Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17561 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17561 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23198/2023 proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME
-intimati – per la revocazione del decreto della Corte Suprema di Cassazione n. 29976/2023 depositato in data 30/10/2023;
udita la relazione della causa, nell ‘ adunanza camerale del 6 giugno 2025, del consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. TR403T1009936/2010 l’Agenzia delle entrate rettificava il reddito dichiarato dalla società RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2005, aumentandolo da € 136.738,00 ad € 496.488,00. Tale accertamento scaturiva dalla ritenuta inattendibilità dei valori degli immobili ceduti dichiarati negli atti di compravendita immobiliare per notaio Ventriglia del 22 luglio 2005, n. rep. 52035, 52036, 52037, 52038, con i quali la società aveva venduto ai sigg.ri NOME COGNOME NOME NOME e rispettivi coniugi e figli una porzione del fabbricato allo stato grezzo realizzato dalla suddetta RAGIONE_SOCIALE consistente in una serie di unità immobiliari.
A tale avviso di accertamento seguivano ulteriori avvisi di accertamento per redditi da capitale ai soci detentori di partecipazioni, e cioè RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME Vincenzo, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Proposti distinti ricorsi dai contribuenti avverso tali atti di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Isernia (CTP) questa, con sentenza n. 37/01/2012, depositata il 20 marzo 2012, rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE dichiarava l’estinzione della controversia nei confronti della RAGIONE_SOCIALE avendo tale società definito la propria posizione avvalendosi della definizione delle liti fiscali di cui all’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; accoglieva i ricorsi proposti dalla RAGIONE_SOCIALE, da COGNOME Vincenzo, COGNOME NOME e NOME.
Interposto appello principale dalla RAGIONE_SOCIALE ed appello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del
Molise (CTR), con sentenza n. 49/04/2015, depositata in segreteria il 25 febbraio 2015, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e dichiarava estinto il giudizio per i soci per intervenuto condono, compensando le spese di lite.
Contro tale sentenza proponeva ricorso per revocazione l’Agenzia delle entrate, sull’assunto che il condono fosse stato chiesto solo dalla società RAGIONE_SOCIALE ma non dagli altri soci.
La CTR del Molise, con sentenza n. 55/2016, dichiarava inammissibile l ‘ impugnazione per revocazione; in particolare evidenziava che non vi fosse prova dell ‘ insussistenza del condono relativamente ai soci.
Contro tale sentenza propose ricorso l’Agenzia delle entrate, sulla base di un motivo.
Il ricorso era iscritto al n. RG 15564/2016.
Con decreto n. 29976/2023 emesso in data 26/10/2023 il Presidente della Sezione tributaria dichiarava estinto il processo n. 15564/2016, in considerazione della circostanza che l ‘ atto impositivo oggetto di lite risultasse nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, attestante la regolare definizione della controversia e l’assenza di diniego di condono.
Con istanza di fissazione di udienza del 3/11/2023 l’Agenzia delle entrate chiedeva, ai sensi dell’art. 391, comma terzo, cod. proc. civ., di revocare il decreto di estinzione del processo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che la definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 197 e ss. della l. n. 197 del 2022 era stata chiesta solo dai soci COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME.
Analoga domanda, nei confronti del decreto n. 29976/2023, del 26/10/2023, l’Agenzia delle entrate proponeva con autonomo ricorso, iscritto a ruolo con il n. RG 23198/2023.
Gli intimati non svolgevano attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso per revocazione l’Agenzia delle entrate deduce l’erro re revocatorio di questa Corte nella pronuncia del decreto di estinzione della lite iscritta al n. RG 155 64/2016, sull’assunto che la domanda di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197 del 2023 sia stata presentata solo dai soci COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e NOME, ma non anche dalla società RAGIONE_SOCIALE e dalla società RAGIONE_SOCIALE
Occorre rinviare a nuovo ruolo la trattazione del presente giudizio in considerazione della necessaria trattazione congiunta, alla luce della stretta connessione esistente, con quello iscritto al n. 22620/2015 (avente ad oggetto la sentenza della CTR impugnata poi anche con revocazione, respinta dalla CTR con la sentenza in relazione al cui ricorso è stato pronunciato il decreto di estinzione oggetto del presente giudizio) e quello iscritto al n. RG 15564/2016 (avente ad oggetto la sentenza della CTR resa sulla domanda di revocazione e ove è stato emesso decreto di estinzione per definizione agevolata a seguito del quale l’Agenzia delle entrate ha presentato istanza di fissazione di udienza), al quale il presente giudizio era già stato riunito.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con i giudizi iscritti ai nn. 22620/2015 e 15564/2016. Così deciso in Roma in data 6 giugno 2025.