Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10499 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10499 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1801/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio AVV_NOTAIO‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3592/2016 depositata il 15/06/2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Dato atto che il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
Dato atto che l’AVV_NOTAIO e la Difesa AVV_NOTAIOa società ricorrente hanno richiamato le conclusioni già formulate in atti.
FATTI DI CAUSA
L’Ufficio Grandi contribuenti AVV_NOTAIOa Direzione regionale AVV_NOTAIOa Lombardia AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento in materia di IRAP per l’anno 2009, avente ad oggetto la rettifica del reddito fondata sul disconoscimento di costi per € 11.422.242,74, per effetto AVV_NOTAIOa riqualificazione al c.d. “valore normale” – ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 110, comma 7 del Tuir, relativo al c.d. transfer pricing dei corrispettivi RAGIONE_SOCIALE negoziazioni intercorse tra l’odierna intimata e alcune società collegate residenti in Cina, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
Nella prospettazione AVV_NOTAIO‘Ufficio, le società cinesi praticavano alla società italiana prezzi superiori al valore normale, con l’effetto di trasferire surrettiziamente in Cina utili che avrebbero dovuto emergere in Italia ed essere ivi tassati.
1.2. La contribuente proponeva ricorso avanti alla CTP di Milano, che lo rigettava, con sentenza che veniva riformata dalla Commissione regionale AVV_NOTAIOa Lombardia che, in accoglimento AVV_NOTAIO‘appello AVV_NOTAIOa società, annullava l’atto impositivo.
1.3. Ricorre l’Amministrazione con unico motivo e resiste la contribuente con controricorso.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 . Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. denuncia la «Violazione o falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 110. comma 7 del D.P.R. n. 917 del 1986 e AVV_NOTAIO‘art. 2697 cod. civ.», lamentando che
la Commissione regionale, senza censurare l’utilizzo del Metodo del costo maggiorato ( Cost plus method ) da parte AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, abbia accolto l’appello AVV_NOTAIOa contribuente in quanto ha ritenuto che l’Ufficio non avesse fornito la prova AVV_NOTAIOa comparabilità RAGIONE_SOCIALE imprese assunte a termine di paragone, né avesse in altro modo dato prova AVV_NOTAIOa divergenza dal valore normale dei prezzi praticati dalle società controllate cinesi alla società italiana.
1.1. Sostiene l’Amministrazione ricorrente che tale incedere implicherebbe l’accettazione del principio secondo il quale incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dare prova AVV_NOTAIOa non corrispondenza al valore normale dei corrispettivi praticati fra le società collegate: rimasto dubbio tale fatto – perché la CRAGIONE_SOCIALE. non ha affatto affermato che i prezzi in concreto praticati corrispondessero a quel valore – esso doveva essere posto a carico AVV_NOTAIO‘Ufficio.
Ne consegue, osserva la ricorrente, che l’RAGIONE_SOCIALE, attore in senso sostanziale, è sì gravata AVV_NOTAIO‘onere di fornire un’adeguata motivazione circa il possibile scostamento dal valore normale dei prezzi effettivamente praticati, ma -in considerazione AVV_NOTAIOa inevitabile asimmetria informativa che caratterizza il rapporto – è il contribuente a dover dare, in ultima analisi, la dimostrazione AVV_NOTAIOa correttezza dei prezzi.
Sarebbe spettato, dunque, alla società fornire una credibile spiegazione per i sorprendenti mark up praticati dalle sue consociate cinesi (rispettivamente, 39,77% e 17,20%).
Il tema affrontato implica un necessario inquadramento RAGIONE_SOCIALE norme che disciplinano la materia e, soprattutto, AVV_NOTAIO‘interpretazione che ne è derivata tenendo conto dei criteri indicati dall’RAGIONE_SOCIALE nelle Linea Guida sui Prezzi di Trasferimento per le Imprese Multinazionali e le Amministrazioni Fiscali (cfr. da ultimo Cass. n. 2853 del 31/01/2024).
2.1. La normativa nazionale è contenuta nell’art. 110, comma 7, T.u.i.r. che, nella formulazione ratione temporis vigente, stabilisce: «I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito RAGIONE_SOCIALE speciali “procedure amichevoli” previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO per conto RAGIONE_SOCIALE quali l’impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.».
Il richiamato comma 2, per quanto qui rileva, dispone che «Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni AVV_NOTAIO‘articolo 9; (..)».
Il “valore normale” dei componenti è definito dall’art. 9, comma 3, T.u.i.r., secondo cui: «Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi AVV_NOTAIOa stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del
valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini ed alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.».
2.2. La modifica legislativa ha quindi adeguato l’ordinamento giuridico nazionale alle pratiche internazionali, in particolare riguardo ai criteri di individuazione dei prezzi di trasferimento tra imprese multinazionali delineati dall’RAGIONE_SOCIALE.
L’art. 110, comma 7, T.u.i.r. è stato modificato dall’art. 59, comma 1, d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (entrato in vigore il 4 giugno 2017) ed integrato con il d.m. 14 maggio 2018, contenente le linee guida interne per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE nuove disposizioni.
Il novellato art. 110, comma 7, T.u.i.r. richiama in maniera espressa il principio di libera concorrenza, in luogo del valore normale contenuto nella previgente formulazione AVV_NOTAIOa norma, stabilendo, all’ultimo periodo che «con decreto del AVV_NOTAIO, possono essere determinate, sulla base RAGIONE_SOCIALE migliori pratiche internazionali, le linee guida per l’applicazione del presente comma».
Il d.m. 14 maggio 2018, nel dettare le linee guida per l’applicazione AVV_NOTAIOa normativa in parola, individua sei metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento conformi al principio di libera concorrenza (metodo del confronto di prezzo; metodo del prezzo di rivendita; metodo del costo maggiorato; metodo del margine netto AVV_NOTAIOa transazione; metodo transnazionale di ripartizione degli utili), ponendoli sullo stesso piano e prevedendo, nel contempo, che il contribuente possa applicare un metodo diverso «qualora dimostri che nessuno di tali metodi può essere applicato in modo affidabile (…) e che tale diverso metodo produce un risultato coerente (…)».
2.3. Tuttavia, come rileva la stessa Cass. 17/05/2022, n. 15668, già prima AVV_NOTAIOa novella legislativa -quindi anche con riguardo alla normativa applicabile alla fattispecie sub iudice – la prospettiva interpretativa AVV_NOTAIOa dottrina e AVV_NOTAIOa giurisprudenza si era allineata al principio di libera concorrenza enunciato nell’art. 9 del MoAVV_NOTAIO di Convenzione RAGIONE_SOCIALE (che, pur non avendo valore normativo, costituisce una raccomandazione diretta ai Paesi aderenti: ex plurimis , Cass. 05/03/2020, n. 6242), il quale prevede la possibilità di sottoporre a tassazione gli utili derivanti da operazioni infragruppo che siano state regolate da condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute fra imprese indipendenti, in transazioni comparabili effettuate sul libero mercato, tra soggetti indipendenti.
Infatti, secondo le Linee Guida RAGIONE_SOCIALE (OECD Guidelines , 1995), «La selezione di un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento si pone sempre l’obiettivo di trovare il metodo più appropriato ad un particolare caso. A questo scopo, nel processo di selezione andrebbero presi in considerazione: i rispettivi vantaggi e svantaggi dei metodi riconosciuti dall’RAGIONE_SOCIALE; la coerenza del metodo considerato con la natura AVV_NOTAIOa transazione controllata, determinata in particolar modo attraverso l’analisi funzionale; la disponibilità di informazioni affidabili (in particolar modo sugli elementi comparabili indipendenti) necessaria all’applicazione del metodo selezionato e/o degli altri metodi; il grado di comparabilità tra transazioni controllate e transazioni tra imprese indipendenti, compresa l’affidabilità degli aggiustamenti di comparabilità che siano necessari per eliminare le differenze significative tra di loro. Nessun metodo è utilizzabile in tutte le eventualità e non è necessario dimostrare la non applicabilità di un dato metodo alle circostanze del caso concreto».
Anche la circolare ministeriale del 12 dicembre 1981, n. 42, evidenziava che l’adeguatezza di un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento si valuta caso per caso.
2.4. Nell’indicare i criteri di selezione dei metodi tradizionali basati sulla transazione, le linee guida RAGIONE_SOCIALE si soffermano, per quanto qui può rilevare, sul metodo del costo maggiorato ( Cost plus method ).
In particolare, la Sezione D AVV_NOTAIOa Parte II del Capitolo II RAGIONE_SOCIALE Linee Guida RAGIONE_SOCIALE del 2017 -così come le stesse linee nell’edizione del 2010 – disciplina tale metodo, che (v. punto 2.45 e ss. OECD Guidelines) «considera innanzitutto i costi sostenuti dal fornitore di beni (o servizi) in una transazione tra imprese associate per beni trasferiti o servizi forniti ad un acquirente collegato. Un’appropriata percentuale di ricarico sui costi di produzione ( cost plus mark up ) è poi aggiunta a detto costo, così da ottenere un utile adeguato tenuto conto RAGIONE_SOCIALE funzioni svolte e RAGIONE_SOCIALE condizioni di mercato. Il risultato di tale operazione può essere considerato come prezzo di libera concorrenza AVV_NOTAIOa originaria transazione tra le imprese associate. Detto metodo risulta più utile quando i prodotti semilavorati sono venduti tra parti associate, allorché queste abbiano concluso accordi per la messa in comune degli impianti o accordi di acquisto-fornitura a lungo termine, o quando la transazione tra le imprese associate consista nella fornitura di servizi. La percentuale di ricarico sui costi di produzione del fornitore, nel corso di una transazione tra le imprese associate, dovrà essere stabilita con riferimento alla percentuale di ricarico che lo stesso fornitore ottiene nel corso di transazioni comparabili con terze parti indipendenti (‘comparabile interno’). Può, inoltre, essere utilizzata quale riferimento la percentuale che sarebbe stata ottenuta in transazioni comparabili da un’impresa indipendente (‘comparabile esterno’)», precisando al punto 2.47 che «(…) una transazione tra parti indipendenti è comparabile con una
transazione tra imprese associate ai fini del metodo del costo maggiorato, se è soddisfatta una RAGIONE_SOCIALE due seguenti condizioni: a) nessuna differenza (nel caso in cui esistano) tra le transazioni comparate o tra le imprese che avviano dette transazioni influenza sostanzialmente la percentuale di ricarico sul libero mercato o b) possono essere apportati aggiustamenti adeguati allo scopo di eliminare gli effetti sostanziali di dette differenze».
3. Ferma la ricostruzione operata, con specifico riguardo al tema AVV_NOTAIO‘onere AVV_NOTAIOa prova, va ricordato che l’evoluzione AVV_NOTAIOa giurisprudenza di questa Corte, già al tempo AVV_NOTAIO’emanazione AVV_NOTAIOa sentenza resa dalla CTR, aveva abbandonato la considerazione AVV_NOTAIOa natura AVV_NOTAIO‘art. 110, comma 7, TUIR, come clausola antielusiva (cfr. Cass. sez. 5, 18 settembre 2015, n. 18392; di seguito cfr. anche Cass. sez. 5, 15 aprile 2016, n. 7493; Cass. sez. 5, 30 giugno 2016, n. 13387; Cass. sez. 5, 15 novembre 2017, n. 27018; Cass. sez. 5, 19 aprile 2018, n. 9673; di recente v. Cass. sez. 5, 17 maggio 2022, n. 15668; Cass. 12 settembre 2222, n. 26695), a ciò conseguendo l’ulteriore principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «n tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all’art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del fenomeno economico del “transfer pricing”, cioè AVV_NOTAIO spostamento AVV_NOTAIO‘imponibile fiscale in seguito ad operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, non richiede di provare, da parte AVV_NOTAIO‘amministrazione, la funzione elusiva, bensì la sola esistenza di “transazioni” tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre grava sul contribuente, in virtù del principio di vicinanza AVV_NOTAIOa prova ex art. 2697 c.c. e in tema di deduzioni fiscali, l’onere di dimostrare che tali “transazioni” sono intervenute per valori di mercato da considerare normali ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 9, comma 3, del medesimo decreto, tali essendo i prezzi di
beni e servizi praticati in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e luogo in cui i beni e servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e luogo più prossimi e con riferimento, in quanto possibile, a listini e tariffe d’uso, non escludendosi dunque l’utilizzabilità di altri mezzi di prova» (cfr., Cass. sez. 5, ord. 19 maggio 2021, n. 13571 e già, in senso conforme, Cass. sez. 5, 8 maggio 2013, n. 10742).
I giudici di appello, nella sentenza qui gravata, si sono conformati ai principi affermati, in sostanza rilevando come l’Amministrazione non abbia operato nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa, come interpretabili alla luce AVV_NOTAIOa ‘soft law’ rappresentata dalla disciplina convenzionale.
4.1. La CTR AVV_NOTAIOa Lombardia ha diffusamente ricostruito la fattispecie esaminata sulla scorta RAGIONE_SOCIALE allegazioni RAGIONE_SOCIALE parti, segnatamente evidenziando che le sei società cinesi erano state selezionate in un parterre di 44 imprese quali soggetti terzi comparabili, sostanzialmente in base alle seguenti caratteristiche, indicate dall’Amministrazione nell’avviso di accertamento: presentano lo stesso codice attività anche se non producono gli stessi beni, non sono titolari di ‘ Intangible fixed assets ‘, appartengono alla medesima area geografica AVV_NOTAIOa controllate cinesi, hanno conseguito un volume di affari equivalente.
4.2. Ha quindi osservato (sentenza, p. 13) che non poteva «trovare riscontro nelle risultanze in atti, andando di conseguenza respinta, la dirimente statuizione dei primi giudici che nel rigettare il ricorso AVV_NOTAIOa società contribuente premettevano che la metodologia del costo maggiorato adottata dall’Ufficio – previa identificazione di n.6 aziende prescelte a comporre il campione di riferimento e comparazione – per la verifica dei transfer priclng intercorsi con le controllate RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE “non presuppone l’identità di beni e dei servizi oggetto de/l’attività, ma richiede la comparabilità di
funzioni, rischi o investimenti, affermando la del tutto indimostrata circostanza che le 6 aziende di comparazione selezionate appaiono idonee allo scopo stante l’analogia funzionale avuto riguardo alla progettazione, produzione, assemblaggio, ricerca e prestazione di servizi, acquisti, distribuzione, marketing, management ecc.”».
4.3. A tale riguardo, la Commissione regionale (sentenza, p. 14) ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse correttamente identificato il parametro rispetto al quale aveva identificato il prezzo ‘normale’ da cui la società contribuente si sarebbe discostata, osservato in particolare che «Nel caso di specie non solo la tipologia RAGIONE_SOCIALE sei aziende prescelte a comporre il campione di riferimento presenta ineccepite incongruenze quanto meno in riferimento alla incoerente tipologia di produzione – e.g. cabine, serbatoi, ingranaggi e simili vs filtri ad alta tecnologia – ed alla localizzazione geografica -considerata altresì la remota localizzazione di aziende del campione all’interno AVV_NOTAIOa Cina in confronto con la localizzazione RAGIONE_SOCIALE due controllate situate direttamente nella stessa area portuale di RAGIONE_SOCIALE -ma soprattutto non risulta essere stata data alcuna dimostrazione e/o evidenza RAGIONE_SOCIALE “funzioni, rischi o investimenti” comparabili RAGIONE_SOCIALE sei società del prescelto campione, risultando assente qualunque specifica descrizione relativa a progettazione, produzione, assemblaggio, ricerca, acquisti, distribuzione e marketing, stante che gli unici dati resi disponibili sono quelli di bilancio. La Commissione osserva poi la erroneità AVV_NOTAIOa affermazione AVV_NOTAIO‘Ufficio (cfr. pag. 15 RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni all’appello in atti) che vorrebbe la “quasi totalità RAGIONE_SOCIALE vendite” RAGIONE_SOCIALE controllate come “avvenute proprio in favore AVV_NOTAIOa controllante RAGIONE_SOCIALE“, mentre contraddittoriamente lo stesso Ufficio afferma ed evidenzia, quanto alla controllata RAGIONE_SOCIALE, vendite per soli € 4.517.798,96 vs un totale di € 48.463.000,00».
4.4. Né nuoce alla consistenza AVV_NOTAIOa ratio decidendi espressa dai giudici di appello il riferimento, effettuato dalla CTR, alla indimostrata natura elusiva RAGIONE_SOCIALE operazioni, questione estranea al tema del transfer pricing , ma purtuttavia sollevato dall’Ufficio.
La CTP è dunque giunta al plausibile convincimento, sia circa la non elusività AVV_NOTAIOa condotta commerciale AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE nel procedere all’acquisto dei filtri presso la propria consociata estera, costituendo essa una razionale pratica commerciale, sia circa la non congruenza del ragionamento svolto dall’Ufficio in ordine alla normalità del prezzo praticato, tenuto conto AVV_NOTAIOa localizzazione geografica, l’assenza di qualunque specifica descrizione relativa a progettazione, produzione assemblaggio ricerca, acquisti, distribuzione e marketing.
5.1. I giudici di appello hanno pertanto ritenuto sussistere elementi che infirmano alla radice la ricostruzione ragionamento AVV_NOTAIO‘Ufficio e, quindi, in grado di costituire la ragionevole prova contraria RAGIONE_SOCIALE circostanze poste a base AVV_NOTAIO‘azionata pretesa tributaria.
Il motivo di ricorso è pertanto infondato, e manifesta inoltre evidenti profili di inammissibilità ove risulta, in verità, inteso a sollecitare una rivalutazione del compendio istruttorio, pur a fronte di una motivazione coerente e che esprime un invero plausibile esito AVV_NOTAIO‘analisi RAGIONE_SOCIALE reciproche deduzioni difensive.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna AVV_NOTAIOa ricorrente al rimborso, in favore AVV_NOTAIOa controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1- quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore AVV_NOTAIOa controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20/03/2024.