Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26164 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26164 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25661/2018 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, in proprio ed in qualità di socio amministratore della ‘ RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME dei RAGIONE_SOCIALE NOME e NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, con sede in Caiazzo (CE), rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Curti (CE), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Caiazzo (CE), in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania l’1 febbraio 2018 , n. 838/27/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 settembre 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
ICI -IMU ACCERTAMENTO NOTIFICA AGLI EREDI DEL SOCIO DEFUNTO
1. COGNOME NOME, in proprio ed in qualità di socio amministratore della ‘ RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME dei RAGIONE_SOCIALE NOME e NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE ‘), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania l’1 febbraio 2018, n. 838/27/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. 10 notificato il 26 dicembre 2005 per omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2010 nella misura complessiva di € 42.639,00, con riguardo ad immobili ubicati nel Comune di Caiazzo (CE), ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Caiazzo (CE) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta il 4 ottobre 2016, n. 5700/10/2016, senza alcuna statuizione sulle spese giudiziali per la contumacia della parte vittoriosa.
2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario del contribuente -sul rilievo che: a) la morte del socio accomandatario NOME COGNOME non aveva determinato alcun fenomeno successorio in relazione alla ‘ RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE ‘ , che si era poi trasformata in società in nome collettivo sotto la ragione sociale ‘ RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME dei RAGIONE_SOCIALE NOME e NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE , con rogito notarile del 21 febbraio 2014, senza alcun coinvolgimento degli eredi del socio defunto nella trasmissione dei beni o delle partecipazioni sociali; b) l’atto im positivo era stato correttamente notificato ad uno dei soci amministratori della società trasformata; c) la base imponibile ai fini della liquidazione del tributo era stata correttamente determinata, essendo vaghe e generiche le contestazioni dell’appellante.
Il Comune di Caiazzo (CE) è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
1.1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di esaminare i motivi di appello in ordine alla nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di esaminare e motivare sui motivi di appello.
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2284 cod. civ. e 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare l’intrasmissibilità delle sanzioni amministrative agli eredi del socio defunto.
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con riferimento agli artt. 2284 cod. civ. e 8 del d.lgs . 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. , per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione carente, apparente o contraddittoria.
1.5 Con il quinto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che l ‘atto impositivo non conteneva alcuna
indicazione della rendita attribuita agli immobili appartenenti alla società trasformata.
Il primo motivo è inammissibile.
2.1 Anzitutto, vi è carenza di autosufficienza in relazione alla censura di omesso esame dei motivi di appello, che non sono stati trascritti né riprodotti in ricorso.
Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano ” nuove ” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 20 agosto 2015, n. 17049; Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30381; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2020, n. 15735; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29522; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35135; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, n. 39869; Cass., Sez. Trib., 23 dicembre 2022, n. 37753; Cass., Sez. 3^, 24 ottobre 2023, n. 29529; Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2024, n. 2316; Cass. Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11238).
Il collegio non ignora che un recente arresto di questa Corte ha mitigato il rigore della richiamata esegesi, affermando che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo il quale, ove si denunci la mancata pronuncia su motivi d’appello, è necessario che questi ultimi siano riportati nell’atto d’impugnazione, deve essere interpretato in maniera elastica, in conformità all’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte – oggi recepita dal nuovo testo
dell’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 27, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – dovendosi perciò ritenere che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l’individuazione nell’ambito dell’atto di appello (in termini: Cass., Sez. 1^, 2 maggio 2023, n. 11325). Ad ogni buon conto, il ricorrente neppure ha assolto l’onere così attenuato di allegazione.
2.2 Aggiungasi che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione diretto ad ottenere, riproponendo censure già svolte in sede di appello, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, giacché una decisione di accoglimento comporterebbe null’altro che la trattazione nel merito della causa da parte del giudice di appello (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 12 ottobre 2020, n. 21943; Cass., Sez. Trib., 12 ottobre 2022, n. 29798; Cass., Sez. Lav., 9 ottobre 2023, n. 28247; Cass., Sez. Trib., 12 dicembre 2024, n. 32182); Cass., Sez. Trib., 2 giugno 2025, n. 14794). Ciò in quanto il giudizio di appello è un giudizio di merito e non di legittimità e il giudice di appello ha l’onere di motivare a sua volta sulla domanda dell’appellante e non può certo annullare la sentenza per mancanza di motivazione Ma tale t rattazione nel merito c’è già stata nel giudizio di secondo grado.
Il secondo motivo è inammissibile.
3.1 In proposito, possono valere le medesime considerazioni svolte nello scrutinio del primo motivo. In questa sede, il ricorrente si è limitato ad indicare (in modo estremamente succinto) il tema generico dei singoli motivi di appello (pagina 5 del ricorso per cassazione), senza riprodurne il contenuto
censorio (sia pure in forma sintetica), precludendo così ogni eventuale sindacato del giudice di legittimità.
Il terzo motivo ed il quarto motivo -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza alla questione della trasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative in materia tributaria -sono inammissibili.
4.1 Anzitutto, vi è un improprio richiamo -almeno nella rubrica del quarto motivo all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per cui non rileva la preclusione della c.d. ‘ doppia conforme ‘.
4.2 Comunque, per il resto, l’ente impositore non ha fatto valere alcuna responsabilità degli eredi del socio accomandatario defunto per le sanzioni amministrative, avendo esercitato la pretesa impositiva nei confronti della società trasformata, che restava l’unica ed esclusiva proprietaria degli immobili soggetti a tassazione.
Difatti, in linea generale, è pacifico che, in tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento emesso e notificato nei confronti della società contribuente, nella forma risultante successivamente ad un’operazione di trasformazione societaria, è valido anche ove la verifica fiscale si riferisca a periodi ad essa antecedenti, poiché la trasformazione non comporta l’estinzione di un soggetto e la creazione di un altro, ma solo la modifica della struttura e dell’organizzazione dell’ente, lasciandone immutata l’identità soggettiva (Cass., Sez. Trib., 19 ottobre 2023, n. 29119).
A tal riguardo, la sentenza impugnata aveva correttamente evidenziato che « i cespiti tassati appartenevano nel 2010 alla RAGIONE_SOCIALE e che, a seguito della trasformazione del 2014, sono stati volturati alla RAGIONE_SOCIALE (cfr.
l’atto di trasformazione », per cui « a sproposito l’appellante richiama le vicende traslative iure successionis delle quote sociali della s.a.s. (quasi che titolare dei cespiti sociali sia stato il socio accomandatario) e, a maggior ragione, invano prospetta la propria estraneità ai cespiti tassati ed alle imposte di cui trattasi, considerato che la trasformazione non si traduce nell’estinzione di un soggetto giuridico e nella creazione di uno diverso, ma integra una mera mutazione formale di organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità, ragion per cui la società risultante dalla trasformazione non può rivendicare la qualità di terzo rispetto ai beni di pertinenza della società originaria (…) » .
4.3 Per cui, basta richiamarsi all’orientamento di questa Corte, secondo cui, in sede di legittimità, sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta , poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione, essendo estranee alla ratio decidendi della medesima (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 22 novembre 2010, n. 23635; Cass., Sez. 1^, 10 aprile 2018, n. 8755; Cass., Sez. 1^, 8 giugno 2022, n. 18429; Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2024, n. 11861; Cass., Sez. Trib., 2 giugno 2025, n. 14796).
Il quinto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
5.1 Anche qui vi è un improprio richiamo in rubrica all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per cui non rileva la preclusione della c.d. ‘ doppia conforme ‘.
5.2 Comunque, c’è carenza di autosufficienza sul contenuto dell’atto impositivo, non essendo possibile verificare se la
rendita fosse stata o meno assunta a elemento di determinazione della base imponibile.
Secondo l’orientamento costante di questa Corte, nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di un giudice tributario sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2004, n. 15867; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9630; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2021, n. 19395; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre 2021, n. 24247; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30215; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 29; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2023, n. 24547; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2025, n. 6259).
Nel caso di specie, in mancanza di trascrizione integrale dell’impugnato avviso di accertamento nel corpo del ricorso, nemmeno bastando la eventuale riproduzione di stralci sparsi ed isolati nell’illustrazione complessiva del motivo, che non consentono la ricostruzione dei passaggi rilevanti, non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto dell’atto impositivo rispetto a
quanto asserito dal contribuente; ciò comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone, appunto, la certa conoscenza del tenore dell’atto impositivo.
5.3 Ad ogni modo, la doglianza deve essere disattesa. Difatti, la sentenza impugnata dà atto che la base imponibile era stata determinata in base alle risultanze delle scritture contabili della società trasformata, in difetto di attribuzione di rendita, trattandosi di fabbricati classificabili in categoria D, ma non inseriti in catasto, ex art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Così, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI, prima dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, a decorrere dall’annualità di imposta 2007, ha abrogato gli artt. 5, comma 4, e 11, commi 1, 2 e 2bis , del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, i Comuni avevano il potere di determinare la base imponibile per gli immobili non iscritti in catasto, ma iscrivibili in categoria D, alla stregua del valore costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, risultante dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti indicati nell’art. 7 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come indicato dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero, in mancanza, in virtù della rendita presunta di cui all’art. 5, comma 4, dello stesso d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; successivamente all’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall’annualità di imposta 2007 residua in capo ai Comuni il potere di determinare la rendita degli opifici non iscritti in catasto esclusivamente sulla base del criterio di cui al citato art. 5, comma 3, del d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 504 (in termini: Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8358; Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2022, n. 21115; Cass., Sez. Trib., 19 febbraio 2025, n. 4314).
In definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’ inammissibilità o l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.
Ai sensi dell’ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
IL PRESIDENTE Dott. NOME COGNOME