Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20178 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
IRPEG-IRES AVVISO E CARTELLA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14214/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in INDIRIZZO, INDIRIZZO, è domiciliata ex lege,
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE CENTRO MOLISE IN LIQUIDAZIONE, in persona del Commissario liquidatore rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso quest’ultimo all’indirizzo pec EMAIL,
-controricorrente –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. MOLISE, n. 209 del 2016, depositata il 18 aprile 2016 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
LRAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Campobasso che aveva accolto il ricorso spiegato dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento, e le pedisseque cartelle di pagamento , con le quali l’Ufficio aveva recuperato maggiori imposte relative agli anni 2001 e 2002.
L’Ufficio , in particolare, contestava all’ RAGIONE_SOCIALE l’omessa dichiarazione di redditi di fabbricati e l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE relative imposte.
La RAGIONE_SOCIALEt.RAGIONE_SOCIALE riteneva che l’RAGIONE_SOCIALE contribuente non fosse soggetta all’Ires per gli RAGIONE_SOCIALE presso i quali dispensava i propri servizi in quanto detti ultimi erano di proprietà, non della stessa, bensì di altri enti pubblici territoriali soggetti ad esenzione ex art. 5 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 60; rilevava che la Regione RAGIONE_SOCIALE, in attuazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, aveva iniziato il processo di trasferimento di alcuni RAGIONE_SOCIALE completandolo solo dopo il periodo di imposta di riferimento. Aggiungeva che l’assunto secondo il quale il patrimonio RAGIONE_SOCIALE Aziende Sanitarie fosse costituito anche dagli RAGIONE_SOCIALE «da trasferire» era priva di fondamento giuridico.
La controricorrente ha depositato memoria
Considerato che:
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione e falsa
applicazione dell’art. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, RAGIONE_SOCIALE artt. 1, 22 e ss., 40, 88, comma 2, 102 t.u.i.r., RAGIONE_SOCIALE artt. 65 e 66 legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dell’art. 26, comma, 4 legge reg. 14 maggio 1997, n. 11
Premesso che l’esenzione di cui all’art. 5 d.P.R. n. 601 del 1973 non si applica alle Aziende sanitarie, che la disposizione non è suscettibile di interpretazione estensiva, che le Aziende sanitarie hanno personalità giuridica autonoma, osserva che il presupposto dell’obbligazione tributaria non è dato dall’ effettivo trasferimento della proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma «dall a nozione del concetto di ‘ appartenenza» ‘ , riferito anche rispetto ai beni trasferiti o ancora da trasferire, che si specifica nella norma di cui all’art. 26 nel concetto di disponibilità ed utilizzazione effettiva».
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità per tardività dell’appello sollevata dalla controricorrente .
Quest’ultima assume che l’RAGIONE_SOCIALE non potrebbe valersi della sospensione del termine per impugnare previsto dall’art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017 in quanto la medesima opererebbe solo a favore del contribuente. In via subordinata chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale.
L’ interpretazione del controricorrente è contraria alla lettera della legge che prevede la sospensione del termine per impugnare senza alcuna distinzione tra le parti del giudizio. Deve escludersi, per altro, che la previsione di un termine simmetrico sia in violazione RAGIONE_SOCIALE art. 3 e 97 Cost., ove solo si consideri, come già chiarito da questa Corte, che la ratio della normativa invocata è proprio quella di favorire al massimo l’accesso all’istituto della definizione agevolata, evitando il più possibile, in tale ottica, di contrarre i termini a difesa (Cfr. Cass. 20/03/2024, n. 7510). Trattasi, pertanto, di istituto del tutto in linea
con i principi di buon andamento dell’Amministrazione e di tutela del diritto di difesa del contribuente.
Il motivo è infondato, in conformità all’orientamento di q uesta Corte, reso in analogo contenzioso, che si è consolidato in senso contra rio alla tesi prospettata dall’U fficio.
3.1. Ai sensi dell’art. 26 t.u.i.r. (nel testo applicabile ratione temporis ), i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli RAGIONE_SOCIALE a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto, o altro diritte reale, per il periodo di imposta in cui si è verificato il presupposto.
Il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta non è il possessore dei terreni o dei fabbricati, cioè colui che ne ha la disponibilità, in quanto tale, ma il possessore titolato ossia il possessore il cui potere di fatto sia basato sul diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Non ha fondamento l’assunto per cui gli RAGIONE_SOCIALE in questione, oggetto di tassazione, sarebbero divenuti già di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE per effetto del solo disposto del l’art. 5 d.lgs. n. 502 del 1992, che ne avrebbe attuato un trasferimento ex lege dal Comune. Ai sensi di detta norma il patrimonio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Aziende RAGIONE_SOCIALE è costituito da tutti i beni mobili ed RAGIONE_SOCIALE ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri Enti pubblici in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, i quali costituiscono titolo per la trascrizione.
La Corte ha chiarito che siffatta norma, dall’evidente natura programmatica e che determina per il futuro il patrimonio RAGIONE_SOCIALE Aziende sanitarie, includendo nelle stesso anche gli RAGIONE_SOCIALE trasferiti o da trasferire, non solo non prevede espressamente l’automatico trasferimento della stessa ma, al contrario, ne disciplina il definitivo trasferimento attraverso future leggi o provvedimenti amministrativi, i
quali, solo, costituiranno titolo per la trascrizione; in altre parole, come risulta dallo stesso tenore letterale della norma, per potersi ritenere perfezionato il trasferimento, è necessario l’intervento di una successiva legge o provvedimento amministrativo e solo successivamente si può procedere, per i conseguenti effetti, a trascrizione” (Cass. 31/03/2022, n. 10384, Cass. 06/08/2014, n. 17641 Cass. 16/04/2014, n. 8821)
E’ pacifico che nel caso di specie, il processo di trasferimento all’RAGIONE_SOCIALE, in attuazione del d.lgs. n. 502 del 1992, si è compiuto solo nel 2010.
3.2. A nessuna diversa conclusione può giungersi in ragione dell’art. 26 legge reg. 14 maggio 1997, n. 11.
La disposizione per quanto interessa prevede: «1. All’entrata in vigore della presente legge, le ASL di cui alla L.R. 6 aprile 1979, n. 12, sono RAGIONE_SOCIALE. 2. Le gestioni liquidatorie di cui alla L. 24 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 14, sono disciplinate con delibera della giunta regionale. 3. Le ASL di cui alla presente legge, allegato 1, subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalla ASL soppressa il cui ambito territoriale risulti in esso ricompreso. 4. Costituiscono elementi patrimoniali dell’ASL i beni RAGIONE_SOCIALE e i beni mobili registrati nonché gli altri beni mobili e le attrezzature già utilizzati o nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE ASL RAGIONE_SOCIALE. Entro il 30 giugno 1997 le ASL provvederanno ad una ricognizione di tali elementi patrimoniali al fine di consentire alla Regione, con atto formale, di ufficializzare il diritto di proprietà. Tale provvedimento regionale costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri RAGIONE_SOCIALEari».
La legge reg. n. 11 del 1997 è attuativa del citato d.lgs. n. 502 del 1992. L’ art. 26 di quest’ultima , come chiarito da questa Corte, riguarda il passaggio di beni «utilizzati» dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o «nella
disponibilità» RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alle RAGIONE_SOCIALE. Da esso non discende affatto l’attribuzione a dette ultime della proprietà di beni non già in proprietà RAGIONE_SOCIALE stesse (Cass. 31/03/2022, n. 10384).
Correttamente, pertanto la RAGIONE_SOCIALE, in linea con detti principi, a prescindere dall’effettivo godimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in questione, ha ritenuto che negli anni in contestazione, non sussistesse il presupposto impositivo in quanto l’RAGIONE_SOCIALE non era ancora divenuta proprietaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE oggetto di tassazione.
in conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’RAGIONE_SOCIALE a rifondere alla RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 200,00 per esborsi, euro 7.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15 per cento, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Roma, l’11 luglio 2024.