Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11632 Anno 2024
Oggetto: Tributi Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE ALL’ESTERO – EFFETTO ESTINTIVO- ESCLUSIONE
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11632 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 10988 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 202 3, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica (PEC) dei
EMAIL difensori: AVV_NOTAIOEMAIL
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 246/2023, depositata in data 10 gennaio 2023, non notificata; e ricorso iscritto al numero 11741 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2023, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende;
NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica (PEC) dei difensori: EMAIL e EMAIL
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6643/13/2022, depositata in data 12 ottobre 2022, non notificata;
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto, per entrambi i suddetti procedimenti, il rigetto dei rispettivi ricorsi.
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1.Nel procedimento RG 10988/2023 , l’RAGIONE_SOCIALE, in persona de l Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione
della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 7874/12/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli di accoglimento del ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale, previo p.v.c. della G.d.F. di Napoli, l’Ufficio aveva contestato, per il 2015, maggiore Ires, Irap e Iva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, cessata per trasferimento della sede legale in Gran Bretagna, notificando l’atto impositivo anche a NOME COGNOME, quale amministratore di fatto ai sensi degli artt. 2495 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602/73.
2.In punto di diritto, la CTR ha affermato che, nella specie, mancava il presupposto impositivo costituito dalla estinzione e cancellazione della società di cui NOME COGNOME si assumeva amministratore di fatto, atteso che, essendo avvenuta la cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese non a seguito del compimento del procedimento di liquidazione dell’ente ma come conseguenza del trasferimento all’estero della sua sede sociale, non poteva considerarsi verificata l’estinzione dell’ente ai sensi dell’art. 2495 c.c. Il trasferimento della sede all’estero non determinava, in fatti, il venire meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comportava la cessazione dell’attività per cui quest’ultima rimaneva titolare RAGIONE_SOCIALE obbligazioni tributarie mantenendo la piena capacità sostanziale e processuale. Ne conseguiva l’inapplicabilità dell’art. 36 del d.P.R. n. 602/73 stante il permanere della società non essendo emersa prova dell’esistenza di un bilancio final e di liquidazione o della percezione di somme provenienti dalla società.
3.Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Con riguardo al procedimento NUMERO_DOCUMENTO, l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso affidato a un motivo avverso la sentenza della indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 9469/21/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l’atto
di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative per il 2015 notificato, ai sensi degli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 472/97, a quest’ultimo quale amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALEoriginante dall’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso, per il medesimo anno, nei confronti della detta società e notificato, ex artt. 2495 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602/73, anche al contribuente quale amministratore di fatto.
In punto di diritto, la CTR ha affermato che -premesso che l’atto di contestazione di sanzioni in questione era di stretta derivazione dall’avviso di accertamento (NUMERO_DOCUMENTO) emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e notificato, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602/73, anche a NOME COGNOME, quale amministratore di fatto della detta società -al momento della notifica dell’atto di contestazione al contribuente, la RAGIONE_SOCIALE aveva già trasferito la propria sede nel Regno Unito con cancellazione dal Registro RAGIONE_SOCIALE imprese, ma tale circostanza non determinava alcun effetto estintivo ex art. 2945 c.c. sicché rimanevano fermi la titolarità passiva RAGIONE_SOCIALE obbligazioni tributarie e la capacità della persona giuridica.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Con riguardo al procedimento RG 11741/2023, è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
8.La ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380 bis e 380 bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente va disposta la riunione al procedimento iscritto al nNUMERO_DOCUMENTO di quello portante il nNUMERO_DOCUMENTO, ai sensi dell’art. 274, cod. proc. civ., per connessione soggettiva e oggettiva, in base al principio AVV_NOTAIO secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto (Cass., Sez. U., 4 agosto 2010, n. 18050;
Cass., Sez. U., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27550). Nella fattispecie sussiste connessione soggettiva e oggettiva tra i ricorsi, trattandosi nel secondo procedimento di sanzione relativa ad avviso di accertamento oggetto del primo procedimento ed essendo la controversia relativa alle medesime parti.
2.Nel procedimento RG 10988/2023, con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2495 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602/73 per avere la CTR ritenuto che il trasferimento di RAGIONE_SOCIALE all’estero non coincideva con la sua cessazione, sebbene dovesse considerarsi cessata la società che aveva, come nella specie, fittiziamente trasferito all’estero la propria sede operativa e l’attività di impresa per sottrar si al pagamento dei debiti tributari s enza alcuna prosecuzione dell’attività sociale (essendo state, peraltro, le quote cedute ad altra società), con conseguente applicazione della responsabilità tributaria sussidiaria del contribuenteamministratore di fatto.
3. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2697, 2728 c.c. in combinato disposto con gli artt. 36 del d.P.R. n. 602/1973, per avere la CTR, in ogni caso, negato, nella specie, l’applicabilità alla fattispecie dell’ ipotesi di responsabilità sussidiaria degli amministratori violando la presunzione relativa legale disposta dal novellato art. 36 cit. nonché il principio di riparto dell’onere della prova facendolo gravare indebitamente sull’Uff icio in ordine alla circostanza che la società, nel periodo antecedente al trasferimento all’estero, avesse provveduto alla ripartizione degli utili o all’assegnazione di beni ai soci o che la RAGIONE_SOCIALE fosse stata escussa dall’Erario per l’adempimento de i debiti.
4. Nel procedimento RG 11741/2023, con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2495 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602/73 per avere la CTR ritenuto che il trasferimento di RAGIONE_SOCIALE all’estero non coincideva con la sua cessazione sebbene dovesse considerarsi cessata la società che aveva, come nella specie, fittiziamente trasferito all’estero la propria sede operativa e l’attività di impresa per sottrarsi al pagamento dei debiti tributari senza alcuna prosecuzione dell’attività soc iale
(essendo state, peraltro, le quote cedute ad altra società), con conseguente applicazione della responsabilità tributaria sussidiaria del contribuenteamministratore di fatto.
Il primo motivo del ricorso R.G. 10988/2023 – la cui trattazione assume carattere pregiudiziale afferendo all’impugnativa dell’avviso di accertamento – è infondato.
La cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese nell’ipotesi in cui la società trasferisca all ‘ estero la propria sede non implica la cessazione dell’attività sociale, come si desume agevolmente dagli artt. 2437 co. 1 I. c) e 2473, co. I, sicché, non venendo meno la società, neppure viene meno la sua legittimazione processuale ad agire o resistere in giudizio (Cass., sez. 3, n. 3375/2020; Cass. sez. 5, n. 41903 del 2021).
7. Pertanto, il trasferimento della sede sociale all’estero da parte della società non determina alcun effetto estintivo, ai sensi dell’art. 2945 c.c., sicché nell’ambito dei rapporti fiscali rimangono fermi sia la titolarità passiva RAGIONE_SOCIALE obbligazioni tributarie che la capacità della persona giuridica contribuente (Cass., sez. 5, 6 agosto 2020, n. 16775). Peraltro, per questa Corte la previsione dell’art. 10 l.fall., in forza della quale gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese ( fictio iuris della esistenza ‘temporanea’ in vita de lla società), non trova applicazione laddove la cancellazione di una società venga effettuata, non a compimento del procedimento di liquidazione dell’ente o a seguito del verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell’attività, ma in conseguenza del trasferimento all’estero della sede, e quindi sull’assunto che detta società continui l’esercizio dell’impresa, sia pure in un altro Stato, atteso che un siffatto trasferimento (almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi, sul punto, con i principi desumibili dalla legge italiana) non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita, come è agevolmente desumibile dal disposto degli articoli 2437, comma 1, lett. c) e 2473, comma 1, c.c. (Cass., sez. 1, 4 maggio 2018, n. 10793; Cass., sez.un., 11 marzo 2013, n. 5945).
8.Nella sentenza impugnata la RAGIONE_SOCIALE si è attenuta ai suddetti principi nell’affermare l’illegittimità della pretesa tributaria nei confronti di COGNOME NOME, quale amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE, non trovando, nella specie, applicazione gli artt. 2495 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602/73 attesa la mancanza del presupposto impositivo costituito dall’estinzione della società, ai sensi dell’art. 2495 c.c., nell’ipotesi in cui quest’ultima, come nella specie, abbia trasferito la propria sede sociale a ll’estero, con conseguente permanere dell’ente medesimo con piena capacità sostanziale e processuale.
L’infondatezza del primo motivo per le ragioni sopra indicate comporta l’assorbimento del secondo.
10.Il rigetto del primo motivo del ricorso RG 10988/2023, con passaggio in giudicato della sentenza di appello di conferma dell ‘illegittimità dell’avviso di accertamento notificato, ai sensi degli 2495 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602/73, nei confronti del contribuente quale amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE comporta l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse del riunito ricorso RG 11741/2023 afferente all’impugnativa dell’atto di contestazione di sanzioni relativo all’avviso di accertamento oggetto del procedimento RG 10988/2023 atteso che il legittimo esercizio del potere di adottare un atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni per violazioni tributarie presuppone che sia legittimamente adottato il prodromico atto di accertamento della violazione finanziaria, sicché l’atto impositivo, una volta annullato, non può che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare il potere dell’Amministrazione all’adozione di un successivo atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni che si fondi sulla medesima violazione finanziaria già accertata e ritenuta illegittima. Pertanto, l’accertamento, in via definitiva, dell’illegittimità del presupposto avviso di accertamento travolge l’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni (in tal senso, Cass. n. 24516/2015).
In conclusione, previa riunione del ricorso R.G. 11741/2023 a quello RG 10988/2023, va rigettato il primo motivo, assorbito il secondo, del ricorso RG 10988/2023 e dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso RG. 11741/2023.
In entrambi i procedimenti, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. « la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 » (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore de legato, in ragione della quale l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni -di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 -non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023).
Nel procedimento RG 11741/2023, stante la sostanziale conformità tra la proposta (opposta) e la presente decisione, la Corte stima equo fissare in euro 9.000,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. ed in euro 1.500,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.
15.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l ‘ art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).
PQM
La Corte riunisce al procedimento R.G. 10988/2023 quello R.G. 11741/2023;
con riferimento al procedimento R.G. 10988/2023, rigetta il primo motivo, assorbito il secondo; con riferimento al procedimento R.G. n. 11741/2023, dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso; per entrambi i procedimenti, condanna l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida
complessivamente in euro 18.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
con riguardo al procedimento R.G. n. 11741/2023, condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 9.000,00 in favore del controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 1.500,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Così deciso in Roma il 16 febbraio 2024