Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29089 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29089 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2025
Oggetto : Transfer pricing – IRES, IVA ed IRAP 2014-2015-2016 – Metodo TNMM – IVA – Cessioni a soggetti extra UE – Art. 8, co. 1, lett. a) d.P.R. 633/1972
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5050/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, n. 998/02/2024, depositata in data 30 luglio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
All’esito di una verifica fiscale, culminata nel processo verbale di constatazione redatto il 19 luglio 2019, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE notificava in data 5 dicembre 2019 alla RAGIONE_SOCIALE gli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, con cui recuperava a tassazione, per gli anni 2014 e 2015, maggiori imposte ai fini Ires, Iva e Irap, e, in data 6 novembre 2010, l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno 2016.
Negli avvisi venivano mossi alla contribuente tre rilievi: a) la deduzione della quota di ammortamento dell’avviamento pari ad Euro 495.000,00 in relazione all’acquisto di un ramo di azienda; b) i valori riportati dalla contribuente erano molto lontani da quelli medi praticati dalle società comparabili, ai sensi dell’art. 110, comma 7, del t.u.i.r.; c) l’imponibilità IVA di cessioni eseguite ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a) d.P.R. n. 633/1972, in relazione ad operazioni verso l’estero.
Per quanto concerne il rilievo sub b) (presente in tutti gli avvisi di accertamento), l a contribuente, esercente l’attività di ‘commercio al dettaglio di orologi e gioielleria’ aveva acquistato dalla controllante RAGIONE_SOCIALE (società di diritto svizzero) gioielli e orologi da rivendere nel mercato italiano, presso i punti vendita siti in Roma e Porto Cervo.
L’RAGIONE_SOCIALE aveva utilizzato il metodo TNMM ( Transactional net margin method ) individuato anche dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza in sede di verifica come quello più affidabile nella fattispecie.
Aveva, quindi, acclarato che la contribuente aveva acquistato i beni dalla capogruppo ad un prezzo lontano d al ‘valore normale’ di cui al citato art. 110, comma 7.
La società impugnava, con tre distinti ricorsi, gli atti impositivi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, che, previa riunione, li accoglieva: annullava il rilievo relativo al transfer pricing evidenziando che già era stata adottata, per altra annualità, una pronuncia favorevole alla contribuente, sulla base della non applicabilità della metodologia del TNMM e che l’Ufficio aveva errato nella scelta dei ‘comparabili’; annullava il rilievo relativo all’IV A in
quanto le cessioni erano avvenute nei confronti di soggetti extra UE, con il trasporto a carico del cedente, e la norma non prevede che il bene destinato all’esportazione debba lasciare il territorio dell’Unione entro un termine preciso.
L ‘Ufficio proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado. Con riferimento al recupero sub c) l’ADE riconduceva tre operazioni (fatture nn. 6, 14 e 41) al parametro applicativo dell’art. 38quater d.P.R. 633/1972, non già all’art. 8, comma 1, lett. a) cit.; non avendo la contribuente rispettato il presupposto temporale (ovvero l’uscita del bene dal territorio comunitario entro tre mesi dall’operazione), la stessa avrebbe dovuto regolarizzare l’operazione con una nota di variazione ai fin i IVA.
La Commissione tributaria regionale della Toscana (poi Corte di giustizia tributaria di secondo grado) rigettava l’appello . Riguardo al transfer pricing , dopo aver riportato la giurisprudenza più recente di questa Corte in materia (in particolare sul metodo TNMM e sull’analisi di comparabilità), riteneva non erronea la decisione della CTP in punto di inattendibilità, nella specie, del metodo TNMM: ‘l’analisi effettuata nella scelta dei comparabili è del tutto mancante di una verifica dei termini contrattuali adottati nelle operazioni, RAGIONE_SOCIALE circostanze economiche RAGIONE_SOCIALE parti e RAGIONE_SOCIALE condizioni di mercato in cui hanno operato e RAGIONE_SOCIALE relative strategie aziendali’ (pag. 8 della sentenza). Riguardo al recupero IVA, la CGT-2 riteneva errata la ricostruzione operata dall’Ufficio, non potendo, nella specie, applicarsi l’art. 38quater cit. e sottolineando la contraddittorietà della pretesa dell’Ufficio di ipotizzare che ‘a fronte della non contestazione della circostanza che sia stato il cedente comunitario a provvedere alla spedizione in esportazione extracomunitaria dei beni oggetto RAGIONE_SOCIALE operazioni registrate in fattura’, ‘sia stato il cessionario a trasportare fuori dal territorio doganale questi oggetti in bagagli personali, ma gli stessi ingenti importi fatturati sono altamente sintomatici che non trattasi, nel caso in esame, di beni destinati all’uso personale o familiare’ (pag. 10).
Contro la decisione della CGT-2 propone ricorso per cassazione l ‘Ufficio , affidato a due motivi. La contribuente è rimasta intimata.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 22 ottobre 2025. Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio deduce la «violazione degli artt. 110, comma 7, del d.p.r. 22.12.1986 n. 917 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c.».
1.1. In punto di fatto premette che:
-la società aveva prescelto il metodo TNMM con l’indicatore di profitto NCP (Net Cost Plus), risultato pressocché identico al valore medio dei soggetti comparabili;
-l’Ufficio aveva contestato la metodologia scelta dalla società, evidenziandone le criticità, in particolare l’incongruenza tra metodo TNMM ed indicatore NCP in relazione alla selezione dei soggetti comparabili (per esempio sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE funzioni svolte e dello stato giuridico degli stessi);
-l’Ufficio aveva, quindi, proceduto a lla rielaborazione di un nuovo studio sui prezzi di trasferimento ricercando i soggetti comparabili tramite il data base AIDA;
erano stati così individuati, in un primo momento, 122 soggetti, ridotti poi a 15;
-l’Ufficio aveva, quindi, comparato il margine operativo lordo (cd. EBIT), appurando che la società aveva sistematicamente conseguito perdite sempre più consistenti;
-il contrasto con la parte atteneva, quindi, solo all’indicatore di profitto da adottare ed alla selezione dei comparabili, non già anche al metodo utilizzato (TNMM).
1.2. In punto di diritto afferma che erroneamente la CGT-2 avrebbe dichiarato ‘i criteri adoperati dall’Ufficio nell’applicazione della metodologia TNMM’ insufficienti a garantire ‘l’attendibilità dell’esito dell’accertamento’ (pag. 16 del ricorso).
Infatti, pacifica l’utilizzabilità del metodo TNMM (in quanto indicato dalla stessa parte), la CGT-2 , ‘imputando all’Ufficio di non aver valutato la necessità di apportare rettifiche contabili al bilancio della parte testata e della ponderazione RAGIONE_SOCIALE differenze nelle prassi contabili tra la società testata e le comparabili e l’opportunità o necessità di effettuare eventuali adeguamenti per tenere conto RAGIONE_SOCIALE differenze tra la parte testata e le società comparabili identificate in termini di rischi assunti o funzioni svolte, e di non aver verificato i termini contrattuali adottati nelle operazioni, RAGIONE_SOCIALE circostanza economiche RAGIONE_SOCIALE parti e RAGIONE_SOCIALE condizioni di mercato in cui hanno operato e RAGIONE_SOCIALE relative strategie aziendali, ha indebitamente ampliato l’onere della prova sullo stesso Ufficio gravante’ (pagg. 17 e 18); secondo la Suprema Corte, infatti, all’Ufficio spetta unicamente di provare l’esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale.
In sostanza, la CGT-2 avrebbe illegittimamente onerato l’Ufficio del mancato approfondimento di elementi tecnici che neppure la società aveva preso in considerazione. Di contro avrebbe dovuto confrontare la selezione dei comparabili eseguita dall’Ufficio con quella effettuata dalla contribuente, al fine di individuare quella condotta con maggiore approfondimento; la selezione eseguita dall’Ufficio è in linea con la giu risprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 26432/2024).
1.3. Il motivo è infondato.
1.4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema di determinazione del reddito d’impresa, la normativa di cui all’art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 (ora 110, comma 7), non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma è finalizzata alla repressione del fenomeno economico del “transfer pricing” (spostamento d’imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti) in sé considerato, sicché la prova gravante sull’Amministrazione finanziaria non riguarda la maggiore fiscalità
nazionale o il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, ma solo l’esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, incombendo, invece, sul contribuente, giusta le regole ordinarie di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c. ed in materia di deduzioni fiscali, l’onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali alla stregua di quanto specificamente previsto dall’art. 9, comma 3, del menzionato decreto» (Cass. 18/09/2015, n. 18392; idem Cass. 15/04/2016, n. 7493; Cass. 15/11/2017, n. 27018; Cass., 19/04/2018 n. 9673; Cass. 19/04/2019 n. 9615).
Nello stesso senso, si è detto che «in tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all’art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del fenomeno economico del “transfer pricing”, cioè dello spostamento dell’imponibile fiscale in seguito ad operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, non richiede di provare, da parte dell’amministrazione, la funzione elusiva, bensì la sola esistenza di “transazioni” tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre grava sul contribuente, in virtù del principio di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c. e in tema di deduzioni fiscali, l’onere di dimostrare che tali “transazioni” sono intervenute per valori di mercato da considerare normali ai sensi dell’art. 9, comma 3, del medesimo decreto, tali essendo i prezzi di beni e servizi praticati in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e luogo in cui i beni e servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e luogo più prossimi e con riferimento, in quanto possibile, a listini e tariffe d’uso, non escludendosi dunque l’utilizzabilità di altri mezzi di prova» (Cass. 19/05/2021, n. 13571).
1.5. Con le coeve pronunce del 2013, n. 24005 e 24010 questa Corte ha richiamato le priorità di criteri fissati dal dato normativo di cui all’art. 3, nono comma, del detto d.P.R. n. 917/1986, dando
prevalenza – ma secondo una logica di tendenziale possibilità – ai listini di chi ha fornito i beni, poi alle mercuriali e tabelle camerali o professionali, ai casi d’uso o al mercato interno, quale criterio residuale. Il confronto del prezzo è dunque criterio opportuno, ma non in astratto ed in ogni caso, bensì in base alle specifiche dell’operazione di comparazione da svolgere ed in presenza di sufficienti parametri oggettivi di riferimento (il tertium comparationis ben noto già agli antichi), cui agganciare il modello da applicare.
Rispetto a tali arresti giurisprudenziali, che facevano riferimento al modello OCSE 1995, questa Corte ha proceduto nell’affinamento quando è stata chiamata ad applicare il criterio OCSE 2010, avendo modo di osservare che in tema di “transfer pricing”, ai fini dell’individuazione del “valore normale” dei prezzi di trasferimento applicati ai sensi dell’art. 110, comma 7, T.U.I.R. (“ratione temporis” vigente), come integrato dalle linee guida OCSE del 2010 sui prezzi del trasferimento per le imprese multinazionali e le Amministrazioni fiscali, il metodo transazionale di ripartizione degli utili (cd. “transactional profit split method”, TPSM o PSM) è utilizzabile in modo altrettanto affidabile rispetto agli altri metodi di determinazione dei prezzi a condizione che, dopo l’accurata delimitazione della transazione, ivi compresa l’analisi funzionale, sia possibile procedere all’identificazione di una forte correlazione tra i costi sostenuti ed il valore aggiunto creato nel corso della transazione e purché le chiavi di allocazione selezionate – per le quali rilevano la classificazione contabile dei costi infragruppo e l’esistenza di eventuali differenze (“higt labour-cost country vs. low labour-cost country”) – siano conformi (“compliant”) per affidabilità dei risultati (OECD Guidelines, 2010, § 2.116) (cfr. Cass., n. 11837/2020).
Più precisamente, con riguardo al sistema TNMM che qui rileva, si è detto che in tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all’art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del fenomeno economico del “transfer pricing”, cioè dello spostamento dell’imponibile fiscale in seguito ad
operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, impone la determinazione dei prezzi ponderati di trasferimento per operazioni similari poste in essere da imprese concorrenti sul mercato, al cui fine è possibile utilizzare il metodo elaborato dall’Ocse che si basa sulla determinazione del margine netto della transazione (cd. “TNMM”), a condizione che sia selezionato il periodo di indagine, siano identificate le società comparabili, siano apportate le appropriate rettifiche contabili al bilancio della parte testata, siano tenute in debito conto le differenze tra la parte testata e le società comparabili in termini di rischi assunti o di funzioni svolte e sia assunto un indicatore affidabile del livello di profitto di redditività (Cass. 17/05/2022, n. 15668; il principio è stato condiviso, tra le altre, da Cass. 12/09/2022, nn. 26695, 26696, 26697 e 26698; Cass. 28/04/2023, n. 11252; Cass. n. 2853/2024).
1.6. Nella specie, è pacifica l’ adozione del metodo TNMM (utilizzato anche dalla società), metodo particolarmente affidabile quando l’analisi funzionale mostra l’esistenza di una parte (parte testata o tested party ) della transazione controllata che svolge funzioni più semplici ed assume i rischi limitati rispetto all’altra parte della transazione (par. 2.64 e ss. OECD), e che si focalizza sulla redditività della parte testata nella transazione controllata.
Dal punto di vista applicativo il livello del margine netto, a libere condizioni di mercato ( arm’s lenght principle ), realizzato dalla parte testata, può essere determinato attraverso un “confronto interno” (il margine netto realizzato dal contribuente in transazioni comparabili poste in essere con soggetti indipendenti), oppure con il “confronto esterno” (il margine netto realizzato nel libero mercato da soggetti indipendenti in transazioni comparabili) TPF/007/2016/FINALJEN.]. Qualora siano presenti comparabili interni in grado di soddisfare i cinque fattori di comparabilità (caratteristiche di beni e servizi; analisi funzionale; termini contrattuali sottostanti la transazione infragruppo; strategie
di business ; condizioni economiche), le Linee Guida OCSE li indicano come preferibili, in quanto le informazioni sulle transazioni con comparabili interni sono più complete ed affidabili, nonché meno costose. Qualora non siano presenti comparabili interni, la ricerca dei comparabili esterni dovrà basarsi sui cinque fattori di comparabilità che dovranno essere definiti in modo tale a soddisfare la comparabilità con la transazione controllata e con le caratteristiche della tested party , ovvero attraverso il metodo additivo (il soggetto che esegue la ricerca elabora una lista di parti terze che effettuano transazioni ritenute comparabili) o il metodo deduttivo (ricerca su banche dati). I due approcci possono essere utilizzati in combinazione tra di loro aggiungendo alla ricerca da banche dati concorrenti noti al contribuente che non sarebbero stati identificati attraverso i criteri di selezione adottati, ad esempio in quanto classificati con codici settoriali diversi (OECD 2010, par. 3.45).
1.7. Una Sezione apposita RAGIONE_SOCIALE Linee Guida OCSE (Sezione B.3 del Capitolo II) è dedicata alle regole di applicazione del TNMM, così individuate: 1) standard di comparabilità da applicare nell’utilizzo nel metodo (Sezione B.3.1); 2) selezione dell’indicatore di utile netto (Sezione B.3.2); 3) determinazione dell’utile netto (Sezione B.3.3.); 4) ponderazione dell’utile netto (Sezione B.3.4).
Con riferimento agli standard di comparabilità da applicare, in tale sezione, si evidenzia l’importanza RAGIONE_SOCIALE analisi di comparabilità per la selezione del metodo con la tipica procedura di identificazione RAGIONE_SOCIALE transazioni comparabili e di utilizzo RAGIONE_SOCIALE informazioni di rilievo per garantire solidità all’analisi e conformità al principio di libera concorrenza; fondamentale, per l’applicazione del TNMM, è individuare i fattori che possano influenzare in modo significativo gli indicatori di utile netto nei termini che seguono: «in base ai fatti e alle circostanze del caso di specie, in particolare alla proporzione dei costi fissi e variabili il TNMM può essere più sensibile dei metodi tradizionali (CPM e RPM) alle differenze di utilizzazione degli impianti, in quanto le differenze tra i livelli di assorbimento dei costi fissi
indiretti (come i costi dì produzione fissi o i costi di distribuzione fissi) verrebbero a incidere sugli indicatori di utile netto, ma potrebbero non incidere sul margine lordo o sul ricarico lordo sui costi se non si traducono in differenze di prezzi» (v. allegato I, del Capitolo II, OECD). Pertanto, l’identificazione della società comparabili alla tested party , hanno un ruolo chiave, in quanto le possibili differenze tra le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE imprese confrontate (posizione concorrenziale, efficienza gestionale, prodotti sostitutivi, etc.) possono creare effetti sostanziali sugli indicatori di utile netto presi in considerazione, tanto che può non risultare opportuno applicare il TNMM senza apportare idonei aggiustamenti di comparabilità (OECD 2017, par. 3.47-3.54).
1.8. Incontestata la centralità della scelta dei comparabili ai fini della tenuta, a monte, dell’utilizzo della metodologia TNMM e, a valle, dell’accertamento fiscale, nella giurisprudenza di questa Corte si riscontra un riferimento continuo alla comparabilità effettiva nello specifico ed alla necessità dell’aderenza del modello alla fattispecie concreta.
1.9. Nella specie la CGT-2 ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati, avendo censurato l ‘operato dell’Ufficio nella scelta dei comparabili, per non aver tenuto conto dei termini contrattuali adottati nelle operazioni, RAGIONE_SOCIALE circostanze economiche RAGIONE_SOCIALE parti, RAGIONE_SOCIALE condizioni di mercato e RAGIONE_SOCIALE strategie aziendali, tutti elementi indicati da questa Corte come necessari ai fini della affidabilità dei risultati del metodo TNMM.
Con il secondo motivo l’Ufficio lamenta, con riferimento al rilievo sub c) in materia di IVA, contenuto negli avvisi di accertamento relativi agli anni 2014 e 2016, la «violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c. e, in via conseguenziale, degli artt. 8, comma 1, lett. a) e 38quater del d.p.r. 16.10.1972 n. 633 nonché dell’art. 147, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 CE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Deduce, in particolare, che avrebbe provato per presunzioni la ricorrenza dei presupposti applicativi
dell’art. 38quater cit. e, quindi, erroneamente la C GT-2, in violazione dell’art. 2727 cod. civ., avrebbe affermato il contrario.
Il motivo è inammissibile in quanto mira ad un accertamento di fatto precluso a questa Corte.
La CGT-2, con riferimento al rilievo sub c) e, in particolare, a tre fatture (nn. 6, 14 e 41), ha affermato che la ricostruzione dell’Ufficio (inquadramento fiscale del caso in scrutinio nell’art. 38quater cit. in luogo dell’art. 8, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 633/1972) era errata in fatto ed in diritto. Il trasporto RAGIONE_SOCIALE merci era stato curato dal cedente, di qui -prosegue la CGT-2 -l’inapplicabilità del termine di 3 mesi previsto dall’art. 8 cit. lett. b) per il diverso caso in cui il cessionario provveda al trasporto della merce; inoltre, non sussistevano gli elementi costitutivi della fattispecie previsti dall’art. 38quater, non vertendosi in tema di ‘acquisti effettuati da soggetti extraeuropei ‘ destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima ”, in considerazione dell’ingente valore fatturato, incompatibile con beni destinati all’uso personale (penultima pag. della sentenza).
Con il motivo in esame l’Ufficio chiede alla Corte, sotto l’apparente violazione di legge, sostanzialmente di sovvertire l’accertamento in fatto operato dal giudice di appello, mediante l’esame dei dati emergenti dalle scritture contabili (già valutati dalla CGT-2), aventi valenza indiziaria della sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 38quater cit..
Secondo il costante orientamento di questa Corte ( ex multis , 23/04/2024 n. 10927 ), ‘deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme ‘.
3. Il ricorso va, in definitiva, rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese atteso che la società contribuente è rimasta intimata.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME