Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32056 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32056 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/11/2023
Oggetto: rinvio a n.r.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3021/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, in proprio ed anche quale già legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario dell’estinta società RAGIONE_SOCIALE (ex RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso e nello Studio dell’ AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso (PEC: EMAIL);
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n.2620/02/22 depositata in data 01/09/2022, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 20/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-in data 01.03.2018, l’Ufficio notificava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2013 con cui avvisava ‘il sig. NOME COGNOME nato a Davoli (CZ) il DATA_NASCITA, cod. fisc. n. CODICE_FISCALE nella qualità di rappresentante legale di RAGIONE_SOCIALE e nella qualità di socio di RAGIONE_SOCIALE, di aver proceduto al controllo della posizione fiscale di RAGIONE_SOCIALE relativa all’anno 2013 … ‘, per cui chiedeva il pagamento di maggiore imposta IRAP per € 17.123,00, maggiore imposta IVA per 303.364,00, oltre sanzioni ed interessi per complessivi € 546.741,20;
-in data 20.03.2018, era notificato l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2013 con cui avvisava ‘il sig. NOME COGNOME nato a Davoli (CZ) il DATA_NASCITA, cod. fisc. n. CODICE_FISCALE, titolare della partita iva P_IVA, di aver controllato la sua posizione fiscale relativa all’anno 2013 …’, per cui chiedeva il pagamento di maggiori imposte: IRPEF € 146.138,00, Addizionale regionale IRPEF € 7.147,00 e addizionale comunale IRPEF € 1.760,00, oltre interessi, sanzioni e contributi RAGIONE_SOCIALE per complessivi € 235.225,09;
-parte ricorrente impugnata detti provvedimenti; la CTP rigettava i ricorsi;
-a seguito di appello interposto da parte soccombente, la CTR confermava la pronuncia di primo grado;
-ricorre a questa Corte il COGNOME NOME, nella duplice qualità ridetta, con atto affidato a un solo motivo di ricorso che illustra con memoria; resiste con controricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che:
-il solo motivo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. in relazione all’art. 57 comma 2 d. Lgs n. 546/1992 per avere la CTR non valutata la sentenza assolutoria in sede penale del ricorrente, sull’erroneo presupposto che la stessa sia stata tardivamente prodotta e che, per di più, non fosse passata in giudicato;
-il motivo, nel concreto, introduce il tema del c.d. ‘travisamento della prova’ poiché sottolinea come la CTR scriva: «3. Infine, merita, ai fini probatori, qualche considerazione la sentenza assolutoria del Tribunale penale di Catanzaro prodotta (tardivamente) dall’appellante, in base alla quale COGNOME NOME è stato assolto dal reato a lui ascrittogli perché il fatto non sussiste.
–
-pertanto, il motivo in parola va qualificato nei sopra detti termini, che presuppongono la denuncia della violazione dell’art. 115 c.p.c. sotto il ridetto profilo del c.d. ‘travisamento della prova’ ;
-ciò chiarito, rileva il Collego che questa Corte con ordinanza di rimessione alla Prima Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sez. Unite (Cass., sez. III, 27 aprile 2023, n. 11111) ha sollecitato una pronuncia nella massima sede nomofilattica atta a risolvere il contrasto giurisprudenziale presene proprio sul punto che è oggetto, concretamente, della censura proposta;
-esso deriva dall’esistenza di un primo orientamento di questa stessa Corte (per tutte, funditus, Cass. sez. lav., ord. 3/11/2020 n. 24395) a mente del quale il c.d. ‘ travisamento della prova ‘ non sarebbe più deducibile come motivo di ricorso per cassazione a seguito della novella apportata all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall’art. 54 del d.l. n.83 del 2012, conv. in l. n.134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né sarebbe invocabile a norma del comma 4 dello stesso articolo per violazione dell’art. 115 del medesimo codice, ma piuttosto come motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.;
-tale trend giurisprudenziale è contrastato da altro opposto orientamento in forza del quale (in argomento Cass. Sez. III, sent. 21/12/2022 n. 37382) in tema di scrutino della legittimità del ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito, l’errore di valutazione nell’apprezzamento dell’idoneità dimostrativa del mezzo di prova non è sindacabile in Cassazione se non si traduca in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante (Cass. ss.uu. 8053/2014), mentre deve ritenersi censurabile, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 115 del medesimo codice, l’errore di percezione che sia caduto sul contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere certo di decisività;
-secondo tal seconda prospettazione, negare la censurabilità in Cassazione del vizio di travisamento della prova sarebbe interpretazione contrastante con talune inequivoche indicazioni provenienti dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo in tema di limiti alla impugnabilità RAGIONE_SOCIALE sentenze, alla luce del preciso monito, indirizzato al giudice di legittimità nazionale, che proviene dalla sentenza 28 ottobre 2021 (Ricorso n. 55064/11 e altri 2 Succi e altri contro Italia), predicativa di principi che, pur se applicati alla diversa questione dell’inammissibilità dei ricorsi per cassazione per preteso difetto di autosufficienza, sembrano assumere, mutatis mutandis , portata più generale nel passaggio motivazionale in cui si afferma (punto 81 della decisione) ‘ che le restrizioni dell’accesso alle corti di cassazione non possono limitare, attraverso un’interpretazione troppo formalistica, il diritto di accesso a un tribunale in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa sostanza, anche se il carico di lavoro della Corte di cassazione ….. può causare difficoltà al normale funzionamento della trattazione dei ricorsi (cfr. COGNOME c. Belgio, 49652/10, § 79, 16 febbraio 2021; COGNOME e altri c. Grecia, n. 53221/14, § 43, 19 novembre 2020)’;
-pertanto, alla luce del sopra sintetizzato contrasto, è opportuno rinviare a nuovo ruolo la controversia, in attesa del pronunciamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite atto a risolvere la questione di diritto sopra accennata;
p.q.m.
rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023.