Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27041 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 27041 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25639/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende ex lege ;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TRENTO, SEZ.DIST. di BOLZANO, n. 9/2020, depositata il 27/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME. Sentito il pubblico ministero, il Sostituto procuratore generale
NOME COGNOME, che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto opposizione al decreto con il quale il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE gli ha ingiunto il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 211.600: con verbale di accertamento RAGIONE_SOCIALEa Guardia di finanza di Bolzano gli era stato contestato di avere trasferito personalmente dall’Italia alla Germania denaro contante di importo pari o superiore a euro 10.000 e di averlo versato in otto distinte occasioni sul conto corrente intestato alla moglie presso la filiale RAGIONE_SOCIALEa Deutsche Bank di Garmisch Partenkirchen per la somma complessiva di euro 609.000, senza farne dichiarazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe dogane, come prescritto dall’art. 3 del d.lgs. 195/2008.
Il Tribunale di Bolzano ha respinto l’opposizione.
La sentenza del Tribunale è stata impugnata da COGNOME. La Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha rigettato il gravame con la sentenza 27 gennaio 2020, n. 9.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ricorre per cassazione. Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il ricorso è articolato in dieci motivi, che riprendono censure già sottoposte al giudice d’appello.
Per motivi di priorità logica, si esaminano anzitutto il terzo e il quarto motivo, che denunciano:
il terzo, ‘violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 139 c.p.c., inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto poiché avvenuta in un
luogo (lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO) in nessun modo riferibile’ al ricorrente;
b) il quarto, ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 149 c.p.c., 3 e 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 890 del 1982, illegittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa sanzionatoria per inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto’, avvenuta senza seguire le modalità previste dal codice di procedura civile (in particolare, mancano la relazione di notificazione e l’indicazione RAGIONE_SOCIALE‘ufficio postale per mezzo del quale è stata spedita la copia al destinatario).
I motivi sono infondati. Si deduce l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto – ingiunzione opposto perché avvenuta in luogo ‘in nessun modo’ riferibile al ricorrente e perché posta in essere senza rispettare tutte le formalità prescritte. La giurisprudenza di questa Corte ha notevolmente ristretto l’ambito RAGIONE_SOCIALEa categoria RAGIONE_SOCIALEa inesistenza, configurabile, ‘in base ai principi di strumentalità RAGIONE_SOCIALEe forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale RAGIONE_SOCIALE‘atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal moRAGIONE_SOCIALEo legale nella categoria RAGIONE_SOCIALEa nullità’ (così Cass., sez. un., n. 14916/2016). In particolare, il luogo in cui la notificazione viene eseguita ‘non attiene agli elementi costitutivi essenziali RAGIONE_SOCIALE‘atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc , o per raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo, a seguito RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte intimata o in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notificazione’ (ancora Cass., sez. un., n. 14916/2016).
Nel caso in esame la notificazione è avvenuta presso l’AVV_NOTAIO al quale il ricorrente aveva conferito l’incarico di assisterlo in
relazione alle indagini RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria svolte in relazione alla medesima vicenda e lo stesso AVV_NOTAIO aveva firmato, ‘giusta delega’, il verbale di accertamento con cui era stato contestato l’illecito amministrativo (v. al riguardo le puntualizzazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, pag. 14), a soggetto quindi collegato col destinatario. Rispetto poi al mancato rispetto RAGIONE_SOCIALEe modalità prescritte dal codice di rito, la Corte d’appello sottolinea come la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza -ingiunzione possa essere effettuata anche da un funzionario RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, senza che questi sia vincolato alle modalità stabilite dal codice di rito (v. la giurisprudenza citata alle pagg. 16-19 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
In ogni caso, anche a volere ravvisare la sussistenza di vizi di tale notificazione, tali vizi andrebbero ricondotti alla categoria RAGIONE_SOCIALEa nullità e sono stati sanati, con efficacia ex tunc , per raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo RAGIONE_SOCIALE‘atto, a seguito RAGIONE_SOCIALEa tempestiva proposizione RAGIONE_SOCIALE‘opposizione da parte del ricorrente.
Il primo e il secondo motivo sono tra loro strettamente connessi:
con il primo motivo si denuncia ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d.lgs. 195/2008, carenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento oggettivo’ per avere la Corte d’appello ritenuto che sussistesse la fattispecie di cui all’art. 3 d.lgs. n. 195/2008 in assenza di qualunque presupposto, non avendo l’amministrazione che ne era onerata -dimostrato che le somme versate sul conto corrente RAGIONE_SOCIALEa moglie presso la Deutsche Bank in Germania fossero state trasportate dall’Italia dal ricorrente in otto occasioni, portando con sé, in ciascuna occasione, denaro contante di ammontare eccedente la somma di euro 10.000, senza dichiararlo all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe dogane;
il secondo motivo lamenta omesso esame di fatti decisivi, ‘funzionali alla dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento oggettivo RAGIONE_SOCIALEa condotta’ prevista dall’art. 3 del d.lgs. 195/2008,
ossia l’avere il ricorrente contestato il contenuto RAGIONE_SOCIALEe schede di identificazione e il non avere egli effettuato i versamenti contestati, essendo questi stati posti in essere da sua moglie.
I motivi sono inammissibili.
Il ricorrente, nel denunciare la violazione degli articoli che disciplinano il ragionamento presuntivo, in realtà contesta gli apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, i quali hanno fatto leva sugli elementi di prova ricavabili dalla documentazione bancaria acquisita in ordine ai versamenti di denaro eseguiti sul conto intestato alla moglie RAGIONE_SOCIALEo COGNOME, dalle dichiarazioni di quest’ultima e dalle schede di identificazione redatte dal personale RAGIONE_SOCIALEa Deutsche Bank. Come ha sottolineato il Pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, il ragionamento presuntivo, che ha portato alla conclusione che vi è stata esportazione di denaro contante di importo pari o superiore a euro 10.000 in otto occasioni, si fonda su questi fatti noti e, partendo da essi, su plausibili deduzioni logico-inferenziali (sui limiti e il contenuto del controllo in cassazione del ragionamento presuntivo seguito dal giudice di merito cfr., per tutte, Cass. n. 9054/2022).
Quanto all’omesso esame di fatti decisivi, non si denuncia la mancata considerazione di alcuni fatti, ma il mancato accoglimento da parte dei giudici di merito di contestazioni sollevate dal ricorrente rispetto alla valutazione di tali fatti (così, rispetto alle schede di identificazione redatte dal personale RAGIONE_SOCIALEa Deutsche Bank, la contestazione che i versamenti -diversamente da quanto in esse risultante -erano stati effettuati dalla moglie e non dal ricorrente, la negazione che la moglie avesse effettuato determinate dichiarazioni e che i movimenti di denaro fossero stati posti in essere così come ricostruiti nel processo).
3. Il quinto motivo denuncia ‘violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, commi 2 e 6, RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981, intervenuta estinzione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione di pagamento, decadenza del RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE dal potere sanzionatorio, omessa contestazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito valutario’.
Il motivo è infondato.
Ad avviso del ricorrente, essendo stato notificato -in data 11 maggio 2016 -il verbale RAGIONE_SOCIALE‘attività di accertamento RAGIONE_SOCIALEa violazione nei confronti del ricorrente, a partire da tale data avrebbe iniziato a decorrere il termine di novanta giorni, previsto dal secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981 ai fini RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALEa contestazione, che non è mai avvenuta, essendo stato direttamente emesso il decreto-ingiunzione. Il ricorrente non considera che il verbale notificato l’11 maggio 2016 era un verbale non solo di accertamento, ma anche di contestazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni (v. al riguardo le osservazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello alla pag. 21 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) e che -come precisa il Pubblico ministero -nessuna norma impedisce tale accorpamento: il richiamato art. 14, comma 2, invero, stabilisce solo il termine entro cui, una volta eseguito solo l’accertamento, debba essere notificata la contestazione, ma non afferma che tali atti devono per forza essere compiuti in tempi separati. In materia di violazioni valutarie, vi è poi l’art. 4 del d.lgs. 195/1998, il quale ai commi 2 e 3 prevede il potere accertativo RAGIONE_SOCIALEa Guardia di finanza e, al comma 4, ‘ai fini RAGIONE_SOCIALEa contestazione RAGIONE_SOCIALEe violazioni’, fa rinvio ‘ai commi 1, 2, 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 31 marzo 1988, n. 148′. Tali ultime disposizioni prevedono espressamente che la contestazione RAGIONE_SOCIALEe violazioni può avvenire contestualmente all’accertamento (comma 2) e, anzi che ciò deve avvenire in via preferenziale, nel senso che ‘l’atto di contestazione RAGIONE_SOCIALEe violazioni di norme valutarie punibili con sanzioni amministrative deve essere consegnato immediatamente all’interessato; quando la consegna immediata non è possibile, l’atto di contestazione deve essere notificato secondo quanto previsto dall’articolo 14 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689′ (comma 3).
4. Con il sesto motivo si contesta ”violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 8, comma 3 d.lgs. 195/2008′: quand’anche si ritenesse che la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘addebito sia stata effettuata contestualmente all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa violazione, l’obbligazione di pagamento si sarebbe comunque estinta, non essendo stato rispettato il termine di sette giorni previsto per la trasmissione dei verbali di contestazione dall’art. 4, comma 6 del d.lgs. 195/2008.
Il motivo è infondato: esso muove dal presupposto errato che l’art. 4, comma 6 del d.lgs. 195/2008 individuerebbe un termine perentorio, che andrebbe sommato a quello del successivo art. 8. L’art. 4, comma 6, stabilisce invece che ‘i verbali di contestazione …. sono trasmessi al RAGIONE_SOCIALE …. entro sette giorni dalla data di contestazione ai fini del procedimento sanzionatorio di cui al presente decreto.”; laddove l’art. 8 prevede che ‘nel termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione’ (comma 3) il RAGIONE_SOCIALE ‘determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione ingiunge il pagamento’ (comma 2). L’unico termine perentorio indicato dalla legge è pertanto quello RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, mentre quello RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 comma 6 è meramente ordinario. La perentorietà deve infatti essere prevista dalla legge oppure derivare dal sistema: nel caso in esame -come sottolinea il Pubblico ministero -non solo difetta la condizione espressa, ma anche quella sistematica, in quanto il potere sanzionatorio spetta al RAGIONE_SOCIALE, non a chi redige i verbali di accertamento e contestazione, per cui la decadenza è solo a carico del RAGIONE_SOCIALE e il relativo termine non può che decorrere dal momento in cui il RAGIONE_SOCIALE riceve gli atti (si vendano al riguardo Cass. n. 9521/2018 e Cass. n. 16204/2020).
Poiché nel caso in esame la ricezione è avvenuta il 4 luglio 2016, come risultante dagli atti ed accertato dai giudici di merito (vedi la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, pag. 24), ne consegue che
‘il termine perentorio di centottanta giorni’, l’unico appunto perentorio, è stato rispettato con la notificazione del decretoingiunzione il 23 novembre 2016.
Il settimo motivo lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, comma 1, RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sulla legge in generale e 3 del d.lgs. 195/2008, la corretta interpretazione del richiamato art. 3 depone per l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sanzione per carenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento oggettivo’, alla ‘luce di un ulteriore profilo’ che investe ‘la ratio sottesa alla disciplina normativa’, ossia la finalità di ‘bloccare il denaro di provenienza illecita e, di riflesso, il riciclaggio RAGIONE_SOCIALEo stesso’.
Il motivo è infondato. L’art. 3 del d.lgs. 195/2008 dispone al comma 1 che ‘chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe dogane; l’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete’. L’infrazione come ha sottolineato la giurisprudenza di questa Corte -‘ha carattere oggettivo e si perfeziona con la sola omissione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione all’ufficio doganale di confine, postulando, sotto il profilo soggettivo, unicamente un comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a fini illeciti, o non consapevole RAGIONE_SOCIALE‘illiceità del fatto’ (così Cass. n. 29236/2019; si veda anche Cass. n. 7313/2023).
L’ottavo, il nono e il decimo motivo contestano, richiamando distinti parametri, la determinazione del quantum RAGIONE_SOCIALEa sanzione:
l’ottavo lamenta nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ‘per violazione o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 118 disp. att. c.p.c., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., sussistenza di un’anomalia motivazionale’;
il nono denuncia ‘violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981, ingiustificata applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione
in misura superiore al minimo, richiesta di riduzione RAGIONE_SOCIALEa sanzione al minimo’;
il decimo motivo contesta, ai sensi del n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti: ‘i giudici hanno omesso di esaminare taluni fatti funzionali alla dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per accordare la riduzione al minimo RAGIONE_SOCIALEa sanzione’.
I motivi non possono essere accolti.
Anzitutto, la Corte d’appello ha specificamente motivato le ragioni del rigetto RAGIONE_SOCIALEa censura relativa al quantum RAGIONE_SOCIALEa sanzione (par. 9 RAGIONE_SOCIALEa sentenza). Non vi è certo violazione del ‘minimo costituzionale’ in tale motivazione, che dà conto da un lato RAGIONE_SOCIALEa ‘reiterazione RAGIONE_SOCIALEe condotte violative RAGIONE_SOCIALEa norma fiscale’ e dall’altro RAGIONE_SOCIALE‘ ‘importanza dei trasferimenti transfrontalieri di denaro contante’.
Quanto al nono motivo, si contesta il vizio di motivazione del decreto-ingiunzione, che avrebbe determinato la sanzione nella misura del 40 % ‘senza addurre alcuna motivazione sul punto’ ovvero senza fornire ‘nessuna motivazione in merito’ (pagg. 27 e 28 del ricorso), senza peraltro dire che fosse stata proposta opposizione con riguardo al difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di ingiunzione, né riportare il contenuto di tale censura. Sotto questo profilo, il motivo è generico e inammissibile. Va poi considerato che ‘nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione RAGIONE_SOCIALEa misure RAGIONE_SOCIALEe stesse, non è chiamato a controllare la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua
statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 1981′ (così Cass. n. 11481/2020).
Con il decimo motivo viene riproposta la precedente censura, ribadendo che vi erano i presupposti per l’applicazione del minimo RAGIONE_SOCIALEa sanzione. Si contesta il mancato esame di fatti storici, ma nella sostanza si lamenta la valutazione operata dal giudice di merito, dovendo secondo il ricorrente i fatti essere valutati in modo opposto a quanto ritenuto dal giudice: COGNOME ha infatti commesso ‘appena’ otto violazioni, con una ‘movimentazione di somme di denaro non consistente’ e così via. Si tratta appunto di valutazioni e giudizi di valore, peraltro difficilmente condivisibili, pensiamo alla somma di denaro trasferita, che ammontando a euro 609.000 è arduo definire ‘non consistente’.
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 7.500, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi dopo la