Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20150 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20150 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27066/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 561/2018 depositata il 19/02/2018.
Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 26/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
Sentiti l’AVV_NOTAIO per la ricorrente e gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME per delega dell’AVV_NOTAIO per il controricorrente;
RILEVATO CHE
1.La controversia attiene all’impugnativa dell’atto di contestazione NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno 2009, emesso, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di NOME COGNOME, in qualità di commercialista di RAGIONE_SOCIALE e coautore RAGIONE_SOCIALE violazioni già contestate (con atti NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO) alla società in concorso con NOME COGNOME, attinto in qualità di amministratore di fatto di quest’ultima e interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73.
2.L’atto traeva origine da una verifica a carico di RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di ‘Lavori di meccanica generale’ che si chiudeva con p.v.c. del 27.2.2015 dal quale emergeva un sistema di frodi ad opera del COGNOME, quale amministratore di fatto della società, in concorso con COGNOME NOME, in qualità di commercialista, che comprendeva: contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; compensazione di imposte e contributi previdenziali avvalendosi di crediti IVA inesistenti; utilizzo AVV_NOTAIO schermo societario e di soggetti prestanome per l’esercizio dell’attività di impresa da parte di COGNOME NOME, coadiuvato dal commercialista COGNOME NOME; illecita fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE nella società di diritto statunitense RAGIONE_SOCIALE, al fine di cancellare la società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese e limitare la responsabilità di COGNOME e COGNOME.
3.Avverso l’atto di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, NOME COGNOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ravenna che, con sentenza n. 60/02/2017, lo rigettava.
4.La Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna, con sentenza n. 561/11/2018, accoglieva l’appello del contribuente.
5 .Avverso la suddetta sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
6.Ha resistito con controricorso il contribuente.
CONSIDERATO CHE
Davanti a questa Corte pendono altri giudizi che vedono come parte NOME COGNOME COGNOME segnatamente:
RG n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO , attinente all’impugnativa di altro atto di contestazione NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno 2009, emesso, sempre ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di NOME COGNOME, in qualità di commercialista di RAGIONE_SOCIALE e coautore RAGIONE_SOCIALE violazioni già contestate (in forza degli avvisi NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO) alla società in concorso con NOME COGNOME in qualità di amministratore di fatto di quest’ultima e interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73;
RG n. 27064/2018 , attinente all’impugnativa degli atti di contestazione NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, per gli anni 20092010, emessi, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di NOME COGNOME, in qualità di commercialista di RAGIONE_SOCIALE e assunto coautore RAGIONE_SOCIALE violazioni contestate alla società e ad NOME COGNOME, in qualità di interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e amministratore di fatto della detta società;
RG n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, attinente all’atto NUMERO_DOCUMENTO per l’anno di imposta 2011, con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestava a COGNOME NOME, limitatamente alle sanzioni, il concorso ex art. 9 d.lgs. n. 471/1997, nelle violazioni fiscali commesse da COGNOME NOME, amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE.
Nell’ambito dei giudizi RG nn. 27121/2015 e 27064/2018 il COGNOME ha depositato istanza di riunione al presente giudizio e a quello R.G. n. 128/2023 e trattazione congiunta RAGIONE_SOCIALE cause.
Con ordinanze interlocutorie nn. 9404/2024 e 9414/2024, pubblicate l’8.4.2024 , questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo RAGIONE_SOCIALE cause RG n. 27121/2015 e RG n. 27064/2018 per la trattazione congiunta con quelle RG n. 27066/2018 e RG n. 128/2023.
Conseguentemente, deve differirsi la decisione sulla presente causa e disporsi rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con le cause sopra indicate.
p.q.m.
dispone rinvio a nuovo ruolo della presente causa per la trattazione congiunta con quelle RG n. 27121/2015, RG n. 27064/2018 e RG n. 128/2023.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 marzo 2024