Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29119 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29119 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 7485/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO.
-controricorrenti – avverso la sentenza n.859 della Commissione tributaria regionale della Liguria, pronunciata in data 3 aprile 2014, depositata in data 29 luglio 2014 e non notificata.
tributi
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ricorre con un unico motivo contro RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME e COGNOME NOME, che resistono con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria indicata in epigrafe, che ha rigettato gli appelli riuniti dell’ufficio contro le decisioni della Commissione tributaria provinciale di Genova, che avevano accolto i ricorsi dei contribuenti, ritenendo che gli avvisi di accertamento fossero stati erroneamente emessi e notificati nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dei soci, pur avendo ad oggetto il controllo della posizione fiscale per gli anni 2006 e 2007 della RAGIONE_SOCIALE e dei soci di quest’ultima.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del l’11 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
Il AVV_NOTAIO COGNOME ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Con l’unico motivo, l’RAGIONE_SOCIALE denunzia la violazione e falsa applicazione de ll’art.2498 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
La ricorrente deduce che la società nata dalla trasformazione conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione stessa, che fa semplicemente mutare l’organizzazione già esistente (Cass. 851/2000), la quale prosegue i rapporti processuali e sostanziali che ad essa fanno capo (Cass. 5963/2001) senza che si determini alcuna interruzione della vita sociale né l’estinzione della società. La
trasformazione, dunque, non comporta l’estinzione della società preesistente e la nascita di una nuova società: è la stessa società che continua a vivere in una veste giuridica rinnovata e che conserva i diritti e gli obblighi anteriori a tale operazione.
Ne consegue che l’avviso di accertamento afferente a un periodo di imposta anteriore alla trasformazione è correttamente notificato al legale rappresentante della società risultante dalla trasformazione stessa, non implicando, questa, alcun mutamento del soggetto passivo del rapporto tributario.
1.2. Il motivo è fondato e va accolto.
La presente controversia concerne una serie di avvisi di accertamento, emessi per gli anni di imposta 2006 e 2007 nei confronti della società, allora avente ragione sociale di società in accomandita semplice, nonché, ex art. 5 T.u.i.r, nei confronti dei singoli soci, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Gli atti impositivi sono il risultato di una verifica fiscale conclusasi con p.v.c. del 25.5.2010, che ha riguardato, in particolare, la documentazione bancaria e i rapporti commerciali della società RAGIONE_SOCIALE con la ditta individuale RAGIONE_SOCIALE. Successivamente all’emissione del p.v.c., in data 28.1.2010 la società RAGIONE_SOCIALE, il cui socio accomandante era la Sig.ra COGNOME NOME, si è trasformata in D.M.C. RAGIONE_SOCIALE, con legale rappresentante la stessa Sig.ra COGNOME NOME. In considerazione di tale trasformazione societaria, l’avviso di accertamento relativo alla società in accomandita semplice è stato notificato alla signora COGNOME NOME in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE Con distinti ricorsi davanti alla C.t.p. di Genova la società e i soci impugnavano gli atti impositivi lamentando, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che l’AVV_NOTAIO di accertamento era
stato emesso e notificato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME e dei due soci, mentre la verifica fiscale riguardava la preesistente società RAGIONE_SOCIALE
Inoltre, i ricorrenti eccepivano ulteriori profili di illegittimità degli accertamenti, sia di carattere formale che di carattere sostanziale.
La RAGIONE_SOCIALEt.r., con la sentenza impugnata, ha rigettato gli appelli riuniti dell’ufficio contro le decisioni della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, ritenendo il difetto di legittimazione passiva degli appellati, con il conseguente assorbimento di ogni altra questione.
Sul punto deve rilevarsi che l’art. 2498 cod. civ. dispone che <>.
Dunque, poiché a seguito del processo di trasformazione, si ha un trasferimento integrale dei rapporti giuridici preesistenti, la notificazione di un avviso che contesti fatti gestionali verificatisi ante trasformazione deve necessariamente e correttamente essere intestato e notificato al soggetto risultante dalla trasformazione, in quanto soggetto subentrato in tutti i diritti e obblighi anteriori alla trasformazione.
In termini è la sentenza di questa Corte n. 4510/1981 che, con principio non più sottoposto a rivisitazione, ha affermato che <>.
Successivamente, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui <> ( ex multis , Cass. n.7258/1990; n. 9569/2007; n.21961/2010; n.18373/2016; vedi anche Cass. n.25846/2014, richiamata nella conclusioni scritte del P.G. e relativa proprio alle pendenze fiscali di una S.RAGIONE_SOCIALEs.).
Ancora, con la sentenza n. 3269/2009, questa Corte ha ribadito che <>, ritenendo la validità della notifica di una cartella di pagamento indirizzata alla società con la denominazione anteriore alla trasformazione, purché non implicante una situazione d’incertezza sull’identificazione della parte stessa ; tale considerazione presuppone l’assunto che, in caso di trasformazione, la notifica vada fatta, di regola, al soggetto risultante dalla trasformazione.
Va ulteriormente precisato che, nel caso in esame, gli avvisi di accertamento nei confronti dei soci dipendono dalla imputazione per trasparenza dei redditi della società di persone, ex art.5 T.u.i.r., applicabile anche alle società in accomandita semplice, forma che la
società rivestiva negli anni oggetto di verifica fiscale.
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 11 ottobre 2023