Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4853 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4853 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5609/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO; -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ,
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma , alla INDIRIZZO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 142/2015 RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale del Trentino -Alto Adige – Bolzano, depositata in data 17/12/2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 13 dicembre 2024;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha chiesto accogliersi il ricorso principale e riget tarsi l’incidentale ;
uditi l’ AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’RAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per RAGIONE_SOCIALE
Fatti di causa
Con avviso di accertamento del 3 gennaio 2014 la Direzione regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Bolzano rettificò la dichiarazione Ires presentata per il 2008 dalla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘la contribuente’ ) , esercente in Lana l’attività di vendita di estratti di frutta in polvere.
Nel corso di una verifica conclusasi con verbale di constatazione del 21 ottobre 2013, era emerso che la società nel 2008 era controllata al 100% del capitale sociale dalla RAGIONE_SOCIALE, a sua volta partecipata interamente dal Sig. NOME.
Quest’ultimo era titolare del 75% del capitale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, società RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE, inoltre, sarebbe stata titolare RAGIONE_SOCIALE‘intero capitale sociale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, società di diritto svizzero.
Sarebbero emersi, inoltre, rapporti di affare tra il NOME. NOME e la signora NOME COGNOME, socio unico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
I verificatori accertarono che nel 2008 la contribuente aveva ceduto alla RAGIONE_SOCIALE rilevanti quantità di polveri arricchite di aronia e mirtillo, per il corrispettivo totale di euro 1.030.050.
RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, nello stesso giorno o in quelli immediatamente successivi, aveva ceduto la medesima merce alla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per il corrispettivo di euro 1.541.750.
Sempre nell’arco di pochi giorni , la RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto la medesima merce alla RAGIONE_SOCIALE svizzera del gruppo RAGIONE_SOCIALE con un minimo ricarico e quest’ultima , sempre in breve tempo, aveva ceduto la medesima merce ad una società stabilita nel Liechtenstein, denominata RAGIONE_SOCIALE, per un prezzo di euro 2.918.300, corrispondente a quasi il triplo del prezzo RAGIONE_SOCIALEa cessione dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE.
Secondo l’Ufficio, il prezzo finale praticato alla RAGIONE_SOCIALE da lla società del gruppo RAGIONE_SOCIALE (la RAGIONE_SOCIALE) rappresentava il prezzo effettivo, o valore normale, a cui il gruppo intendeva cedere a terzi le polveri di frutto di bosco, sicché le cessioni precedenti, avvenute all’interno del gruppo, e, in particolare, la cessione da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, avrebbero dovuto considerarsi avvenute per un corrispettivo uguale a quello praticato alla RAGIONE_SOCIALE, da assoggettare a tassazione quale ricavo imponibile, ai sensi d ell’art. 110 , commi 7 e 2 del d.P.R. n. 917 del 1986 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986.
La società impugnò la rettifica e la RAGIONE_SOCIALE Bolzano, nel contraddittorio con l’Ufficio, accolse il ricorso.
Su appello RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, nel contraddittorio con la contribuente, la RAGIONE_SOCIALE confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
Resiste con controricorso la contribuente, che propone un ricorso incidentale articolato in due motivi, il secondo dei quali articolato a sua volta in due profili.
La contribuente ha anche depositato memoria difensiva ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 78 c.p.c.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 comma 3, 110 commi 2 e 7 d.P.R. n. 917 del 1986 ; 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che, pur essendo indubbio che le successive rivendite RAGIONE_SOCIALEa polvere di frutta, tranne l’ultima alla RAGIONE_SOCIALE, fossero avvenute tra società tutte riconducibili al gruppo RAGIONE_SOCIALE, e che avessero tutte per oggetto la medesima merce, nello stesso stato fisico e nello stesso stadio di commercializzazione (all’ingrosso), tuttavia l’ufficio non avrebbe provato che il prezzo normale in Italia, per la vendita da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, fosse quello in ultimo praticato alla RAGIONE_SOCIALE, ciò in quanto l’ufficio non avrebbe provato che le merci cedute in Italia dalla RAGIONE_SOCIALE ad acquirenti terzi per prezzi simili a quelli praticati alla RAGIONE_SOCIALE fossero non comparabili con quelle cedute alla RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza impugnata è censurata lì dove addossa sull’ufficio l’onere di provare che il prodotto venduto alla RAGIONE_SOCIALE era diverso qualitativamente rispetto a quello oggetto di transazioni non controllate da RAGIONE_SOCIALE a soggetti indipendenti.
L’ufficio aveva fornito adeguata dimostrazione che le vendite da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE erano avvenute ad un prezzo inferiore di quello che RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto ottenere sul mercato, dato che nel giro, al massimo, di pochi giorni, le medesime merci, nello stesso stadio di commercializzazione, erano state rivendute da una società di diritto svizzero ad RAGIONE_SOCIALE ad un prezzo triplo, sicché nulla avrebbe impedito ad RAGIONE_SOCIALE di effettuare essa direttamente la vendita a tale prezzo, senza interporre le altre società del gruppo.
1.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di transfer pricing , l’art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, non integrando una disciplina antielusiva in senso proprio, ma avendo lo scopo di reprimere i fenomeni di spostamento artificioso dei profitti in un’altra giurisdizione, pone a carico RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria l’onere di provare che le transazioni infragruppo siano avvenute ad un prezzo inferiore al valore di mercato normale, da valutarsi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 3, del cit. d.P.R., facendo riferimento sia ai listini o alle tariffe del fornitore dei beni, sia alle linee guida OCSE, adottando il metodo più appropriato al caso concreto, senza alcun criterio gerarchico, e potendo il contribuente, a sua volta, fornire la prova del contrario, evidenziando altresì i costi eventualmente aggiunti, gli sconti riconosciuti e le complessive condizioni economiche praticate (Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 19512 del 16/07/2024, Rv. 672013 -01; cfr. anche Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 2853 del 31/01/2024, Rv. 670249 -01; Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 11837 del 18/06/2020, Rv. 657984 – 01).
Dunque, al fine di individuare il valore normale di una transazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 110, comma 7 e 9, comma 3 Tuir, occorre considerare non solo ‘il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi RAGIONE_SOCIALEa stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo grado di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi’ , ma è necessario valutar e l’operazione economica posta in essere nella sua globalità applicando uno dei metodi alternativi ma complementari descritti nelle linee guida OCSE del 22 luglio 2010 e, successivamente, con specifico riferimento alla legislazione italiana, nel decreto 14 maggio 2018 del RAGIONE_SOCIALE .
Dalla sentenza impugnata e dal ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE emerge che la RAGIONE_SOCIALE non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa molteplicità dei metodi alternativi e complementari di determinazione del transfer
pricing (art. 4 del citato decreto, che è una disposizione tecnica che specifica metodi economici di determinazione previsti in generale già dal Tuir e dalle guidelines in materia emanate dall’OCSE).
In particolare, nel caso in cui non appare possibile il metodo indicato alla lettera a) del comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del decreto (cioè il metodo del confronto di prezzo), perché il prodotto oggetto RAGIONE_SOCIALEa transazione controllata (in tesi, da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE) non è comparabile con quello oggetto di eventuali transazioni non controllate tra la contribuente (RAGIONE_SOCIALE) e soggetti terzi indipendenti o tra contribuenti operanti nello stesso settore di mercato e soggetti terzi, il fenomeno del transfer pricing può e deve essere individuato facendo ricorso agli altri metodi alternativi e complementari, tra cui il metodo del prezzo di rivendita, che nel caso di specie è stato quello sostanzialmente adottato dall’amministrazione, che, sul presupposto che i passaggi RAGIONE_SOCIALEa merce tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE fossero avvenuti tutti tra soggetti imprenditoriali appartenenti allo stesso gruppo facente cap o ad NOME, ha rilevato l’anomalia del prezzo iniziale di vendita da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE nella circostanza che tale prezzo fosse stato di quasi tre volte inferiore a quello incassato da RAGIONE_SOCIALE nella vendita fatta alla società del Liechtenstein, nonostante che tra la vendita iniziale a RAGIONE_SOCIALE e quella finale ad RAGIONE_SOCIALE fosse intercorso un breve periodo di tempo e che la merce venduta non avesse subito ulteriori processi di lavorazione.
Inoltre, ritenendo verificato un fenomeno di transfer pricing a danno del fisco italiano, l’amministrazione ha di fatto applicato il criterio previsto dal l’art. 5 del d.m. 14 maggio 2018, aggregando, ai fini del rilievo RAGIONE_SOCIALEa anormalità del prezzo di vendita da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, tutte le operazioni a partire dalla vendita di RAGIONE_SOCIALE fino all’acquisto di RAGIONE_SOCIALE, considerando per questa via al di sotto del normale prezzo di mercato quello corrisposto da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE.
1.2.La scorretta e incompleta applicazione dei princìpi di determinazione del transfer pricing , dunque, impone la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e il conseguente rinvio, per nuovo esame,
alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bolzano che, in diversa composizione, appurerà, innanzitutto, se la catena RAGIONE_SOCIALE vendite da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE si fosse svolta tutta tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo (circostanza contestata dalla difesa di RAGIONE_SOCIALE e rimasta assorbita nella decisione d’appello); e, in secondo luogo, nel caso di risposta affermativa alla prima questione, se il prezzo di acquisto RAGIONE_SOCIALEa merce da RAGIONE_SOCIALE fosse stato anormalmente basso rispetto al prezzo d’acquis to, da fornitori indipendenti, di merce comparabile (sia sotto l’aspetto qualitativo, sia sotto l’aspetto RAGIONE_SOCIALE condizioni di mercato) da parte di RAGIONE_SOCIALE a fini di rivendita, con distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova secondo i princìpi di cui a Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 13571 del 19/05/2021 (Rv. 661309 – 01).
2.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale, rubricato ‘Violazione del principio dispositivo di cui all’art. 115 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALEa corretta valutazione RAGIONE_SOCIALE prove di cui all’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza impugnata per non aver rilevato che l’RAGIONE_SOCIALE non ha preso minimamente posizione in merito alla documentazione relativa ai prezzi applicati nelle transazioni comparabili, e dunque in merito alle cessioni di prodotti similari a clienti indipendenti, nonostante che tale documentazione fosse stata tempestivamente trasmessa dalla contribuente con le osservazioni inviate ex art. 12, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000.
La contribuente, inoltre, deduce che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha preso posizione circa l’asserita non riconducibilità RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALEa ‘catena di vendite’ allo stesso gruppo e che solo con l’atto di appello l’RAGIONE_SOCIALE ha introdotto il tema RAGIONE_SOCIALEa non c omparabilità dei beni venduti dalla contribuente alla RAGIONE_SOCIALE rispetto a quelli venduti da RAGIONE_SOCIALE a soggetti indipendenti.
2.1.1. Il motivo è infondato.
L’amministrazione, con l’avviso di accertamento notificato al contribuente, non ha l’obbligo di prendere posizione su tutte le
circostanze allegate dal contribuente a sua difesa, essendo necessario solo che siano rispettate le cadenze temporali del contraddittorio endoprocedimentale e che l’avviso di accertamento contenga una motivazione sufficiente.
Né una motivazione particolarmente articolata deve riguardare, nel corpo RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, l’esistenza di un gruppo societario, che deve, però, essere oggetto di un approfondito accertamento giurisdizionale.
Con riferimento, poi, alla asserita non contestazione RAGIONE_SOCIALEa non comparabilità dei beni, deve rilevarsi che i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa ripresa fiscale fondata sul transfer pricing erano stati tutti dedotti nell’avviso di accertamento e che l’introduzione del tema RAGIONE_SOCIALEa non comparabilità dei beni, la cui vendita era stata assunta come tertium comparationis da parte RAGIONE_SOCIALEa contribuente, costituisce una mera difesa e non una domanda nuova (sulla natura di attore sostanziale in capo all’amministrazione nell’ambito del giudizio tributario, cfr., ex multis , Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 26214 del 07/10/2024, Rv. 672606 -01).
2.2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 12 comma 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000, art. 3 l. n. 241/1990, art. 97 Cost. e art. 41 Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘UE in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.’ , la contribuente ribadisce la censura alla sentenza impugnata nella parte in cui non ha annullato l’avviso di accertamento per non essere stato preceduto da un effettivo contraddittorio endoprocedimentale.
2.2.1. Il motivo è infondato, dovendosi ribadire che nel caso di specie il contraddittorio preventivo è stato assicurato alla contribuente, la quale, di converso, non può pretendere che l’amministrazione esamini a pena di nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo tutti gli elementi difensivi, di fatto e di diritto, dedotti in sede endoprocedimentale, né tantomeno che li accolga.
In definitiva, il ricorso principale è fondato, mentre è da respingere il ricorso incidentale.
La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bolzano che, in diversa composizione, nel valutare la sussistenza del transfer pricing nella fattispecie di causa, si atterrà ai criteri indicati in parte motiva.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, il 13 dicembre 2024.