Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10567 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME del Foro di RAGIONE_SOCIALEo, nonché NOME COGNOME, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del terzo difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 968, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 12.2.2021, e pubblicata il 10.3.2021;
Oggetto: Irap 2013 – Finanziamento – Da controllata italiana a controllante estera – Transfer pricing – Valore normale.
ascoltata la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
raccolte le conclusioni del P.M., AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO, il quale ha domandato accogliersi il primo ed il secondo motivo di ricorso, rigettati gli ulteriori;
ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno chiesto l’accoglimento dell’impugnativa e, per la controricorrente, dall’AVV_NOTAIO, che ha domandato il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE procedeva a controllo della dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2013 dalla RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata dalla RAGIONE_SOCIALE, e le indirizzava un questionario informativo con il quale domandava, in primo luogo, di chiarire la modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento di capitali infragruppo producendo documentazione.
Ricevuta la risposta, l’Amministrazione finanziaria notificava alla contribuente l’avviso di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO) con il quale proponeva due rilievi, che giustificavano le conseguenti riprese a tassazione ai fini Ires. Con il primo rilievo contestava l’assenza di prova circa esistenza ed inerenza di costi pari ad Euro 81.000,00, somme versate alla RAGIONE_SOCIALE, in relazione a costi di natura amministrativa e gestionale sostenuti nell’interesse del gruppo e ripartiti tra le società facenti parte RAGIONE_SOCIALE stesso. Con il secondo rilievo, poi, l’Ente impositore contestava l’omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito nella misura di Euro 784.986,00, in relazione ad un prestito infragruppo concesso dalla società alla RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che lo stesso fosse stato accordato ad un tasso d’interesse di favore, il 3,90%, inferiore anche a quelli praticati infragruppo, con
la conseguenza che sarebbe risultata violata la normativa in materia di transfer pricing . In relazione a tale violazione era calcolata dall’Amministrazione finanziaria la maggiore imposta di Euro 215.871,00, oltre accessori e sanzioni.
Inoltre, sempre sul fondamento dei rilievi di cui si è detto, notificava alla società l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, mediante il quale richiedeva il pagamento di maggiore Irap, sempre con riferimento all’anno 2013, per il valore dichiarato di Euro 43.273,00. Questo secondo atto impositivo è oggetto del presente giudizio, L’avviso di accertamento di cui innanzi, avente ad oggetto il tributo dell’Ires, ancora con riferimento all’anno 2013, è giunto anch’esso all’esame di questa Corte, fascicolo NRG 25851/2020, ed è stato esaminato contestualmente.
La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALEo, proponendo plurime contestazioni, procedimentali e di merito. La CTP accoglieva parzialmente l’impugnativa, rettificando in ribasso il tasso d’interesse ritenuto corretto in relazione al prestito, e per il resto confermava l’avviso di accertamento.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione dei primi giudici, in relazione alla parte della decisione in cui era risultata soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Si costituiva per resistere la contribuente, che proponeva pure ricorso incidentale. La CTR rigettava il ricorso incidentale ed accoglieva il ricorso principale, riaffermando la integrale validità ed efficacia dell’avviso di accertamento.
Avverso la decisione assunta dalla RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a cinque strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.
Ragioni della decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la contribuente contesta l’omesso esame da parte del giudice dell’appello di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR valutato l’avvenuta sottoscrizione di un finanziamento passivo ‘gemello’ da parte della ricorrente, con la stessa Ing RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE B.V., concordato con le medesime scadenze di quello attivo e per lo stesso importo, ed a tasso anche inferiore, conseguendone che la ricorrente non si è mai privata della propria disponibilità finanziaria.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura la nullità della sentenza della CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e dell’art. 111, sesto comma, Cost., per avere la CTR omesso di esporre le ragioni che giustificano la determinazione del tasso d’interesse attivo nella misura del 6,81%.
Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società critica la violazione dell’art. 110, comma 7, del Dpr n. 917 del 1986, dell’art. 2697 cod. civ., e degli att. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere il giudice di secondo grado erroneamente ritenuto che la contribuente sia incorsa nella violazione della disciplina del transfer pricing , ‘anche sotto il profilo della ripartizione dell’onere probatorio in materia’ (ric., p. 22).
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società lamenta nuovamente la nullità della decisione impugnata, per avere la CTR violato il principio del contraddittorio e l’art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1992, avendo negato alla contribuente la possibilità di discutere
in pubblica udienza la causa e di svolgere le proprie difese in contraddittorio con l’Ufficio.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta ancora la nullità della decisione pronunciata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per ‘non avere il giudice di secondo grado deciso la sentenza impugnata in camera di consiglio’ (ric., p. 29), in quanto quest’ultima è stata fissata per la data del 12.2.2021, ma la sentenza risulta sottoscritta in data 22.1.2021, pertanto in data anteriore.
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la contribuente contesta l’omesso esame da parte del giudice dell’appello di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo neppure preso in considerazione l’avvenuta sottoscrizione di un finanziamento passivo da parte della ricorrente, stipulato con la stessa Ing RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE B.V. e concesso con le medesime scadenze di quello attivo e per lo stesso importo, peraltro a tasso d’interesse anche inferiore, conseguendone che la ricorrente non si è mai privata della propria disponibilità finanziaria.
In sostanza la ricorrente afferma che con la holding RAGIONE_SOCIALE sono stati in realtà stipulati in contemporanea due contratti di finanziamento di uguale importo con le medesime scadenze, il primo attivo, ed oggetto di uno dei rilievi dell’Amministrazione finanziaria per cui è causa, e il secondo passivo. Quest’ultimo patto sarebbe stato documentato nel corso del secondo grado del giudizio di merito, ma la CTR non ne avrebbe tenuto conto. Ove lo avesse esaminato si sarebbe resa conto che la società italiana non aveva mai perso la disponibilità della sua liquidità, ed inoltre avrebbe preso atto di un finanziamento ‘gemello’, ma stipulato addirittura ad un tasso d’interesse favorevole per la succursale italiana della
Ing RAGIONE_SOCIALE N.V., che avrebbe ricavato anche un vantaggio economico dall’operazione incrociata (0,4%).
La CTR non si esprime esplicitamente sul punto.
La critica risulta però mal proposta. La società innanzi tutto non chiarisce come abbia dimostrato la tempestività della produzione documentale che invoca, pacificamente intervenuta durante il giudizio di appello.
In secondo luogo non provvede a riprodurre, almeno in sintesi, i termini dell’accordo relativo al finanziamento passivo, e non vi è pertanto modo di verificare le condizioni del prestito, che peraltro avrebbero dovuto essere rese confrontabili con quelle del finanziamento attivo concesso dalla società italiana.
In terzo luogo non spiega, la ricorrente, come abbia assicurato la prova della data della scrittura.
Se, come scrive la ricorrente, la politica di gestione del gruppo prevedeva che gli eccessi di liquidità dovessero essere conferiti alla capogruppo la quale li avrebbe distribuiti alle altre società del gruppo, del resto, appare allora singolare e non chiarito perché, nel caso di specie, nello stesso momento in cui la capogruppo aveva ricevuto i fondi ne avrebbe rilasciati in pari misura alla stessa finanziatrice, con la conseguenza che non le rimaneva più nulla da distribuire alle altre società del gruppo.
In definitiva il primo strumento di ricorso non è scrutinabile, e deve essere perciò dichiarato inammissibile.
Mediante il secondo mezzo di impugnazione la ricorrente censura la nullità della sentenza del giudice del gravame, per aver omesso di esporre le ragioni che giustificano la determinazione del tasso d’interesse attivo nella misura del 6,81%.
Con il suo terzo motivo di ricorso la società critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello per aver erroneamente ritenuto che la contribuente si sia resa responsabile della violazione della disciplina del transfer pricing , con particolare
riferimento al riparto dell’onere della prova. I due strumenti di impugnazione presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
7.1. Occorre innanzitutto rilevare che il tasso d’interesse ritenuto corretto dall’Amministrazione finanziaria, sin dall’avviso di accertamento, è quello del 6,81%. La ricorrente sostiene invece che il tasso d’interesse applicato al finanziamento infragruppo è stato quello del 3,9%, ed afferma che lo stesso fosse adeguato e remunerativo.
Il tasso d’interesse è stato calcolato dall’Amministrazione finanziaria prendendo quale indice di riferimento il tasso d’interesse praticato in epoca coeva all’interno RAGIONE_SOCIALE stesso gruppo, pari al 4,89%.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha poi incrementato questo tasso dell’1,92% tenendo conto del margine mediamente applicato nel 2008 (39,17%) per i fondi impiegati sul mercato finanziario, secondo la formula, riportata dalla stessa ricorrente: 4,89% x 39,17% =1,92 + 4,89 = 6,81 (ric., p. 4).
7.2. La CTR scrive che la società italiana pagava alla società RAGIONE_SOCIALE, sui finanziamenti passivi, interessi nella misura del 4,89%, ed appariva perciò ingiustificata la concessione di un finanziamento attivo al tasso del 3,90%, inferiore di circa un punto percentuale, e pertanto sembrava corretto porre a base del calcolo l’ammontare del tasso praticato infragruppo sui finanziamenti passivi. In tal senso, del resto, si era regolata la CTP.
Aggiunge però il giudice del gravame, che ‘appare … errata la sentenza di primo grado laddove ha escluso il margine di profitto. Tale margine è stato correttamente calcolato dall’Ufficio operando sui contratti di finanziamento stipulati dalla ING nel 2008, determinando il margine lordo (dato dalla differenza di interessi attivi e passivi), e rapportandolo al costo degli interessi passivi. In
questo modus operandi non si evidenziano né incongruenze né vizi logici. Così come ragionevole appare l’applicazione del margine di guadagno al costo del denaro, rideterminando quantomeno al 4,89% cioè a quanto pagato dalla ING alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i medesimi servizi finanziari’ (sent. CTR, p. 4).
7.3. Occorre allora osservare, che se ‘ragionevole appare l’applicazione del margine di guadagno al costo del denaro’ ed occorre perciò rideterminare il tasso d’interesse, dichiarato dalla contribuente come pari al 3,90%, ‘quantomeno al 4,89% cioè a quanto pagato dalla ING alla RAGIONE_SOCIALE per i medesimi servizi finanziari’, come del resto aveva già fatto la CTP, non si comprende poi per quale motivo il giudice dell’appello ritenga corretto applicare un ulteriore ricarico, e perché lo stesso debba essere fissato all’1,92%.
Invero, se si ritiene attendibile il tasso di finanziamento infragruppo fissato al 4,89%, lo stesso dovrebbe essere stato calcolato includendo anche il ‘margine di guadagno al costo del denaro’, e non si comprende allora perché dovrebbe addizionarsi ancora una significativa percentuale ulteriore (1,92%). Del resto la CTR avrebbe anche dovuto chiarire perché abbia ritenuto di doversi distaccare significativamente anche dal tasso medio applicato in analoghi finanziamenti come rilevato dalla Banca d’RAGIONE_SOCIALE.
7.3.1. Invero il giudice dell’appello fonda ampiamente la sua decisione sul ritenuto difetto di dimostrazione RAGIONE_SOCIALE proprie affermazioni da parte della società, che ritiene non abbia assicurato la prova contraria avverso gli elementi indiziari forniti dall’Amministrazione finanziaria, ma non chiarisce nel dettaglio a quali elementi di prova addotti dall’RAGIONE_SOCIALE intenda operare riferimento, e non illustra le ragioni della loro pregnanza.
7.4. La società contesta che la disciplina di contrasto del transfer pricing richiede che l’Amministrazione finanziaria provi che il trasferimento di beni infragruppo non sia intervenuto al valore
normale , che però non è quello di altri trasferimenti infragruppo, bensì quello praticato in un mercato di libera concorrenza tra soggetti indipendenti. In conseguenza, non avendo l’Amministrazione finanziaria provato il valore di libera concorrenza, la società non era gravata dall’obbligo di fornire la prova contraria.
7.5. L’Amministrazione finanziaria replica che il ‘confronto interno’, cioè la comparazione con altre analoghe operazioni finanziarie infragruppo, ‘è metodo valido e comunque legittimato dalle medesime Linee Guida Ocse’ (controric., p. 10).
7.6. La CTR, invero, ha osservato che ‘l’Amministrazione finanziaria ha solo l’onere di provare l’esistenza di transazioni economiche, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale … di contro, evidentemente, spetta al contribuente provare che la transazione è avvenuta in conformità ai valori di mercato normali … ed è proprio sulla ripartizione dell’onere della prova che … erra la difesa della ING: mentre l’Ufficio ha offerto la prova dell’esistenza di operazioni ad un prezzo apparentemente antieconomico, la Ing non ha dato prova contraria attraverso il confronto con operazioni tra operatori indipendenti’ (sent. CTR, p. 4).
7.6.1. In materia vengono in rilievo, come già evidenziato dal giudice di appello, innanzitutto l’art. 110 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), che al settimo comma prevede: ‘ 7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; … ‘. A sua volta il comma 2 dell’art. 110 rinvia, per la determinazione del valore normale, all’art. 9 del Tuir che, sempre nella versione applicabile ratione temporis , dispone: ‘ 3. Per valore normale, salvo
quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore ‘.
7.6.2. Inoltre merita di essere ricordato che questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di statuire che ‘in tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all’art. 76, quinto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, finalizzata alla repressione del fenomeno economico del “transfer pricing”, cioè lo spostamento di imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, non richiede di provare, da parte dell’amministrazione, la funzione elusiva, ma solo l’esistenza di transazioni tra imprese collegate, gravando invece sul contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova ex art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare che tali transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali alla stregua dell’art. 9, terzo comma, del menzionato decreto, secondo cui sono da intendersi normali i prezzi di beni e servizi praticati “in condizioni di libera concorrenza”, con riferimento “in quanto possibile” a listini e tariffe di uso, non escludendosi pertanto l’utilizzabilità, al descritto fine, di altri mezzi di prova’, Cass. sez. V, 8.5.2013, n. 10742; e non si è mancato di specificare che ‘in tema di determinazione del reddito d’impresa, il “valore normale” dei corrispettivi, nelle transazioni tra
imprese appartenenti ad un medesimo gruppo multinazionale, ai sensi dell’art. 76 (ora 110) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere desunto da una comparazione fortemente contestualizzata sotto il profilo qualitativo, commerciale, temporale e locale, finalizzata ad individuare un valore medio da cui deve essere espunto solo il fattore destabilizzante della non concorrenzialità, sicché costituiscono criteri prioritari i listini o le tariffe del soggetto che ha fornito i beni o servizi e, in mancanza, le mercuriali o i listini RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e le tariffe professionali, tenuto conto degli sconti d’uso, o, in caso di prezzi imposti, i provvedimenti in vigore, ed, infine, in assenza di tali elementi, i dati oggettivamente significativi e numericamente apprezzabili, che è onere del contribuente allegare’, Cass. sez. V, 13.5.2015, n. 9709. Pertanto il tasso di finanziamento infragruppo è uno dei legittimi parametri utilizzabili ai fini della stima del valore normale del tasso d’interesse applicabile ad un prestito.
7.7. Nel caso di specie entrambe le parti hanno indicato elementi di prova a sostegno della correttezza del tasso di interesse del finanziamento come da loro indicato. Nessuna RAGIONE_SOCIALE due ha rigorosamente provato quale fosse il tasso di interesse normale che sarebbe stato praticato nel libero mercato tra operatori indipendenti.
7.7.1. La CTR non ha però chiarito per quale motivo gli argomenti proposti dall’Amministrazione finanziaria ai fini della stima del corretto tasso d’interesse debbano valutarsi decisivi, mentre gli ulteriori acquisiti al processo (tasso rilevato dalla Banca d’RAGIONE_SOCIALE, tasso di finanziamento coevo infragruppo, etc.) debbano ritenersi senz’altro recessivi.
7.8. La motivazione proposta dalla CTR appare pertanto a tal punto incompleta e lacunosa, da risultare in più passaggi meramente apparente. Il secondo ed il terzo strumento di impugnazione sono pertanto fondati e devono essere accolti.
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione la società lamenta la nullità della decisione impugnata, per avere la CTR violato il principio del contraddittorio avendo negato alla contribuente la possibilità di discutere in pubblica udienza la causa e di svolgere le proprie difese in contraddittorio con l’Ufficio.
Illustra la ricorrente che a causa della ben nota emergenza seguita alla diffusione del virus Covid 19 è stato previsto che le udienze tributarie di merito si svolgessero mediante trattazione camerale sulla base degli atti, a meno che una RAGIONE_SOCIALE parti non insistesse per la trattazione in pubblica udienza. La società aveva presentato questa istanza e, per evitare possibili decadenze aveva proceduto pure ad ulteriore produzione documentale corredata da memoria illustrativa. In conseguenza del deposito di quest’ultima, la CTR ha erroneamente ritenuto che fosse intervenuta rinunzia alla trattazione in pubblica udienza ed in tal modo ‘ha pertanto inevitabilmente cagionato una limitazione dell’oralità tale da determinare una violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost’ (ric., p. 28), ed invoca quanto deciso da questa Corte con pronuncia Cass. sez. V, 24.7.2018, n. 19579.
8.1. La CTR invero esamina la questione ed osserva che ‘la difesa della ING in data 18 gennaio depositava istanza di rinvio per discussione orale. Successivamente (21 gennaio), tuttavia, la stessa difesa depositava memoria conclusionale affrontando il merito degli argomenti senza più riproporre, nelle conclusioni ivi rassegnate, l’istanza di rinvio. Tale istanza è stata ritenuta implicitamente rinunziata’ (sent. CTR, p. 2).
8.2. La decisione assunta dalla CTR appare chiaramente motivata e conforme a diritto, stante il deposito di comparsa conclusionale senza rinnovo dell’istanza di rinvio al fine di richiedere la trattazione in pubblica udienza. Ma vi è di più.
L’Amministrazione finanziaria ha replicato nel suo controricorso che l’istanza di pubblica udienza della società era stata depositata
presso la CTR, ma non era stata notificata all’RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che ‘l’omessa fissazione, nel giudizio d’appello, dell’udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ex art. 352 c.p.c., non comporta necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, giacché l’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato “error in procedendo”; sicché, avendo la discussione della causa nel giudizio d’appello una funzione meramente illustrativa RAGIONE_SOCIALE posizioni già assunte e RAGIONE_SOCIALE tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non sostitutiva RAGIONE_SOCIALE difese scritte ex art. 190 c.p.c., per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendo al contrario necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi’, Cass. sez. II, 27.11.2017, n. 28229 (conf. Cass. sez. I, 10.12.2020, n. 28188).
8.3. Nel caso di specie la ricorrente non ha provveduto ad indicare quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire.
Anche il quarto motivo di impugnazione risulta pertanto infondato e deve essere respinto.
Con il quinto motivo di ricorso la contribuente contesta ancora la nullità della decisione pronunciata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per ‘non avere il giudice di secondo grado deciso la sentenza impugnata in camera di consiglio’ (ric., p. 29), in quanto
quest’ultima era stata fissata per la data del 12.2.2021, ma la sentenza risulta sottoscritta in data 22.1.2021, pertanto in data anteriore.
9.1. In materia la CTR annota che ‘l’appello veniva deciso all’udienza del 22 gennaio 2021 sulla base degli atti ex art. 27 del d.l. n. 137/2020’. Quindi prosegue, come si è innanzi parzialmente ricordato, scrivendo ‘va precisato che la difesa della RAGIONE_SOCIALE in data 18 gennaio depositava istanza di rinvio per discussione orale. Successivamente (21 gennaio), tuttavia, la stessa difesa depositava memoria conclusionale affrontando il merito degli argomenti senza più riproporre, nelle conclusioni ivi rassegnate, l’istanza di rinvio. Tale istanza è stata ritenuta implicitamente rinunziata’. Poi il giudice del gravame conclude sul punto: ‘Si dà atto che la camera di consiglio viene svolta con modalità da remoto utilizzando mezzo proprio dei componenti del Collegio che ha consentito il collegamento’ (sent. CTR, p. 2).
Deve ancora segnalarsi che al fondo del testo della decisione è annotato: ‘RAGIONE_SOCIALEo, 22 gennaio 2021′. Merita pure di essere evidenziato che nella sentenza si legge che la memoria illustrativa della contribuente è stata depositata il 21 gennaio, mentre la ricorrente afferma che il deposito sarebbe avvenuto ‘in data 22 gennaio 2022’ (ric., p. 29), ma la contribuente nulla rileva in merito. Appare evidente che si sono verificate RAGIONE_SOCIALE confusioni e, tra l’altro, i giudici dell’appello hanno erroneamente indicato la data di deliberazione del provvedimento.
Appare infatti non verosimile, oltre a mancare di prova, la tesi della società che l’affermazione del giudice secondo cui la camera di consiglio si è svolta con modalità da remoto utilizzando mezzo proprio dei componenti del Collegio, non corrisponda al vero. Del resto la società non ha contestato la falsità nella sede deputata.
9.2. Decisiva risulta, comunque, l’attestazione dell’organo competente, la cancelleria/segreteria, che nell’intestazione della
decisione annota che la sentenza è stata deliberata il 12.2.2021, e depositata il 10.3.2021.
Anche il quinto strumento di impugnazione risulta pertanto infondato e deve essere rigettato.
In definitiva devono essere accolti il secondo ed il terzo motivo di impugnazione proposti dalla contribuente, rigettati gli ulteriori. La decisione impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso introdotti da RAGIONE_SOCIALE , quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, rigettati gli ulteriori motivi; cassa la decisione impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024.