Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
Oggetto : Istanza di fissazione pubblica udienza – Disposizioni emergenza Covid-19 – Decisione a seguito di camera di consiglio – Validità – Condizioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7390/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del difensore;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3767/07/2021, depositata in data 28 luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L a società contribuente impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’Ufficio aveva rideterminato il reddito
d’impresa per l’anno d’imposta 2012, ai fini IRES, IVA ed IRAP. A sostegno del ricorso avanzava plurime doglianze: a) il difetto di sottoscrizione in violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973; b) il difetto di motivazione; c) l’illegittimità del metodo di accertamento seguito; d) la decadenza dell’Ufficio.
La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava l’impugnazione, ritenendo corretto l’operato dell’RAGIONE_SOCIALE.
La contribuente proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado, ribadendo le censure mosse in primo grado.
La CTR rigettava il gravame.
Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a tre motivi; l’Ufficio resiste con controricorso.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 20 novembre 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo la società lamenta la «violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 101 c.p.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c.» per avere la CTR reso una motivazione apparente, non avendo preso in considerazione l’is tanza di rinvio per la trattazione in pubblica udienza, in tal modo ledendo il suo diritto di difesa.
Con il secondo motivo deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 32, 33 e 34 del codice del processo tributario, D.Lgs. 546/1992 con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c.» per avere la CTR omesso di pronunciarsi sull’istanza di rinvio per la trattazione in pubblica udienza.
Con il terzo motivo la società lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c.» per non avere la CTR esaminato e preso provvedimenti in relazione all’istanza di rinvio per la tratta zione in pubblica udienza.
I tre motivi, tutti incentrati sulla medesima censura (ovvero la trattazione della causa in camera di consiglio in luogo della
pubblica udienza, chiesta dalla ricorrente) sotto tre angoli prospettici diversi, possono essere trattati congiuntamente; le censure sono fondate.
È opportuno precisare in punto di fatto che:
la segreteria della RAGIONE_SOCIALE, in data 26 maggio 2021, comunicava alle parti, a mezzo pec, la trattazione della controversia in camera di consiglio per il giorno 12 luglio 2021, e la decisione ‘sulla base degli atti’, a mente dell’art. 27 d.l. 137/2020, che disciplinava lo svolgimento dei processi tributari nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19; nel decreto si faceva salva la possibilità, per le parti, di chiedere la discussione da remoto;
-la società contribuente depositava istanza di rinvio dell’udienza a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza, al fine di poter discutere la controversia oralmente;
la CTR decideva la causa sulla base degli atti.
La questione degli effetti della decisione presa dal giudice di merito tributario, durante l’emergenza epidemiologica, ‘sulla base degli atti’, in camera di consiglio, pur a fronte di una istanza di parte volta ad ottenere la trattazione orale della causa, è stata già affrontata e risolta da questa Corte (da ultimo, v. Cass. 23/07/2024, n. 20420).
5.1. L ‘art. 27, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (recante ‘Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid19′), conv. con modificazioni con l. 18 dicembre 2020 n. 176, applicabile in tali casi, prevede che «fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è
autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio….» (comma 1). Il successivo comma 2 stabilisce che «in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio».
La citata normativa emergenziale autorizza, in un contesto di divieti e limitazioni che non consentono l’udienza in presenza, lo svolgimento dell’udienza da remoto prevedendo una disciplina alternativa, in caso di carenze organizzative all’interno degli uf fici che impediscano il collegamento, rimessa non alla parte ma al governo del giudice e finalizzata ad assicurare lo svolgimento dell’attività giudiziaria in modo da garantire comunque le essenziali prerogative del diritto di difesa. Si è introdotto, quindi, un sistema di ‘congegni di sostituzione’ (Cass. 10/11/2021, n. 33175) dell’udienza pubblica di discussione prevedendosi, in prima battuta, la possibilità di svolgimento mediante collegamento da remoto (primo comma) e
«in alternativa», la possibilità di decisione «sulla base degli atti», (secondo comma), lasciandosi all’iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione, con la previsione, ove non sia possibile il collegamento da remoto, della «trattazione scritta» che, secondo la norma emergenziale, è da considerarsi ‘equivalente’ all’udienza, atteso che «le parti sono considerate presenti». Sebbene la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione in pubblica udienza o con collegamento a distanza, sia legittima, ove carenze organizzative all’interno dell’ufficio impediscano il collegamento da remoto (Cass. 28/02/2023, n. 6033), la decisione del giudice di disporla deve esplicitare le ragioni organizzative che hanno giustificato tale scelta (v. Cass. 08/01/2024, n. 594), perché la regola rimane quella dell’udienza (Cass. n. 33175 /2021 cit.).
5.2. La CTR non ha rispettato questa normativa: a fronte dell’istanza con cui la parte insisteva per l’udienza di discussione orale (a nulla rilevando, come erroneamente sostenuto dall’Ufficio, che la parte non abbia chiesto espressamente l’udienza ‘da remoto’, essendo all’uopo sufficiente la richiesta di discussione ‘orale’) , la CTR, senza dare atto dell’impossibilità di procedere al collegamento da remoto né del decreto presidenziale autorizzativo del rito emergenziale, non ha concesso neppure i termini per la trattazione scritta, eventualmente rinviando l’udienza a nuovo ruolo, ma ha deciso direttamente la causa sulla base degli atti.
5.3. Attesa l’equivalenza posta dalla norma emergenziale tra udienza di discussione e trattazione scritta, viene in evidenza la prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un’istanza di una delle parti ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa (Cass. 24/07/2018, n. 19579; Cass. 16/02/2010, n. 3559; Cass. 11/05/2009, n. 10678; Cass. 20/06/2007, n. 14380; Cass. 26/10/2005, n. 20852). In questo caso
la lesione delle prerogative difensive risulta ancor più grave, perché negandosi alla parte non solo l’udienza di discussione, in presenza o da remoto, ma anche la trattazione scritta si è impedito ogni contraddittorio nella fase decisionale. Si osservi che a più riprese questa Corte ha rilevato, in relazione al giudizio camerale davanti a sé ma con affermazioni di principio di portata generale, che la garanzia del contraddittorio, costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, è assicurata anche dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (v. Cass. 02/03/2017, n. 5371; Cass. Sez. U. 05/06/2018, n. 14437; Cass. 20/11/2020, n. 26480).
Il ricorso va, quindi, accolto; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in altra composizione, perché provveda al nuovo esame in conformità ai principi esposti ed alla liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e perché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME