Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28868 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28868 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
Oggetto:
Tributi
ordinanza interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 3915/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, come da procura speciale a margine del ricorso per cassazione (PEC: EMAIL; EMAIL; EMAIL)
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3008/18/2018, depositata il 28.06.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Milano, con sentenza n. 4085/01/2017, accoglieva il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) avverso il provvedimento di diniego di sgravio, c on il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’agente della RAGIONE_SOCIALE avevano rigettato l a richiesta di rideterminazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni iscritte a ruolo (nella misura del 10%, in luogo del 20%) , e dell’aggio di RAGIONE_SOCIALE;
-avverso la predetta sentenza proponeva appello solo l’RAGIONE_SOCIALE;
la contribuente proponeva ricorso ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, per l’ottemperanza alla medesima sentenza da parte di RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE) che non aveva proposto impugnazione;
con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Lombardia rigettava il ricorso per ottemperanza osservando, per quanto qui rileva, che con separata sentenza, resa all’esito della medesima udienza, lo stesso Collegio aveva interamente riformato la sentenza di primo grado n. 4085/01/2017, facendo venir meno i l ‘titolo fondante l’istanza esecutiva’ anche nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE;
la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
l ‘A RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente va rilevato che dal controricorso si evince che avverso la sentenza di appello n. 3002/18/2018 della CTR della Lombardia, che ha riformato la sentenza della CTP di Milano n. 4085/01/2017, è stato proposto ricorso per cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., ancora pendente, sicchè va disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo essendo opportuna la
trattazione congiunta del presente procedimento con quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente ricorso con quello iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 ottobre 2025
La Presidente NOME COGNOME