Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7163 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7163 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5878/2024 R.G. proposto da ,
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , entrambe rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA n. 2550/2023 depositata il 22 agosto 2023;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per la declaratoria di
cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere in ordine al primo e al secondo motivo di ricorso e per il rigetto del terzo;
uditi per la ricorrente l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME AVV_NOTAIO e per le controricorrenti l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Nell’anno 2018 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conduceva una verifica fiscale nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed esercente attività di vendita e installazione di apparecchiature medicali diagnostiche, nonché di fornitura di servizi di assistenza tecnica e manutenzione prevalentemente in favore di ospedali e cliniche private aventi sede in RAGIONE_SOCIALE.
La prefata società, fiscalmente residente in Francia e appartenente al gruppo multinazionale RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), era interamente controllata dalla RAGIONE_SOCIALE, a sua volta controllata dalla RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE.
All’esito di tale verifica l’Ufficio emetteva nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aderenti al regime fiscale del consolidato nazionale nella rispettiva veste di consolidata e di consolidante, tre distinti avvisi di accertamento relativi agli anni 2013, 2014 e 2015 con i quali, previa rideterminazione del reddito complessivo globale risultante dalle dichiarazioni presentate dalla società controllante ai sensi dell’art. 122 del t.u.i.r., venivano operate le corrispondenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES e irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.
Lo stesso Ufficio notificava, inoltre, alla sola RAGIONE_SOCIALE altri tre avvisi di accertamento mediante i quali, in relazione al medesimo triennio innanzi indicato, si procedeva alla rettifica del valore
RAGIONE_SOCIALE produzione netta dalla stessa dichiarato ai fini dell’IRAP, alla determinazione RAGIONE_SOCIALE conseguente maggior imposta dovuta e all’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni correlate.
Con tutti gli atti impositivi in questione erano mossi due distinti rilievi nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
4.1 Con il primo, prospettante la violazione dell’art. 172, comma 2, del t.u.i.r., dell’art. 6 del d.lgs. n. 358 del 1997 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, veniva disconosciuta la deducibilità ai fini dell’IRES e dell’IRAP RAGIONE_SOCIALE quota di ammortamento del maggior valore di avviamento che RAGIONE_SOCIALE aveva iscritto nell’attivo RAGIONE_SOCIALE stato patrimoniale nel bilancio d’esercizio 2003.
4.2 Per meglio comprenderne la portata si rendono necessarie alcune precisazioni.
Nell’anno 2001 la francese RAGIONE_SOCIALE aveva costituito la RAGIONE_SOCIALE, conferendo ad essa la propria partecipazione rappresentativa del 100 per cento del capitale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Tale partecipazione di controllo era stata iscritta in bilancio dalla conferitaria, nell’attivo RAGIONE_SOCIALE stato patrimoniale, fra le immobilizzazioni finanziarie.
Nel 2003 RAGIONE_SOCIALE aveva incorporato per fusione RAGIONE_SOCIALE, assumendone la relativa denominazione.
Poichè per effetto RAGIONE_SOCIALE fusione si era venuto a determinare un disavanzo derivante dall’annullamento RAGIONE_SOCIALE partecipazione di controllo detenuta dalla società incorporante in quella incorporata, la nuova RAGIONE_SOCIALE aveva integralmente utilizzato detto disavanzo per iscrivere nell’attivo RAGIONE_SOCIALE stato patrimoniale un maggior valore di avviamento di pari importo, prevedendone l’ammortamento in dieci anni, con imputazione al conto economico RAGIONE_SOCIALE quota di un decimo
per ogni esercizio dal 2003 al 2012.
Inoltre, dal momento che RAGIONE_SOCIALE aveva precedentemente assoggettato a imposta sostitutiva con l’aliquota del 19 per cento, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997, la plusvalenza realizzata per effetto RAGIONE_SOCIALE cessione RAGIONE_SOCIALE suindicata partecipazione di controllo, la società risultante dalla fusione innanzi descritta aveva ritenuto di poter affrancare gratuitamente il valore di avviamento iscritto in bilancio mediante l’utilizzo del disavanzo di fusione fino a concorrenza dell’importo di tale plusvalenza, giusta quanto disposto dall’art. 6, comma 2, lett. a) , RAGIONE_SOCIALE stesso decreto legislativo.
L’Ufficio sosteneva, invece, che la cedente RAGIONE_SOCIALE, quale società avente sede in Francia e priva di stabile organizzazione nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE italiano, avrebbe dovuto tassare la plusvalenza come reddito diverso, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. f) , del t.u.i.r., vecchio testo, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento prevista dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, essendo il diverso regime di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 358 del 1997 riservato ai soli conferimenti di partecipazioni di controllo effettuati fra soggetti residenti in RAGIONE_SOCIALE nell’esercizio di imprese commerciali.
4.3 Con il secondo rilievo si contestava alla RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 110, comma 7, del t.u.i.r., l’effettuazione di transazioni commerciali con consociate estere, aventi ad oggetto l’acquisto di apparecchiature sanitarie a un prezzo superiore a quello normale, quale risultante dall’analisi di transfer pricing elaborata dai verificatori sulla scorta di un campione di nove società comparabili selezionate fra le duecento inizialmente prese in esame.
Entrambe le società accertate contestavano le pretese erariali proponendo autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano, la quale, riconosciuta la fondatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni addotte dalle contribuenti, annullava gli atti impositivi con sei
distinte sentenze pubblicate in pari data.
Le pronunce di primo grado venivano successivamente confermate dalla Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza n. 2550/2023 del 22 agosto 2023 rigettava gli appelli separatamente proposti dall’Amministrazione Finanziaria, riuniti in simultaneo processo.
6.1 A sostegno RAGIONE_SOCIALE decisione assunta il RAGIONE_SOCIALE regionale osservava che:
il rilievo concernente la deducibilità RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento del valore di avviamento doveva ritenersi coperto dal doppio giudicato esterno favorevole alle contribuenti costituito dall’ordinanza di questa Corte n. 18239/2021 del 24 giugno 2021 e dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTR) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 1719/8/2018 del 17 aprile 2018;
-l’analisi di transfer pricing condotta dall’Ufficio si esponeva a «molteplici rilievi critici» quanto alla banca dati utilizzata per la comparazione, al periodo di riferimento, alla selezione RAGIONE_SOCIALE società comparabili e alle cause RAGIONE_SOCIALE riduzione del margine di redditività registrato dalla RAGIONE_SOCIALE negli anni 2013 e 2014.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con unico controricorso.
La causa è stata chiamata all’odierna pubblica udienza per la discussione.
9.1 Nel termine di cui all’art. 378, secondo comma, c.p.c. le controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, concludendo:
(a)per la declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere limitatamente ai motivi di ricorso concernenti il primo rilievo fiscale, annullato in via di autotutela dall’RAGIONE_SOCIALE con gli allegati
provvedimenti;
(b)per il rigetto dei restanti motivi dell’avversa impugnazione.
9.2 Successivamente anche la ricorrente ha depositato copia dei suddetti provvedimenti di autotutela.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Alla luce degli allegati provvedimenti di annullamento in via di autotutela emessi nelle more del giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE -il cui deposito è consentito dall’art. 372, secondo comma, c.p.c., in quanto avente ad oggetto documenti volti a evidenziare la sopravvenienza di una causa di parziale inammissibilità dell’esperita impugnazione (cfr., ex ceteris , Cass. n. 5408/2022, Cass. Sez. U. n. 272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass. n. 17955/2025-, va dichiarata la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere in ordine al primo e al secondo motivo di ricorso, concernenti il rilievo fiscale cui si riferiscono i menzionati provvedimenti.
1.1 Con tali motivi, rubricati ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.)’ e ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6, comma 2, lett. a) , del d.lgs. n. 358 del 1997, dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE legge n. 342 del 2000, degli artt. 7, comma 1, 23, comma 1, lett. f) , e 81, comma 1, lett. c) , nel testo originario (ora art. 67, comma 1, lett. c] ), del d.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 8. b) del protocollo annesso alla Convenzione RAGIONE_SOCIALE-Francia contro le doppie imposizioni, ratificata a sèguito RAGIONE_SOCIALE legge n. 20 del 1992, dell’art. 63 del T.F.U.E. e degli artt. 5 e 25 del d.lgs. n. 446 del 1997 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.)’, si contestava alla CGT di secondo grado:
-di aver erroneamente affermato che le statuizioni contenute nell’ordinanza di questa Corte n. 18239/2021 del 24 giugno 2021 e nella sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 1719/8/2018 del 17 aprile 2018
costituiscono giudicato esterno, estensibile al presente giudizio, relativamente alla riconosciuta deducibilità RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto in bilancio dalla nuova RAGIONE_SOCIALE a pareggio del disavanzo di fusione determinatosi per effetto dell’annullamento RAGIONE_SOCIALE partecipazione totalitaria che l’incorporante RAGIONE_SOCIALE deteneva nella vecchia RAGIONE_SOCIALE, da essa incorporata;
di non aver correttamente inteso il senso RAGIONE_SOCIALE contestazioni mosse dall’Ufficio con il primo rilievo, il quale si fondava sull’assunto che la francese RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto conseguire l’affrancamento fiscale RAGIONE_SOCIALE plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo solo mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva con l’aliquota del 27 per cento prevista dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, vigente ratione temporis , essendo la minor aliquota del 19 per cento riservata dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 358 del 1997 ai soli soggetti residenti in RAGIONE_SOCIALE.
A sèguito del surriferito intervento in autotutela dell’Amministrazione Finanziaria, deve ritenersi venuto meno in parte qua l’interesse a una pronuncia sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 4372/2011, Cass. n. 15432/2022, Cass. n. 20407/2024, Cass. n. 3306/2025).
Resta, quindi, da esaminare il terzo motivo di gravame, riguardante il distinto rilievo fiscale in tema di transfer pricing .
2.1 Di esso, come degli altri due articolati dall’RAGIONE_SOCIALE, le controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità per difetto del requisito di cui all’art. 366, primo comma, num. 3, c.p.c..
2.2 L’eccezione è infondata, in quanto, sebbene nel ricorso siano stati riportati ampi stralci dell’atto di appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria, ciò non impedisce alla Corte di cogliere con immediatezza, e senza necessità di attingere a fonti esterne, gli aspetti salienti RAGIONE_SOCIALE
vicenda processuale e le critiche rivolte alla sentenza di secondo grado.
2.3 Tanto premesso, con il motivo in discorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992.
2.4 Si sostiene che, nella parte in cui ha ritenuto non accoglibile il primo rilievo fiscale mosso con l’avviso di accertamento oggetto di causa, l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per mancanza assoluta o mera apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione.
2.5 La censura è priva di fondamento.
2.6 Per consolidato orientamento nomofilattico, a sèguito RAGIONE_SOCIALE riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b) , del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza è ormai da ritenere ristretto alla verifica dell’osservanza del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, RAGIONE_SOCIALE Carta fondamentale, da intendersi violato nei soli casi di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa od incomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» RAGIONE_SOCIALE stessa.
Le descritte anomalie comportano la nullità RAGIONE_SOCIALE decisione per difetto del requisito di cui all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. -norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992-, sempre che i relativi vizi emergano direttamente dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez. U. nn. 80538054/2014; id. , ex permultis , Cass. Sez. U. n. 19881/2014, Cass. Sez. U. n. 17564/2019, Cass. Sez. U. n. 23746/2020, Cass. Sez. U. n. 32000/2022, Cass. n. 20598/2023).
2.7 Ciò posto, si osserva che nella parte narrativa RAGIONE_SOCIALE sentenza in esame (pag. 7, righi 24-33) la CGT di secondo grado ha riassunto le doglianze mosse dall’appellante RAGIONE_SOCIALE in relazione al secondo rilievo fiscale, mostrando di averne chiaramente inteso la portata.
In appresso i giudici regionali hanno vagliato le censure sollevate dalla parte appellante, ritenendole immeritevoli di accoglimento sulla scorta RAGIONE_SOCIALE seguenti argomentazioni: « le osservazioni dell’Ufficio si espon no a molteplici rilievi critici, avuto riguardo: alla diversità di banca dati utilizzat (Aida rispetto a Amadeus e Orbis); al periodo di riferimento, posto che l’Ufficio a utilizzato la banca dat Aida aggiornata al 2018, mentre nel caso in esame si tratta di annualità precedenti; ai soggetti utilizzati per la comparazione (le società italiane utilizzate per la comparazione esercita no attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle di commercializzazione di apparecchiature medicali esercitate da RAGIONE_SOCIALE ); la riduzione del margine di redditività per i due anni in questione, che si spiega anche con ragioni economiche per la contrazione RAGIONE_SOCIALE spese sanitaria. Infine, come ben evidenziato dai primi giudici e pienamente condivisibile, non si comprende il motivo per il quale l’Ufficio a privilegiato il mercato italiano, in luogo di quello europeo e in particolare francese, considerat l’origine dei beni rivenduti dalla RAGIONE_SOCIALE e considerato il principio secondo cui per valori di mercato da considerarsi normali alla stregua dell’art. 9, comma 3, TUIR si intendono i prezzi e servizi praticati in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi » .
2.8 Da quanto precede si ricava che la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, oltre ad esistere sotto il profilo materiale e grafico, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, è perfettamente
intelligibile, consentendo di individuare le ragioni poste a base del convincimento espresso dalla Corte di secondo grado, costituite dalla mancata prova RAGIONE_SOCIALE non corrispondenza dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni infragruppo poste in essere dalla RAGIONE_SOCIALE al valore normale di cui all’art. 9, comma 3, del t.u.i.r..
Né essa può dirsi apparente per il fatto che i giudici a quibus abbiano condiviso e recepito le argomentazioni difensive RAGIONE_SOCIALE società appellate.
Giova, in proposito, rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che nel processo civile e in quello tributario non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza aggiungervi alcunchè, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante e illustrate in maniera chiara, univoca ed esaustiva le ragioni sulle quali la pronuncia si fonda (cfr. Cass. Sez. U. n. 642/2015).
D’altro canto, nemmeno è possibile, dietro lo schermo RAGIONE_SOCIALE denuncia del vizio di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal RAGIONE_SOCIALE regionale o la correttezza giuridica RAGIONE_SOCIALE soluzione RAGIONE_SOCIALE controversia da questo offerta, in quanto le gravi anomalie motivazionali integranti inosservanza del «minimo costituzionale» devono emergere direttamente dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza, indipendentemente dal confronto con le risultanze processuali, e prescindono da eventuali errores in iudicando da cui è affetta la decisione.
Tirando le fila del discorso fin qui condotto:
va dichiarata la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere con riguardo al primo e al secondo motivo di ricorso, concernenti il primo rilievo fiscale annullato in via di autotutela dall’Ufficio;
-deve essere respinto il terzo motivo, afferente all’altro rilievo mosso con gli atti impositivi oggetto di causa.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell’Amministrazione Finanziaria -da ritenersi effettiva rispetto alla residua materia del contendere e prevalente nell’àmbito di una complessiva valutazione dell’esito RAGIONE_SOCIALE lite, stante il maggior valore dei rilievi fiscali non annullati d’ufficio – e vengono liquidate come in dispositivo.
Non deve essere resa l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), sia perché la formula definitoria del giudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità originaria, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) sia perchè la parte ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma 1, lett. a) , RAGIONE_SOCIALE stesso d.P.R. e 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al primo e al secondo motivo di ricorso;
rigetta il terzo motivo;
-condanna l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 30.200 (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Tributaria RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, in data 3 marzo 2026.
Il Consigliere estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME