Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17400 Anno 2024
Oggetto: Tributi
ricorso straordinario al Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica- natura amministrativa del provvedimento decisorio ante novella ex lege n. 69/2009 – incompatibilità RAGIONE_SOCIALEa translatio iudicii
Civile Sent. Sez. 5 Num. 17400 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al numero n. 10388 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 202 3, proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO che l o rappresenta e difende;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al
contro
ricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il loro studio (RAGIONE_SOCIALE), in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 5007/13/2022, depositata in data 9 novembre 2022, non notificata;
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 13 giugno 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME di Nocera.
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito per il RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO e per la società controricorrente l’AVV_NOTAIO in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.Come risulta dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5007/13/2022, qui impugnata e dagli atti difensivi RAGIONE_SOCIALEe parti in causa: 1) RAGIONE_SOCIALE presentava al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe Attività Produttive (allora competente) istanza per il rilascio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione unica ex lege 55/2002 al fine di realizzare di una centrale elettrica a ciclo combinato nel Comune di Cassano allo Jonio; 2) successivamente la detta società comunicava l’intenzione di abbandonare l’iniziativa chiedendo contestualmente al RAGIONE_SOCIALE di essere esonerata dal pagamento del contributo (pari allo 0,5 per mille) dovuto per la valutazione di impatto ambientale (VIA); 3) l’istanza era respinta con una serie di note, l’ultima RAGIONE_SOCIALEe quali in data 16 settembre 2004, essendo, ad avviso del RAGIONE_SOCIALE, il contributo dovuto anche in caso di successiva rinuncia alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘opera; 4) avverso l’ultima nota del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE presentava ricorso straordinario al Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica che, con D.P.R. del 30 ottobre 2008, lo dichiarava inammissibile; 5) in data 29 maggio 2009, RAGIONE_SOCIALE ‘ riassumeva ‘ la causa dinanzi alla Commissione tributaria
provinciale di Genova che dichiarava la propria incompetenza per territorio; 6) la causa veniva trasferita alla CTP di Roma e iscritta a ruolo d’ufficio; con sentenza n. 12587, depositata il 23 maggio 2017, veniva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso straordinario originario; 7) la medesima causa veniva iscritta a ruolo una seconda volta, a seguito di atto di riassunzione RAGIONE_SOCIALEa società e la CTP di Roma, con sentenza n. 22209, depositata il 18 ottobre 2017, preso atto RAGIONE_SOCIALEa precedente sentenza, dichiarava il non luogo a provvedere sul ricorso; 8) avverso la sentenza n. 12587/2017, RAGIONE_SOCIALE presentava appello presso la CTR Lazio che, con sentenza 8848 depositata il 4 dicembre 2018, veniva accolto avendo la CTP di Roma illegittimamente operato una riassunzione d’ufficio del giudizio ; 9) non avendo la sentenza di appello indicato un termine per la riassunzione RAGIONE_SOCIALEa causa, RAGIONE_SOCIALE depositava istanza di correzione di errore materiale, chiedendo che il dispositivo di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello venisse integrato con la rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa alla CTP di Roma, istanza che veniva accolta con ordinanza del 14.5.2019; 10) la CTP di Roma, investita del riesame, disattese le eccezioni preliminari del RAGIONE_SOCIALE in ordine alla assunta tardività RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso straordinario , con sentenza n. 1410/33/2020, accoglieva il ricorso di RAGIONE_SOCIALE ritenendo che, stante il mancato versamento del contributo, il procedimento amministrativo per la VIA non era iniziato né avrebbe potuto iniziare per cui la richiesta di attivazione RAGIONE_SOCIALEa VIA era tamquam non esset ; 11) avverso la sentenza di primo grado, il RAGIONE_SOCIALE proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio che, con sentenza n. 5007/13/2022, veniva rigettato.
2.In punto di diritto, per quanto di interesse, il giudice di appello ha osservato che: 1) l’originario ricorso straordinario al Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica era da considerarsi tempestivo avendo RAGIONE_SOCIALE impugnato il provvedimento definitivo di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di esonero dal pagamento del contributo; 2) la translatio iudicii dinanzi alla CTP di Genovaapplicabile anche nell’ipotesi di ricorso straordinario al Capo RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO– era avvenuta nel termine di sei mesi dalla comunicazione alla società, in data 1° dicembre 2008, del decreto decisorio del ricorso; 3) l’eccezione relativa alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 5, del d.lgs. n.
546/92 per erronea impugnazione in appello RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 12587/2017 RAGIONE_SOCIALEa CTP di Roma in luogo RAGIONE_SOCIALEa sentenza successiva n. 22209/2017, era inammissibile in quanto proposta per la prima volta nell’atto di appello in esame; 4) nel merito, non era configurabile in capo alla società, l’obbligo di pagamento del contributo per l’attivazione RAGIONE_SOCIALEa VIA in presenza di successiva rinuncia alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘opera atteso che l’istruttoria tecnica non era stata formalmente avviata né avrebbe potuto esserlo in mancanza del pagamento del contributo medesimo; del resto, sotto il profilo sostanziale, il contributo risultava finalizzato esclusivamente a compensare i costi RAGIONE_SOCIALEe attività effettivamente svolte.
3.Avverso la sentenza di appello, il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
4.Resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE
5.Il RAGIONE_SOCIALE e la società contribuente hanno depositato rispettive memorie ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione di norme di legge processuali:
inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso straordinario al Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica – violazione degli artt. 8 del d.P.R. n. 1199 del 1971 e 7, comma 8, c.p.a. inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione di atto in materia tributaria con ricorso straordinario al P.d.R. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 del d.lgs. n. 546/92 per tardività RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione di atto in materia tributaria . In particolare, ad avviso del RAGIONE_SOCIALE, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto tempestivo il ricorso straordinario al P.d.R. rispetto all ‘ultima nota del 16.9.2004 sebbene la società avesse omesso di impugnare le due note precedenti (del 17.4.2003 e del 18.3.2004) con le quali il RAGIONE_SOCIALE aveva già ribadito la doverosità del contributo per la sua natura tributaria; peraltro -come confermava il decreto del P.d.R. (in accordo con il parere del Consiglio di stato) di inammissibilità del ricorso (e non dichiarativo del difetto di giurisdizione) -il diniego del 16 settembre 2024 che
riconosceva natura tributaria al contributo avrebbe dovuto essere impugnato con ricorso dinanzi al giudice tributario entro sessanta giorni dalla conoscenza legale RAGIONE_SOCIALEo stesso -violazione eccepita nei gradi di merito e comunque rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo – e non già con il rimedio inidoneo (119 giorni dopo) del ricorso straordinario al P.d.R;
b) irricevibilità del ricorso per tardività RAGIONE_SOCIALEa riassunzione davanti al giudice tributario Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 50 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis e/o RAGIONE_SOCIALE‘art. 59 RAGIONE_SOCIALEa legge 69/2009 per avere la CTR ritenuto ammissibile e tempestiva la ‘ riassunzione ‘ a cura RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALEa causa dinanzi alla CTP di Genova a seguito RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso straordinario al Capo RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO con DPR del 30.10.2008 – sebbene: 1) la translatio iudiciiintrodotta nell’ordinamento dalla Corte costituzionale con la sentenza additiva n. 77/2007- non potesse operare in forza del decreto decisorio del P.d.R. avente ante riforma ex lege 69/2009, applicabile soltanto ai giudizi instaurati dal 4 luglio 2009 – natura di mero provvedimento amministrativo, per cui l’anomalo ‘atto di riassunzione’ notificato il 29.5.2009 non faceva salvi ‘gli effetti processuali RAGIONE_SOCIALEa domanda o riginaria’, valendo al più come ricorso autonomo, manifestamente tardivo per violazione del termine ex art. 21 del d.lgs. n. 546/92; 2) anche ammettendo la translatio iudicii dal procedimento di ricorso straordinario al Capo RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO al giudice tributario, fosse decorso il termine (massimo di sei mesi) per la riassunzione essendo stata effettuata il 29 maggio 2009 a fronte del deposito del decreto in data 30.10.2008;
c) violazione RAGIONE_SOCIALEe norme in materia di rimessione in termini RAGIONE_SOCIALEa parte che sia incorsa in una decadenza, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 184 -bis c.p.c. abrogato dalla legge n. 69/09 (oggi art. 153, comma 2 c.p.c.) non risultando agli atti di causa una richiesta d a parte di RAGIONE_SOCIALE di rimessione in termini per l’impugnativa tardivamente proposta previo riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa scusabilità del l’ errore.
2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 5, comma 5, del d.lgs.
546/92 e 307, comma 4 c.p.c . post riforma ex lege 69/2009, per avere la CTR ritenuto tardiva l’eccezione sollevata dal RAGIONE_SOCIALE relativamente alla erronea impugnazione in appello RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa CTP di Roma n. 12587/17 (emessa nel giudizio irritualmente riassunto) in luogo RAGIONE_SOCIALEa seconda sentenza n. 22209/20 17 di ‘non luogo a provvedere’ (conclusiva del giudizio ritualmente riassunto) sebbene fosse rilevabile d’ufficio l’ avvenuta estinzione del giudizio ritualmente riassunto a istanza di parte.
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. per avere la CTR affermato la non debenza del contributo per la VIA stante il mancato avvio RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria tecnica sebbene risultasse incontestato dagli atti di causa (comunicazioni intercorse tra la società e il RAGIONE_SOCIALE tra il 2002 e il 2004, documentazione presentata ai fini del parere di VIA etc.) l’avviamento del procedimento amministrativo anteriormente alla rinuncia al progetto e la ricostruzione dei fatti emergesse in base allo scambio di note RAGIONE_SOCIALEe parti.
Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 36 del d.lgs. n. 546/92, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per avere la CTR rigettato nel merito l’appello del RAGIONE_SOCIALE con una motivazione apparente e in parte contraddittoria, aderendo acriticamente alle tesi difensive RAGIONE_SOCIALEa società senza una adeguata disamina RAGIONE_SOCIALEa produzione documentale del RAGIONE_SOCIALE.
Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 136/99 per avere la CTR ritenuto non dovuto il contributo per la VIA in quanto, dal punto di vista sostanziale, risultava finalizzato esclusivamente a compensare i costi RAGIONE_SOCIALEe attività effettivamente svolte, sebbene detto contributo (ex art. 27 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 136 del 1999, disposizione abrogata dall’art. 48, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 152/2006 e di fatto ripri stinata dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 4 del 2008 che ha abrogato gli artt. 37-52 del d.lgs. n. 152/2006 ) costituisse un’entrata di carattere tributario (SU, ordinanza n. 8955/07), in particolare una ‘tassa’,
dovuta per il solo fatto del verificarsi del presupposto stabilito ex lege (richiesta del servizio da parte del ‘ committente il progetto ‘ con valore RAGIONE_SOCIALEe opere superiore a cinque milioni di euro) e, dunque, non collocata a ll’interno di un quadro di corrispettività sinallagmatica.
6.Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità , ex art. 366 comma 1, n.n. 3 e 4 c.p.c. del primo motivo di ricorso per difetto dei requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata; in particolare, quanto alla denunciata formulazione cumulativa di plurime assunte violazioni di legge, va osservato che il RAGIONE_SOCIALE, pur prospettando con lo stesso mezzo diverse violazioni di legge, argomenta chiaramente, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa formulazione unitaria del motivo, i vari profili di censura. Quanto alla eccepita mancata attinenza RAGIONE_SOCIALEe formulate censure a statuizioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata trattandosi, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, di presunti errori/vizi contenuti nelle pronunce rese nelle fasi precedenti al grado di appello, va rilevato che le diverse sub censure del primo motivo di ricorso aggrediscono puntualmente, denunciando vizi di violazione di legge, le statuizioni RAGIONE_SOCIALEa CTR in ordine al superamento RAGIONE_SOCIALEe eccezioni pregiudiziali di carattere processuale (sia con riguardo all’ assunta inammissibilità del ricorso straordinario al P.d.R. per intempestività RAGIONE_SOCIALEo stesso che con riguardo all’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa translatio iudicii nell’ipotesi di ricorso straordinario e comunque alla tardività RAGIONE_SOCIALE‘atto di riassunzione).
7.Va, altresì, disattesa l’eccezione di inammissibilità del primo per difetto del requisito di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. palesandosi quest’ultimo autosufficiente in quanto sviluppa una sintesi chiara RAGIONE_SOCIALE‘intera vicenda processuale e mette in luce le ragioni a sostegno RAGIONE_SOCIALEo stesso, con espressa menzione degli atti processuali su cui si fonda.
8. Priva di pregio è l’ulteriore eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso in quanto, pur denunciando asserite violazioni di legge, si risolverebbe nella sostanza in un vizio di motivazione con applicazione RAGIONE_SOCIALEa c.d. doppia conforme. Invero, diversamente da quanto assunto dalla controricorrente, il
RAGIONE_SOCIALE, lungi dal contestare la ricostruzione in fatto operata in sentenza, denuncia la violazione di norme processuali, sotto diversi profili, ivi puntualmente indicati.
9. Infine, infondata è l’ulteriore eccezione di inammissibilità per essersi formato sulle questioni pregiudiziali in rito rigettate (espressamente o implicitamente sia dalla CTP di Roma che dalla CTR del Lazio che avevano accolto nel merito le domande di RAGIONE_SOCIALE) il giudicato interno, non essendo state le stesse oggetto di specifici mezzi impugnatori e restandone dunque precluso l’esame, pur trattandosi di questioni rilevabili d’ufficio. Sul punto, diversamente da quanto prospettato dalla società contribuente, avuto riguardo al ricorso, alla sentenza impugnata e agli atti dei gradi di merito allegati al controricorso, il RAGIONE_SOCIALE risulta avere eccepito (nelle controdeduzioni in primo grado del 9 luglio 2009 e del 23.12.2019 nonché in appello) l’inammissibilità del ricorso originario: 1) per irricevibilità RAGIONE_SOCIALEo stesso per tardività ex art. 21 del d.lgs. n. 546/92 atteso il mancato rispetto del termine per l’impugnazione del provvedimento ministeriale di sessanta giorni dalla conoscenza legale RAGIONE_SOCIALEo stesso, asseritamente manifestamente violato anche a volere configurare l’atto di rias sunzione come ricorso nuovo e autonomo non essendo compatibile la translatio iudicii con la natura di mero provvedimento amministrativo del decreto decisorio del ricorso straordinario; 2) per tardività, sotto altro profilo, per avere RAGIONE_SOCIALE impugnato la nota del 16.9.2004 quale provvedimento meramente confermativo RAGIONE_SOCIALEe precedenti determinazioni assunte dalla competente Direzione AVV_NOTAIO per la Salvaguardia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 17 aprile 2003 e del 18 marzo 2004 . In particolare, nell’atto di appello, il RAGIONE_SOCIALE – evidenziando come la CTP di Roma nella sentenza n. 1410/3/2020 avesse esaminato solo una RAGIONE_SOCIALEe eccezioni pregiudiziali in rito sollevate dall’Amministrazione e , in particolare, quella con la quale era stata dedotta la non impugnabilità RAGIONE_SOCIALEa nota meramente confermativa del 16.9.2004- ha ribadito le eccezioni di tardività del ricorso originario ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992, ex art. 50 c.p.c. nella versione vigente ratione temporis (e ex art. 59 L. 69/2009).
10.Il primo motivo è fondato quanto ai profili a) e b) nei termini di seguito indicati.
11.In punto di fatto, RAGIONE_SOCIALE proponeva in data 13.1.2005, avverso l’ultima nota del RAGIONE_SOCIALE del 16.9.2004 (con la quale veniva rigettata la richiesta di esonero dal pagamento del contributo previsto dall’art. 27 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 136/99 inerente alla procedura VIA) ricorso straordinario al Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica che, con d.P.R. del 30.10.2008, adottato sulla base del parere del Consiglio di AVV_NOTAIO, veniva dichiarato inammissibile. In particolare, secondo il parere del Consiglio di AVV_NOTAIO (trascritto in ricorso, pagg. 45): ‘ Il provvedimento impugnato concerne, infatti, l’assolvimento di un onere tributario e, come tale, è rimesso alla cognizione RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria e non può, pertanto, essere ritenuto ammissibile il rimedio del ricorso straordinario al Capo RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di questo Consiglio (v. Sez. III 1495/93, 1489/94, 567/96, 703/97) ‘.
12.Nella sentenza impugnata, la CTR, rigettando le eccezioni pregiudiziali di carattere processuale, ha ritenuto, da un lato, ‘tempestivo’ l’originario ricorso al Capo RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO, avendo RAGIONE_SOCIALE impugnato il provvedimento definitivo di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di esonero dal pagamento del contributo, e, dall’altro, ammissibile la translatio iudicii (e tempestivo l’atto di riassunzione) davanti alla CTP di Genova anche nell’ipotesi di ricorso straordinario al Capo RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO , con salvaguardia del decorso dei termini per l’impugnazione.
13.Sulla natura giuridica del contributo in questione si è pronunciata anche questa Corte a sezioni unite – adita con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione – con la sentenza n. 8955 del 16.4.2007 chiarendo che spetta alle Commissioni tributarie la giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti il pagamento del contributo previsto dall’art. 27 RAGIONE_SOCIALEa legge 30 aprile 1999, n. 136 (abrogato dall’art. 48, comma primo, lettera d), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e sostituito dalla tariffa prevista dall’art. 49, comma secondo, del medesimo decreto legislativo) da parte dei privati che abbiano richiesto la valutazione di impatto ambientale (nella specie, finalizzata al rilascio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione alla
realizzazione di un impianto di generazione di energia elettrica): esse, infatti, oltre ad avere per oggetto una prestazione che, in quanto imposta dallo AVV_NOTAIO in stretta correlazione con l’espletamento di funzioni pubbliche che riguardano specificamente l’obbligato nell’ambito di uno scambio di utilità non avente carattere sinallagmatico, è qualificabile come tassa, non possono ritenersi devolute alla giurisdizione amministrativa, non afferendo ad un rapporto di concessione e non implicando un sindacato sulla legittimità di un provvedimento amministrativo, in quanto l’obbligo di pagamento sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla RAGIONE_SOCIALE. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il “quantum” del corrispettivo dovuto.
14.Quanto alla natura giuridica del provvedimento decisorio del ricorso straordinario al Capo RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO questa Corte ne ha riconosciuto la valenza giurisdizionale solo a seguito del mutamento del quadro normativo in forza RAGIONE_SOCIALEa riforma operata con la legge n. 69/2009 (e dunque con riguardo ai giudizi instaurati a partire dal 4 luglio 2009).
15.In particolare, ante novella ex lege n. 69/2009, si è esclusa la natura giurisdizionale dei decreti presidenziali che decidono i ricorsi straordinari in quanto – premesso che requisito indefettibile dei procedimenti giurisdizionali, anche alla stregua di quanto stabilito dall’art. 111 Cost. così come riformulato dall’art. 1, legge Cost. 23 novembre 1999, n. 2, è che “il procedimento si svolga davanti ad un giudice terzo e imparziale” -nel caso del ricorso al P. d.R. ‘ il procedimento ha invece per protagonista un’autorità amministrativa che … non è neppure vincolata in modo assoluto dal parere espresso dal Consiglio di AVV_NOTAIO, e può quindi risolvere la controversia secondo criteri diversi da quelli risultanti “dalla pura e semplice applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto “, che rappresentano l’aspetto caratterizzante RAGIONE_SOCIALEe decisioni adottate in sede giudiziaria (art. 101, secondo comma, Cost.)’ (Cass. S .U. n. 1012 del 2002; in senso conforme, v. anche, ex multis, Consiglio di AVV_NOTAIO, sez. VI, n. 1440 del 2008; sez. IV, n. 2320 del 2007; sez. V, n. 641 del 2007; C.d.S., in sede giurisdizionale, Adunanza
Plenaria, sentenze n. 11 e n. 12 del 2024). In particolare, le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, hanno escluso l’ottemperabilità RAGIONE_SOCIALEe decisioni rese su ricorso straordinario e la loro ricorribilità per motivi di giurisdizione (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 3141 del 1953, n. 15978 del 2001). Anche la Corte costituzionale ha costantemente ritenuto che, ‘ nel regime anteriore alle riforme introdotte dalla legge n. 69 del 2009 e dal codice del processo amministrativo approvato con il d.lgs. n. 104 del 2010, il ricorso straordinario al Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica avesse natura amministrativa, anche se peculiare, trattandosi di un rimedio diretto ad assicurare la risoluzione non giurisdizionale di una controversia in sede amministrativa. In quel contesto era dunque da escludere che la conclusione del relativo procedimento amministrativo presentasse la natura o gli effetti degli atti di tipo giurisdizionale ‘ ( ex plurimis , sentenze n. 254 del 2004 e n. 298 del 1986, ordinanze n. 357 del 2004, n. 301 e n. 56 del 2001; n. 24 del 2018).
16.Questo orientamento è stato superato a seguito RAGIONE_SOCIALEa novella ex lege n. 69/2009, essendo ormai univoca la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che il decreto presidenziale emesso, su conforme parere del Consiglio di AVV_NOTAIO, nel procedimento per ricorso straordinario, ha ” natura sostanziale di decisione di giustizia e quindi natura sostanziale giurisdizionale ‘ . Vi è esercizio RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione nel contenuto espresso dal parere del Consiglio di AVV_NOTAIO che, in posizione di terzietà e di indipendenza e nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe regole del contraddittorio, opera una verifica di legittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato con ricorso (straordinario) di una parte e senza l’opposizione (e quindi con il consenso) di ogni altra parte intimata, le quali tutte così optano per un procedimento più rapido e snello, privo del doppio grado di giurisdizione, per accedere direttamente -e quindi ‘per saltum’- al controllo di legittimità del Consiglio di AVV_NOTAIO” (Cass. SU, 23464/2012; nello stesso senso, Cass. SU n. 10414 del 2014; Cass. SU n. 19786 del 2015). E’ , dunque, univoco il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa natura di ‘ rimedio giustiziale amministrativo ‘ alla decisione del ricorso straordinario al Capo RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO, dotato di caratteristiche strutturali e funzionali in parte assimilabili a quelle tipiche del processo amministrativo – v. Cass., S.U., 6
settembre 2013 n. 20569, Cass., S.U., 14 maggio 2014, n. 10414, Cass., S.U., 19 dicembre 2012, n. 23464, Cons. AVV_NOTAIO, Ad. plen., 6 maggio 2013, n. 9 -, anche in relazione ai poteri ivi conferiti al Consiglio di AVV_NOTAIO di sollevare questione di legittimità costituzionale e rinvio pregiudiziale alla Corte UE – cfr., per altro verso, Corte cost., Corte cost. n. 73/2014, Corte cost. n. 265/2013 e Corte giust. CE, 16 ottobre 1997, C-69/96 a C79/96, Garofalo e a. In particolare, si è affermato che, a parte l’indicazione lessicale RAGIONE_SOCIALE‘art. 69 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 69/2009, specificamente dedicato al ricorso straordinario che, nel titolo RAGIONE_SOCIALE‘articolo, viene qualificato rimedio “giustiziale” contro la pubblica amministrazione -« due sono i cambiamenti di rilievo sistematico introdotti dalla normativa del 2009. Il parere del Consiglio di AVV_NOTAIO diviene vincolante, perché il decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica deve essere adottato su proposta del Ministro competente “conforme” al parere del Consiglio di AVV_NOTAIO, mentre in precedenza era possibile una decisione in senso difforme rispetto al parere, previa delibera del consiglio dei ministri. Inoltre, è stata espressamente prevista la possibilità per il Consiglio di AVV_NOTAIO di sollevare, in occasione RAGIONE_SOCIALE‘espressione del suo parere, questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa normativa da applicare. 31. Secondo un giudizio ormai largamente condiviso e consolidato queste due modifiche hanno rimosso gli ostacoli più consistenti all’affermazione RAGIONE_SOCIALEa natura giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE‘atto. In particolare, il parere assolutamente vincolante rende il decreto meramente dichiarativo di un giudizio formulato da un organo giurisdizionale in modo compiuto e definitivo. La possibilità per il Consiglio di AVV_NOTAIO, in sede di parere nella procedura per ricorso straordinario, di sollevare questione di costituzionalità è stata giudicata dalla Corte costituzionale (Corte cost, 2 aprile 2014, n. 73) “coerente con i criteri posti dall’art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ai sensi del quale la questione di legittimità costituzionale deve essere rilevata o sollevata ‘nel corso di un giudizio’ e deve essere ritenuta non manifestamente infondata da parte di un `giudice”. 32. Il codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) in più disposizioni si occupa del ricorso straordinario. 33. L’art. 7 del c.p.a. definisce il perimetro RAGIONE_SOCIALEe controversie devolute alla giurisdizione amministrativa ed, all’ultimo comma,
precisa che il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. In questo modo il codice riduce l’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘istituto, escludendo ogni possibilità di intervento in sfere di competenza RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione ordinaria » (Cass. SU n. 19786 del 2015). In merito si è espressa anche la Corte costituzionale, secondo cui: « le ricordate modifiche hanno trasformato il ricorso straordinario da antico ricorso amministrativo «in un rimedio giustizi ale sostanzialmente assimilabile ad un ‘giudizio’, quantomeno ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge cost. n. 1 del 1948 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 87 del 1953», sicché l’istituto ha perso la propria «connotazione puramente amministrativa ed ha assunto la qualità di rimedio giustiziale amministrativo, con caratteristiche strutturali e funzionali in parte assimilabili a quelle tipiche del processo amministrativo» (sentenza n. 73 del 2014). Non si può tuttavia ritenere che tale trasformazione abbia efficacia retroattiva, nel senso di incidere sulla natura e sulla portata RAGIONE_SOCIALEe decisioni di ricorsi straordinari già prese in precedenza, le quali continuano a presentare la natura e la forza (non di giudicato) che l’ordinamento conferiva ad esse nel momento in cui furono assunte, come hanno conformemente concluso sia l’adunanza plenaria del Consiglio di AVV_NOTAIO (nell’ordinanza che ha sollevato la presente questione) che le sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione (sentenza 6 settembre 2013, n. 20569) » (Corte Costituzionale, sentenza n. 24 del 2018).
17.Nel quadro normativo, come modificato dalla novella ex lege n. 69/2009, queste Sezioni Unite non dubitano, pertanto, RAGIONE_SOCIALEa natura sostanzialmente giurisdizionale RAGIONE_SOCIALEa decisione adottata in seno al ricorso straordinario al Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica né RAGIONE_SOCIALEa applicabilità, in caso di pronunzia di inammissibilità fondata sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, del principio RAGIONE_SOCIALEa ” translatio iudicii “- introdotto, dapprima su base giurisprudenziale (Cass., S.U., 22 febbraio 2007, n. 4109, Corte cost. 12 marzo 2007 n. 77) e, poi, dagli artt. 59 L. n. 69/2009 e 11 d.lgs. n. 104/2010 – secondo il quale, allorquando viene declinata la giurisdizione e affermata quella di un altro giudice, il processo può proseguire innanzi al giudice fornito di giurisdizione, fatti salvi gli
effetti processuali e sostanziali RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta davanti al giudice incompetente giurisdizionalmente (Cass. S.U. n. 3333 del 2019).
18. Ne consegue, avuto riguardo alla rilevanza, nella specie, RAGIONE_SOCIALEa questione RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica del provvedimento decisorio del ricorso straordinario al Capo RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO, ante novella ex lege 69/2009, l’enunciazione del seguente principio di diritto: « Nel regime anteriore alle riforme introdotte dalla legge n. 69 del 2009, il decreto che provvede sul ricorso straordinario al Capo RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO, pur ponendosi al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘ordine gerarchico RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione e su un piano alternativo rispetto alla tutela giurisdizionale, ha natura amministrativa; ne consegue l’inapplicabilità , in caso di pronunzia di inammissibilità fondata sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, del principio RAGIONE_SOCIALEa ” translatio iudicii “».
19.Nella sentenza impugnata la CTR non si è attenuta al suddetto principio nel decidere nel merito del gravame, ritenendo: 1) ‘ tempestivo ‘ l’originario ricorso straordinario al P.d.R. (limitandosi sul punto ad osservare che ‘ la società RAGIONE_SOCIALE aveva impugnato un provvedimento definitivo di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di esonero dal pagamento del contributo emesso a seguito di una rinnovata istruttoria contenente per la prima volta l’ordine di provvedere al pagamento e un’espressa statuizione in merito all’impugnabilità RAGIONE_SOCIALEo stesso ‘ e rigettando implicitamente l’altra censura, ribadita in sede di appello, di irricevibilità del ricorso originario per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 del d.lgs. n. 546/92 ) sebbene lo stesso fosse stato proposto pacificamente in data 13.1.2005 (v. anche controricorso pag. 5) avverso la nota del 16.9.2004, in violazione del termine di sessanta giorni dalla conoscenza legale RAGIONE_SOCIALEa detta nota (art. 21 del d.lgs. 546/92) avuto riguardo alla natura tributaria del contributo in questione; 2) ammissibile la translatio iudicii davanti alla CTP di Genova benché, nella specie, non rivestendo natura giurisdizionale il decreto decisorio del P.d.R. del 30.10.2008 (ante novella ex lege n. 69/2009), non potessero essere fatti salvi gli effetti processuali RAGIONE_SOCIALEa domanda originaria, potendo tutt’al più ‘l’atto di riassunzione’ del 29 maggio
2009 valere come atto nuovo e autonomo, ugualmente manifestamente tardivo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 cit.
20. L’accoglimento del primo motivo con riguardo ai punti a) e b) nei termini indicati in motivazione implica l’assorbimento dei restanti.
21.In conclusione, va accolto il primo motivo con riguardo ai punti a) e b) nei termini indicati in motivazione, assorbiti i restanti con cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, con declaratoria di inammissibilità del ricorso originario in riassunzione.
22.Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito tra le parti, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno liquidate, in base al principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, come in dispositivo.
PQ.M.
La Corte accoglie il primo motivo con riguardo ai punti a) e b) nei termini indicati in motivazione; assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario in riassunzione. Compensa le spese dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 7.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2024