Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16872 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16872 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 23/06/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 25.03.2025 Ud. 11/02/2025
INTIMAZIONE PAGAMENTO PRESCRIZIONE – ATTI INTERRUTTIVI – DISCONOSCIMENTO TRAVISAMENTO PROVA
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16241/2021 del ruolo generale, proposto
DALLA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE –
Numero registro generale 16241/2021
Numero sezionale 2128/2025
Numero di raccolta generale 16872/2025
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna n. 428/12/2021, depositata il 26 marzo 2021, notificata il 7 aprile 2021. Data pubblicazione 23/06/2025
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale del 25 marzo 2025.
CONSIDERATO CHE:
oggetto dell’originaria controversia erano le pretese consacrate nell’intimazione di pagamento impugnata dal contribuente, con cui l’agente della riscossione chiedeva il versamento della somma di 4.823.892,67 € di cui alle sottostanti sette cartelle esattoriali emesse per vari crediti fiscali (IRPEF ed IVA).
la Commissione tributaria provinciale di Forlì, con sentenza n.66/2/2016, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, ritenendo dovuto, in assenza di atti interruttivi relativamente ai crediti portati da cinque delle sette cartelle poste a base dell’intimazione, solo l’importo di 1.556,96 € di cui alle restanti due cartelle;
la Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna rigettava l’appello proposto dall’agente della riscossione contro la citata pronuncia, considerando che il preavviso di fermo, asseritamente notificato il 6 maggio 2008, non potesse valere come atto interruttivo, in quanto « costituito da una ricevuta di ritorno, priva di qualsiasi riferimento al contenuto della medesima», aggiungendo che «In ogni caso il punto centrale riguarda la mancata prova dell’avvenuta notifica da parte di Equitalia e il disconoscimento della sottoscrizione della firma da parte del contribuente che intende far valere anche attraverso la
proposizione della querela di falso» (v. pagina n. 4 della sentenza impugnata); Numero sezionale 2128/2025 Numero di raccolta generale 16872/2025 Data pubblicazione 23/06/2025
3.1. la Commissione regionale precisava, ancora, che « i fermi amministrativi risultanti della visura al PRA non risultano collegabili alle cartelle esattoriali» e che «Allo stato, dai documenti agli atti, risulta un avviso di accertamento di una raccomandata spedita il giorno 06.05.2008 e ritirata il 10.05.2008, la cui firma o meglio sigla non è possibile ricollegarla a quella del contribuente» (v. pagina n. 4 della sentenza impugnata);
con ricorso notificato in data 5 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva ricorso per cassazione contro tale pronuncia sulla base di due motivi.
resisteva NOME COGNOME con controdeduzioni notificate in data 15 luglio 2021, depositando in data 13 marzo 2025 memoria ex art. 380bis .1. c.p.c.
RILEVATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle EntrateRiscossione ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver la Commissione regionale erroneamente reputato assente la prova della notifica dell’atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla copia del preavviso di fermo emesso il 5 agosto 2008, « identificato con ‘Barcode Fermo NUMERO_CARTA indicante il veicolo oggetto di cautela il debito scaduto e le cartelle esattoriali di riferimento oltre al relativo referto di notifiche riportante il medesimo numero di fermo NUMERO_CARTA (v. pagina n. 5 del ricorso), come
emergente dalla scansione del predetto contenuto nel ricorso; Numero sezionale 2128/2025 Numero di raccolta generale 16872/2025 Data pubblicazione 23/06/2025
con la seconda censura la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360 primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2729 c.c. e 26 d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui il Giudice regionale ha rigettato l’appello sulla base del generico disconoscimento operato dal contribuente della firma risultante dall’avviso del ricevimento depositato in copia fotostatica, senza che fosse proposta querela di falso.
il ricorso agita, nel suo primo motivo, la questione del «travisamento della prova» (v. pagina n. 7 del ricorso) su cui sono intervenute, in epoca successiva al ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 5795/2024;
il Collegio ritiene opportuno il rinvio a nuovo ruolo della presente causa, con fissazione in pubblica udienza, stante il rilievo nomofilattico delle ricadute applicative derivanti dalla suddetta pronuncia in relazione al primo motivo di ricorso, al fine di chiarire il rapporto esistente tra l’errore revocatorio rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nei termini rappresentati dalla menzionata sentenza, e lo spazio operativo ancora eventualmente sussistente della dedotta violazione, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., dell’art. 115 c.p.c., sotto il profilo dell’impossibilità di trarre dalla fonte di prova l’informazione fornita dal giudice;
P.Q.M.
Numero sezionale 2128/2025
Numero di raccolta generale 16872/2025
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Data pubblicazione 23/06/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME