Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17562 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17562 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
Ordinanza interlocutoria
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22620/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NICANDRO, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO in forza di procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 49/04/2015, depositata il 25 febbraio 2015; udita la relazione della causa, nell’ adunanza camerale del 6 giugno 2025, del consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rettificava il reddito dichiarato dalla società RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2005, aumentandolo da € 136.738,00 ad € 496.488,00. Tale accertamento scaturiva dalla ritenuta inattendibilità dei valori degli immobili ceduti dichiarati negli atti di compravendita immobiliare per AVV_NOTAIO del 22 luglio 2005, n. rep. 52035, 52036, 52037, 52038, con i quali la società aveva venduto ai sigg.ri COGNOME NOME, NOME Filomena e rispettivi coniugi e figli una porzione del fabbricato allo stato grezzo realizzato dalla suddetta RAGIONE_SOCIALE, consistente in una serie di unità immobiliari, ed in particolare in n. 8 appartamenti cat. A/2, n. 2 locali commerciali cat. C/1, n. 8 garage cat. C/6, n. 5 magazzini cat. C/2 e n. 8 posti auto esterni.
A tale avviso di accertamento seguivano ulteriori avvisi di accertamento per redditi da capitale ai soci detentori di partecipazioni, e cioè RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Proposti distinti ricorsi dai contribuenti avverso tali atti di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Isernia questa, con sentenza n. 37/01/2012, depositata il 20 marzo 2012, rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE; dichiarava l’estinzione della controversia nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, avendo tale società definito la propria posizione avvalendosi della definizione RAGIONE_SOCIALE liti fiscali di cui all’art. 39, comma
12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; accoglieva i ricorsi proposti dalla RAGIONE_SOCIALE nonché da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Interposto appello principale dalla RAGIONE_SOCIALE ed appello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 49/04/2015, pronunciata il 26 novembre 2012 e depositata in segreteria il 25 febbraio 2015, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, e dichiarava estinto il giudizio per i soci per intervenuto condono, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
Resistono con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali propongono altresì ricorso incidentale, sulla base di tre motivi.
A seguito di ordinanza interlocutoria, determinata dalla presentazione di istanza di sospensione per adesione alla definizione agevolata, la causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 6 giugno 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre rinviare a nuovo ruolo la trattazione del presente giudizio in considerazione della necessaria trattazione congiunta, alla luce della stretta connessione esistente, con quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO (avente ad oggetto la sentenza della CTR resa sulla domanda di revocazione della medesima sentenza oggetto del presente giudizio e ove è stato emesso decreto di estinzione per definizione agevolata a seguito del quale poi l’RAGIONE_SOCIALE ha presentato istanza di fissazione di udienza) nonché con quello
iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO (avente ad oggetto il ricorso erariale inteso alla revocazione del decreto di estinzione emesso nel proc. n. RG 15564/2016).
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con i giudizi iscritti ai nn. 15564/2016 e 23198/2023. Dispone acquisirsi il fascicolo del giudizio di merito.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2025.