Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5272 Anno 2024
Oggetto: Tributi
TRAVISAMENTO DELLA PROVA
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5272 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 30049 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
Da
NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore EMAIL;
– ricorrente principale-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO pro tempore, domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
Nonché contro
Comune RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco p.t., Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco p.t., e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimati- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4744/2022, depositata in data 16 giugno 2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1.NOME COGNOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione provinciale di RAGIONE_SOCIALE avverso avviso di intimazione notificatogli in data 27.2.2020, per la somma di euro 53.363,57, stante il mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali relative a Irpef, contributi sanitari nazionali, tassa di smaltimento rifiuti, canoni TV e bonifica e miglioramento fondiario, deducendo la carenza di motivazione, la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte e l’intervenuto decorso della prescrizione.
2.La CTP, con sentenza n. 1866/24/2021, rigettava il ricorso ritenendo correttamente notificate le cartelle a persona irreperibile e non decorsa la eccepita prescrizione.
3.Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello NOME COGNOME dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania che, con sentenza n. 4744/2022, depositata in data 16 giugno 2022, accoglieva parzialmente l’appello ritenendo: 1) irrituale la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle relative ai tributi locali e decorso il relativo termine di prescrizione quinquennale con annullamento in parte qua dell’intimazione di pagamento; 2) rituale, come già statuito dalla CTP, la notifica della cartella n.071200103 40107288000, concernente l’Irpef e i contributi SSN, effettuata, oltre che in data 4.9.2001 al contribuente, successivamente, in data 19.2.2004, al curatore del fallimento in pendenza della procedura concorsuale, con interruzione della prescrizione fino alla sentenza di
fallimento, decorrenza ex novo dopo la chiusura della procedura concorsuale e con successiva interruzione, entro dieci anni dalla chiusura del fallimento, per effetto della notifica in data 2.10.2015, di un nuovo atto interruttivo. La CTR ha ritenuto, altresì, inammissibile la doglianza proposta dal contribuente, soltanto in sede di gravame, di invalidità della notifica della detta cartella effettuata unicamente nei confronti del curatore e non anche nei confronti del contribuente che, nel 2004, era stato già dichiarato fallito (essendo legale rappresentante e socio accomandatario di RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita in data 15.3.2000 con chiusura della procedura fallimentare con decreto del 22.3.2004).
4.Avverso la sentenza di appello, il contribuente propone ricorso affidato a un motivo.
5.Resistono l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso articolando ricorso incidentale articolato con un motivo.
6.Sono rimasti intimati il Comune di RAGIONE_SOCIALE, il Comune RAGIONE_SOCIALE, e il RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
-c on l’unico motivo del ricorso principale si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la CTR – omettendo di valutare un elemento probatorio decisivo qual era l’irregolarità della notifica della presupposta cartella n.NUMERO_CARTA – qualificato erroneamente come nuova la contestazione di irritualità della detta notifica in quanto effettuata soltanto nei confronti del curatore e non anche del contribuente già dichiarato fallito nel 2004 sebbene la stessa non costituisse domanda nuova essendo connessa alla originaria censura di prescrizione del credito tributario per mancata/irregolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle al contribuente; inoltre, ad avviso del ricorrente, la presunta notifica della detta cartella eseguita ex art. 140 c.p.c. in data 4.9.2001 al contribuente non si sarebbe perfezionata in mancanza della produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata i nformativa
dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’Ufficio postale (CAD) e, comunque, anche a volere ritenere perfezionata in data 4.9.2001 tale notifica, il credito erariale sarebbe comunque estinto in quanto da tale data al 1.10.2015 (anno di presunta notifica d ell’atto interruttivo) sarebbe comunque decorso il termine quinquennale di prescrizione;
-c on l’unico motivo del ricorso incidentale, si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per erronea ricostruzione della questio facti in ordine all’intervenuta notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali n.NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. 07120150060359390000, n.
07120150087825833000, n. 07120150149428528000. In particolare, ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrenti incidentali, il giudice di appello avrebbe erroneamente dichiarato il decorso del termine di prescrizione in ordine alle suddette cartelle relative a tributi non erariali, sul presupposto della irritualità della loro notificazione (per essere mancato l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito trattandosi di c.d. irreperibilità relativa) laddove, nella specie, emergesse documentalmente – attraverso i referti di notifica prodotti sin dal primo grado la notifica della cartella n.NUMERO_CARTA mediante raccomandata a mani del contribuente, della cartella n. NUMERO_CARTA ex art. 139 c.p.c. nelle mani del contribuente e RAGIONE_SOCIALE altre cartelle ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/73, vertendosi in una situazione di c.d. irreperibilità assoluta senza necessità di invio della raccomandata informativa (CAD);
con ordinanza n. 11111 del 2023 è stata rimessa al AVV_NOTAIO, per l’eventuale rimessione alla SU, la questione sul travisamento della prova che viene in rilievo con il motivo del ricorso incidentale;
è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo nell’attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE SU sull ‘ ordinanza interlocutoria n. 11111 del 2023;
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte sull ‘ ordinanza interlocutoria n. 11111 del 2023.
Cosi deciso in Roma il 24 gennaio 2024
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME