Trattazione Congiunta: Quando Sanzioni e Accertamento Vanno a Braccetto
Nel complesso mondo del diritto tributario, il legame tra un avviso di accertamento e le sanzioni che ne derivano è indissolubile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato questo principio, sottolineando l’importanza della trattazione congiunta dei ricorsi che li riguardano. Questo concetto, apparentemente tecnico, è fondamentale per garantire coerenza e giustizia nel processo. Analizziamo come e perché la Suprema Corte ha deciso di posticipare una decisione, in attesa di poter esaminare due cause strettamente collegate in un’unica sede.
I Fatti di Causa
La vicenda ha origine da un contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e una associazione sportiva dilettantistica con i suoi legali rappresentanti. L’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento, contestando all’associazione la mancanza dei requisiti per beneficiare di un regime fiscale agevolato per l’anno d’imposta 2016. Di conseguenza, aveva proceduto al recupero delle imposte ritenute evase.
Successivamente a tale accertamento, l’Agenzia notificava un separato atto di contestazione per le sanzioni collegate alla maggiore imposta accertata. I contribuenti impugnavano entrambi gli atti. Mentre il ricorso contro l’avviso di accertamento seguiva un suo percorso processuale, quello contro le sanzioni arrivava per primo dinanzi alla Corte di Cassazione, dopo che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva dato ragione all’Agenzia delle Entrate.
La Necessità della Trattazione Congiunta nel Processo Tributario
Giunta al vaglio della Suprema Corte, la questione delle sole sanzioni presentava un’evidente anomalia procedurale. Gli Ermellini hanno infatti rilevato che, parallelamente, era pendente presso la stessa Corte un altro ricorso, proposto dagli stessi contribuenti, avverso la sentenza relativa all’avviso di accertamento.
L’avviso di accertamento non è un atto qualsiasi: è l’atto presupposto. In altre parole, l’esistenza e la legittimità delle sanzioni dipendono interamente dalla validità dell’accertamento. Se l’accertamento venisse annullato, anche le sanzioni collegate cadrebbero automaticamente. Decidere sul ricorso per le sanzioni prima di aver definito quello sull’accertamento sarebbe stato illogico e potenzialmente fonte di giudicati contrastanti. Per questo, la Corte ha ritenuto indispensabile una trattazione congiunta dei due procedimenti.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base dell’ordinanza interlocutoria è di natura prettamente processuale e si fonda su principi di economia e coerenza giuridica. La Corte ha stabilito che, poiché l’avviso di accertamento costituisce il fondamento dell’atto di contestazione delle sanzioni, è necessaria una valutazione unitaria delle due cause. Trattare separatamente l’atto accessorio (le sanzioni) da quello principale (l’accertamento) avrebbe potuto portare a decisioni contraddittorie.
Di conseguenza, la Corte ha disposto il “rinvio della causa a nuovo ruolo”. Questa espressione tecnica significa che il caso è stato temporaneamente sospeso e verrà riprogrammato per essere discusso insieme al ricorso sull’accertamento. In questo modo, i giudici potranno avere un quadro completo della situazione e decidere in modo coordinato su entrambe le questioni.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa decisione, pur non entrando nel merito della controversia, offre un’importante lezione sul funzionamento del processo tributario. Essa riafferma il principio secondo cui l’accessorio segue il principale (“accessorium sequitur principale”). Quando un provvedimento (come le sanzioni) è una diretta conseguenza di un altro (l’accertamento), le relative impugnazioni devono essere gestite in modo coordinato.
Per i contribuenti e i professionisti, ciò significa che in presenza di atti collegati è strategico gestire i contenziosi in modo unitario, evidenziando fin da subito il nesso di presupposizione. Questa ordinanza dimostra come i giudici di legittimità siano attenti a garantire non solo la corretta applicazione della legge, ma anche la logica e la coerenza dell’intero iter processuale, evitando sprechi di attività e possibili conflitti tra sentenze.
Perché la Corte ha rinviato la decisione sul ricorso contro le sanzioni?
La Corte ha rinviato la decisione perché è pendente un altro ricorso relativo all’avviso di accertamento, che è l’atto presupposto per l’emissione delle sanzioni. Ha ritenuto necessaria una trattazione congiunta dei due casi per garantire una valutazione coerente.
Cos’è un atto presupposto in questo contesto?
In questo contesto, l’avviso di accertamento è l’atto presupposto perché costituisce la base giuridica su cui si fonda l’atto di contestazione delle sanzioni. Senza un accertamento valido e definitivo, le sanzioni ad esso collegate non possono esistere.
Cosa significa ‘rinviare la causa a nuovo ruolo’?
Significa che la Corte ha deciso di posticipare la trattazione della causa. Il caso viene tolto dal calendario delle udienze attuali e sarà riprogrammato in futuro, per essere discusso preferibilmente insieme all’altro ricorso connesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24084 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24084 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18534/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA della CORTE DI GIUST.TRIB. DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA n. 515/25/23 depositata il 07/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 515/25/23 del 07/02/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia – Sezione staccata di Brescia (di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 74/02/21 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da NOME ed NOME COGNOME, n.q. di legali rappresentanti di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), nonché da parte della stessa associazione avverso un atto di contestazione sanzioni relative all’anno d’imposta 2016.
1.1. L’atto di contestazione veniva notificato ai predetti a seguito della notifica di un pregresso avviso di accertamento con il quale veniva accertata, in capo a ASD, l’assenza dei requisiti di legge per godere del trattamento fiscale agevolato, con conseguente recupero RAGIONE_SOCIALE imposte evase.
Avverso la sentenza di appello, NOME ed NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
NOME resisteva in giudizio con controricorso.
Con decreto del 10/11/2023 questa Corte formulava proposta di definizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Con istanza del 21/12/2023 i ricorrenti chiedevano la fissazione dell’udienza per la decisione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che pende altro ricorso per cassazione, iscritto al R.G. n. 12177/2021, riguardante l’avviso di accertamento notificato ad associazione e legali rappresentanti della stessa e concernente la rideterminazione del reddito con riferimento al medesimo anno d’imposta 2016.
Poiché detto avviso di accertamento costituisce il presupposto dell’emissione dell’atto di contestazione sanzioni oggetto del presente giudizio, appare necessaria una trattazione unitaria RAGIONE_SOCIALE cause, con conseguente rinvio della presente controversia a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso iscritto al R.G. n. 12177/2021. Così deciso in Roma, il 26/06/2024.