Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20144 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20144 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 4555-2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso la sentenza n. 5742/2022 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA, depositata il 3/8/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/6/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n.
in accoglimento del ricorso di NOME COGNOME avverso cartella esattoriale ed avviso di intimazione di pagamento.
Il contribuente è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., v iolazione dell’art. 115 c.p.c. «per travisamento delle prove da parte della C.T.R. per avere erroneamente ritenuto non provata la spedizione della raccomandata informativa in caso di notifica ex art. 139, comma 4, c.p.c. » e lamenta che i Giudici d’appello abbiano erroneamente ritenuto irregolare la notifica della cartella esattoriale per mancata prova della raccomandata informativa a seguito della notifica mediante consegna al portiere.
1.2. La censura, da riqualificare ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., va accolta.
1.3. I Giudici d’appello hanno ritenuto « non … provata la regolarità della notificazione della cartella esattoriale, eseguita dal messo notificatore mediante consegna nelle mani del portiere, … seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all’art. 139 c.p.c., comma 4».
1.4. Va preliminarmente evidenziato che la notificazione degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa ‘semplice’, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. bbis ) dello stesso comma fa riferimento
alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo (a tale fine cfr. Cass. n. 2377 del 2022).
1.5. Nel caso in esame, la ricorrente deduce e documenta di aver dato prova dell’invio della suddetta raccomandata mediante «produzione in giudizio del prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite ex art.139/140 c.p.c.» (riprodotto nel ricorso).
1.6. Tale documento è idoneo a colmare l’evidenziata carenza documentale attraverso la produzione, da parte dell’agente della riscossione, di idonea certificazione, proveniente dall’agente postale, della spedizione della raccomandata, tale dovendo ritenersi il suddetto «prospetto riepilogativo», nel quale risultano riportati i dati relativi alla spedizione della raccomandata in questione, e trattandosi di un modulo, compilato dall’Agenzia delle entrate riscossione con i dati relativi agli atti da spedire, e recante il timbro datario di Poste Italiane.
1.7. Deve quindi affermarsene l’equiparabilità tanto alla ricevuta di spedizione, quanto alla certificazione della data di spedizione del plico, posto che le indicazioni ivi trascritte provengono dall’agente postale, e non dalla stessa parte che intende avvalersene (cfr. Cass. n. 18837/2024).
1.8. Ciò posto, questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 5972 del 2024) ha negato che nel caso di travisamento della prova, cioè di errore percettivo concernente il fatto probatorio in sé e non la verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, possa proporsi ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., essendo il rimedio istituzionale quello della revocazione per errore di fatto; ciò a meno che il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, nel qual caso va applicato
l’art.360, nn. 4 o 5 c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.
1.9. Il vizio di travisamento della prova può configurarsi, dunque, quando l’errore ricada sul momento della «percezione» del contenuto oggettivo della prova ( demonstratum ) e non riguardi, invece, la «valutazione» della prova stessa, ossia l’informazione probatoria che da quel contenuto oggettivo il giudice ritiene di dover trarre, non toccando, quindi, il livello della valutazione, ma arrestandosi alla fase antecedente del l’errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio.
1.10. Il travisamento della prova è allora errore che si traduce nell’utilizzo di un elemento di prova inesistente (o incontestabilmente diverso da quella reale) e, dunque, sull’affermazione (o negazione) di un fatto invece inesistente (o esistente) (cfr. Cass. n. 5608/2025 in motiv.).
1.11 . Il criterio da utilizzare per l’individuazione di un siffatto errore è, dunque, quello stesso dettato dall’art. 395 n. 4 c.p.c. per la definizione di errore di fatto percettivo (deve, cioè, trattarsi di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile ex actis o, come è stato detto, del travisamento di un «dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi» ed inoltre «decisivo»), distinguendosi da questo solo perché inerente ad un fatto controverso e dibattuto in giudizio.
1.12. Nella consapevolezza di tale distinzione questa Corte ascrive, quindi, a travisamento della prova solo la postulazione in sentenza di informazioni probatorie che possano considerarsi obiettivamente e inequivocabilmente contraddette dal dato formale-percettivo delle fonti o dei mezzi di prova considerati o che, addirittura, risultino inesistenti e dunque sostanzialmente «inventate» dal Giudice (cfr. Cass. 5608/2025 cit. in motiv.), avendo in tal senso stabilito le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 5792/2024 cit.) che «il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio».
1.13. Nel caso che occupa si tratta di errore percettivo sul fatto probatorio (l’avvenuta spedizione) , laddove la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha erroneamente ritenuto che non fosse stata «provata la regolarità della notificazione della cartella esattoriale, eseguita dal messo notificatore mediante consegna nelle mani del portiere … seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all’art. 139 c.p.c., comma 4».
Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame, anche in ragione delle altre eccezioni dichiarate assorbite, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da