maturato  da  RAGIONE_SOCIALE  nell’anno  2006»  (sentenza,  pag.  6),  previo annullamento in autotutela  del ruolo e RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento impugnata.
4.2. Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo.
In estrema sintesi, il primo motivo va rigettato, assorbito il secondo  e  la  ricorrente,  rimasta  soccombente,  va  condannata  al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Condanna la ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in 4.300,00 euro per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2025.