Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26097 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26097 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20921 -20 22 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
OIENI NOME
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso la sentenza n. 1374/02/2022 della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 17/02/2022;
Oggetto:
travisamento
della prova
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento n. 29520140000027445/501 emessa nei confronti di NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della cessata RAGIONE_SOCIALE, recante importi iscritti a ruolo straordinario ex art. 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 a seguito di un avviso di accertamento e di un atto di recupero crediti indebitame nte utilizzati relativamente all’anno d’imposta 2012, con la sentenza impugnata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Sicilia, rigettava l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sfavorevole sentenza di primo grado n. 5789/10/2017 della CTP di Messina depositata in data 21/09/2017, ritenendo non provato il perfezionamento della notifica del l’atto di appello «in quanto l’Ufficio, per la notifica di che trattasi, si è servito del servizio postale nazionale ed ha prodotto in giudizio la relativa copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata priva di: i) bollo dell’Ufficio di distribuzione e data; ii) firma dell’incaricato alla distribuzione, e iii) firma del ricevente».
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non replicano le parti intimate.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
1.1. Sostiene la ricorrente che i giudici di appello avevano travisato il contenuto dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la notifica dell’appello, che ai fini dell’autosufficienza del ricorso fotoriproduceva nel ricorso, completa
dei dati la cui sussistenza, invece, i giudici di merito avevano erroneamente escluso.
Al riguardo, va premesso che le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente affermato che «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio -trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALE parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale» (Cass., Sez. U, n. n. 5792 del 05/03/2024, Rv. 670391 – 01).
2.1. Nella specie, poiché la questione investe un fatto chiaramente processuale, qual è la notifica del ricorso in appello, la ricorrente ha correttamente proposto il motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Nel merito il motivo è fondato in quanto dal documento fotoriprodotto nel ricorso si evince in maniera assolutamente chiara che nell’avviso di ricevimento postale sono presenti il bollo dell’Ufficio di distribuzione, la data sia di spedizione che di consegna dell’atto, la firma dell’incaricato alla distribuzione e quella del ricevente , sicché è evidente che i giudici di appello hanno del tutto travisato il contenuto del predetto documento.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, riesaminerà la vicenda processuale e provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 13 settembre 2024