Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8598 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8598 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso e sul controricorso incidentale iscritti al n. 29982/2020 R.G., rispettivamente proposti da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente e controricorrente incidentale- contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana – FIRENZE n. 198/2020 depositata il 17/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agente della Riscossione ha disposto, nei confronti della controricorrente, l’atto di pignoramento presso terzi redatto nelle forme previste dall’art. 72 bis e 28 ter del D.P.R. 602/73, afferente a quattro sottese cartelle di pagamento, contenenti la pretesa per imposta comunale sugli immobili.
La contribuente ha proposto opposizione sia avverso l’atto di pignoramento, che avverso le sottese cartelle, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca.
Con sentenza n. 404/1/2018, la CTR, ha accolto il ricorso, ritenendo tardiva la produzione documentale dell’ ente di esazione, poiché effettuata oltre il termine ex art. 32 del D.Lgs. 546/1992 e ritenendo fondata la eccezione di prescrizione dedotta dalla ricorrente.
L’Agente della Riscossione ha proposto appello, che è stato respinto parzialmente dalla CTR di Firenze, accertando l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla contribuente e ritenendo invece corretta la sentenza gravata, nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del procedimento di riscossione. In particolare, la CTR ha ammesso i documenti prodotti dall’Ufficio ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 546/92 e stabilito che le intimazioni di pagamento notificate al contribuente nel 2016 e nel 2017 non sono state impugnate e, di conseguenza, hanno interrotto il termine di prescrizione, sicché il nuovo termine non era decorso interamente al momento della notifica dell’atto di pignoramento (riformando la sentenza di primo grado su tale punto). Ha invece respinto l’appello per quanto riguardava la notifica delle cartelle di pagamento, rilevando che l’Ufficio non aveva fornito prova valida della notifica delle cartelle, limitandosi a presentare
le intimazioni di pagamento, che non costituiscono documentazione sufficiente, determinando la nullità dell’intero procedimento di riscossione.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito la contribuente con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato.
Successivamente, in data 3/05/2022, la contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis .1 cpc.
Con ordinanza interlocutoria del 17/01/2024, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo e nuovamente fissata per la odierna camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere analizzata la eccezione di inammissibilità o nullità del ricorso per violazione art. 365, 366 c.p.c. formulata dalla controricorrente incidentale.
L’eccezione è del tutto generica e non consente di comprendere a cosa si riferisca e quali siano le doglianze formulate nel corso del giudizio. È dunque inammissibile (Cass. 22/03/2025, n. 7662).
Con unico motivo di ricorso , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la difesa erariale deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché, conseguentemente, dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, giacché la sentenza d’appello indica un’informazione probatoria diversa da quella emergente dagli atti di causa, da cui risulta invece che l’Agente della Riscossione ha depositato gli avvisi di ricevimento delle cartelle esattoriali così provandone la regolare notifica a mezzo del servizio postale. La sentenza di appello avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse stata depositata la prova della notifica delle cartelle di pagamento, travisando le informazioni probatorie, posto che non ha considerato gli avvisi di ricevimento delle
cartelle esattoriali che erano stati depositati sia in primo grado che in appello.
2.1. Nelle more del giudizio è intervenuto l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, in tema di sindacato del giudice di legittimità sul travisamento della prova. Le Sezioni Unite, in particolare, hanno stabilito che il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. 05/03/2024, n. 5792 (Rv. 670391 – 01)).
2.2. Alla luce del principio espresso, deve ritenersi che validamente la difesa erariale abbia sollevato la questione in sede di ricorso per cassazione.
2.3. La sentenza di appello ha erroneamente ritenuto che non fosse stata depositata la prova della notifica delle cartelle di pagamento, travisando le informazioni probatorie, in quanto non ha considerato gli avvisi di ricevimento delle cartelle esattoriali che erano stati depositati sia in primo grado che in appello, travisando il materiale probatorio.
Sussiste quindi la dedotta violazione, con conseguente necessità di cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, affinché valuti il materiale probatorio che erroneamente ha ritenuto inesistente.
Con controricorso incidentale condizionato, la contribuente ha dedotto la inammissibilità o nullità del ricorso per violazione art. 365, 366 c.p.c., e insistito per il rigetto del ricorso per inesistenza della violazione dell’art. 360 c.p.c., primo comma n. 4), con piena legittimità della sentenza impugnata che ha esaminato e deliberato sulla inesistenza della prova della notifica delle cartelle esattoriali conformemente agli artt. 115 e 116 del c.p.c.
4.1. In via incidentale ha indi dedotto la v iolazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.; artt. 115 e 116 del c.p.c.; artt. 2948 c.c. e dell’art. 26. Comma 5, D.P.R. 602/73 .
La CTR avrebbe erroneamente ritenuto non impugnata l’intimazione di pagamento notificata il 06/12/2017, la quale, invece, costituisce l’atto prodromico al pignoramento presso terzi, oggetto dell’intero contenzioso. A causa di questo errore di valutazione, la CTR ha ritenuto che il termine di prescrizione fosse stato interrotto dalla notifica delle due intimazioni di pagamento (la prima, presuntivamente notificata il 26/10/2016, e la seconda, notificata l’06/12/2017), considerando valido il nuovo termine di prescrizione iniziato a decorrere da tali date, mentre invece tra la notifica delle cartelle esattoriali (avvenuta tra il 2005 e il 2008) e la notifica dell’intimazione di pagamento del 06/12/2017 sono trascorsi più di 5 anni, termine di prescrizione per il recupero del tributo ICI. Pertanto, l’azione di riscossione sarebbe da considerarsi prescritta e la CTR avrebbe dovuto confermare la decisione di primo grado che aveva accolto l’eccezione di prescrizione. Inoltre, l’intero procedimento di riscossione sarebbe viziato dall’impossibilità di provare la notifica degli avvisi di accertamento ICI, essendo la documentazione relativa distrutta dal Comune di Camaiore.
4.2. All’accoglimento del motivo di ricorso principale consegue la necessità che la dedotta eccezione venga analizzata una volta che il giudice del rinvio abbia valutato l’impianto probatorio che ne è a supporto.
4.3. Trattandosi di ricorso incidentale condizionato, lo stesso rimane dunque travolto dalla statuizione di cassazione con rinvio.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (Firenze), in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25/03/2025.