Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17562 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17562 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
Ordinanza interlocutoria
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22620/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (già COFIN DI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE COGNOME, COGNOME, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 49/04/2015, depositata il 25 febbraio 2015; udita la relazione della causa, nell’ adunanza camerale del 6 giugno 2025, del consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. TR403T1009936/2010 l’Agenzia delle entrate rettificava il reddito dichiarato dalla società RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2005, aumentandolo da € 136.738,00 ad € 496.488,00. Tale accertamento scaturiva dalla ritenuta inattendibilità dei valori degli immobili ceduti dichiarati negli atti di compravendita immobiliare per notaio Ventriglia del 22 luglio 2005, n. rep. 52035, 52036, 52037, 52038, con i quali la società aveva venduto ai sigg.ri NOME COGNOME NOME NOME e rispettivi coniugi e figli una porzione del fabbricato allo stato grezzo realizzato dalla suddetta RAGIONE_SOCIALE consistente in una serie di unità immobiliari, ed in particolare in n. 8 appartamenti cat. A/2, n. 2 locali commerciali cat. C/1, n. 8 garage cat. C/6, n. 5 magazzini cat. C/2 e n. 8 posti auto esterni.
A tale avviso di accertamento seguivano ulteriori avvisi di accertamento per redditi da capitale ai soci detentori di partecipazioni, e cioè RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME Vincenzo, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Proposti distinti ricorsi dai contribuenti avverso tali atti di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Isernia questa, con sentenza n. 37/01/2012, depositata il 20 marzo 2012, rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE dichiarava l’estinzione della controversia nei confronti della RAGIONE_SOCIALE avendo tale società definito la propria posizione avvalendosi della definizione delle liti fiscali di cui all’art. 39, comma
12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; accoglieva i ricorsi proposti dalla RAGIONE_SOCIALE nonché da COGNOME Vincenzo, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Interposto appello principale dalla RAGIONE_SOCIALE ed appello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 49/04/2015, pronunciata il 26 novembre 2012 e depositata in segreteria il 25 febbraio 2015, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e dichiarava estinto il giudizio per i soci per intervenuto condono, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi.
Resistono con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali propongono altresì ricorso incidentale, sulla base di tre motivi.
A seguito di ordinanza interlocutoria, determinata dalla presentazione di istanza di sospensione per adesione alla definizione agevolata, la causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 6 giugno 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre rinviare a nuovo ruolo la trattazione del presente giudizio in considerazione della necessaria trattazione congiunta, alla luce della stretta connessione esistente, con quello iscritto al n. RG 15564/2016 (avente ad oggetto la sentenza della CTR resa sulla domanda di revocazione della medesima sentenza oggetto del presente giudizio e ove è stato emesso decreto di estinzione per definizione agevolata a seguito del quale poi l’Agenzia delle entrate ha presentato istanza di fissazione di udienza) nonché con quello
iscritto al n. 23198/2023 (avente ad oggetto il ricorso erariale inteso alla revocazione del decreto di estinzione emesso nel proc. n. RG 15564/2016).
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con i giudizi iscritti ai nn. 15564/2016 e 23198/2023. Dispone acquisirsi il fascicolo del giudizio di merito.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2025.