Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34691 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34691 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9763/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
COMUNE DI VOGHERA, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente adesivo- nonché contro NOME COGNOME, NOME COGNOME
-intimati-
Avverso la sentenza n. 3324/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sez. I, depositata in data 13.11.2023, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Fatti di causa
NOME COGNOME impugnava l’ingiunzione di pagamento n.18165061 –NUMERO_DOCUMENTO, emessa dalla RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), in data 07.04.2021, nonché avverso l’avviso di accertamento n.1323 del 02.11.2017 emesso dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per l’imposta IMU relativamente all’anno d’imposta 2012, assumendo che tale ultimo atto non sarebbe stato previamente notificato e chiedendo dichiararsi la nullità dell’atto impugnato, con conseguente inefficacia dell’impugnata ingiunzione di pagamento.
Nelle more del giudizio, il difensore del contribuente, all’udienza del 27.9.2022, ne comunicava il suo decesso.
La C.T.P. di Pavia, con sentenza n. 209 del 27.9.2022, dichiarava inammissibile il ricorso, affermando che : ‘ la morte del mandante estingue il mandato, salvo che il decesso sia intervenuto all’interno di una fase processuale, il che non è nella specie, poiché il ricorrente è deceduto prima del deposito del ricorso; necessitava, pertanto, un nuovo mandato rilasciato dagli eredi’ .
NOME e NOME COGNOME, quali eredi del contribuente, impugnavano la decisione di primo grado e la Corte di Giustizia di Secondo grado della Lombardia accoglieva l’appello osservando che dalla documentazione prodotta era emersa la prova della irregolarità della notifica dell’atto di accertamento emesso dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in Cassazione, affidato a due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto controricorso (da qualificarsi come incidentale adesivo), aderendo alle conclusioni rassegnate dalla ricorrente.
Gli eredi del contribuente sono rimasti intimati.
Con istanza del 19 giugno 2025 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380 -bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’articolo 115, comma 1, c.p.c., in relazione a quanto previsto dall’articolo 360, comma 1, n.4, c.p.c.’, parte ricorrente denuncia l’omesso esame di una prova asseritamente reputata decisiva (la ricevuta di consegna della raccomandata di notifica dell’avviso di accertamento).
1.1. Il primo motivo è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
1.2. Al riguardo, il Collegio non può prescindere dal richiamare l’indirizzo espresso da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica (Cass., sez. U, n. 5792/2024), secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova -che ricorre in caso di cd. errore percettivo, caratterizzato da svista concernente il fatto probatorio in sé -trova il suo rimedio istituzionale nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4 o num. 5 cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.
1.3. Così tracciate le coordinate dello scrutinio, il sindacato richiesto da parte ricorrente in relazione alla relata di notifica (raccomandata ed avviso di ricevimento) appare riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. Per gli aspetti in questione, infatti, il ricorrente lamenta un’errata lettura del documento nel loro profilo estrinseco (l’affermata mancanza di dati invece presenti) e, pertanto, censura come il giudice regionale ha valutato materialmente le prove sulla base di dati
erronei, non risultanti dai documenti agli atti, in tal modo prendendo posizione sulle contrapposte allegazioni delle parti.
1.4. In particolare, il giudice regionale ha così motivato: ‘nel merito della controversia, dalla documentazione prodotta relativa all’atto di accertamento emesso dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si rileva la irregolarità della notifica dello stesso. Infatti, il RAGIONE_SOCIALE con riferimento alla prova dell’avvenuta notifica (a mezzo del servizio postale) si limita ad allegare una copia di ‘Attestazione di consegna’. Contrariamente la dimostrazione dell’avvenuta notifica può avvenire solo con l’avviso di ricevimento, che è il documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna che la data di consegna (nonché l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita). Su questo punto bastano le numerose Sentenze di legittimità menzionate nell’Appello di parte. Tutte le altre eccezioni sollevate dagli appellanti si ritengono assorbite’.
1.5. Il motivo va dunque ritenuto fondato poiché si configura come la denunzia dell’omesso esame di circostanze di fatto, immediatamente evidenti (la prova della notifica a mezzo dell’avviso di ricevimento), delle quali, nel suo momento valutativo, la sentenza impugnata non dà conto. In violazione dei richiamati principi, pertanto, il giudice regionale non ha esaminato il dato probatorio relativo alla notifica dell’avviso di ricevimento, questione che aveva rappresentato un punto controverso sul quale le parti avevano discusso. Sul punto, pertanto, si impone la cassazione della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’articolo c.p.c., violazione dell’articolo 2700 c.c. e violazione dell’articolo 21, comma 1, d.lgs. 31.2.1992, n.546, in relazione a quanto previsto dall’articolo 360, comma 1, n.3 e n.4, c.p.c.’, si lamenta che, ove ipoteticamente il giudice di secondo grado avesse inteso per ‘attestazione di notifica’ la cartolina di ricevimento offerta in produzione da RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE, avrebbe comunque violato le predette norme, atteso
che nel caso di specie non era stata proposta alcuna querela di falso avverso la cartolina di ricevimento.
2.1. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.
Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza, assorbito il secondo motivo, s’impone la cassazione in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, 17 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME