Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7169 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7169 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25122/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dell’RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , entrambe rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 5556/2019 depositata il 30 dicembre 2019;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Sostituto Procuratore
AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per la declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere in ordine al terzo e al quarto motivo di ricorso e per il rigetto del primo e del secondo;
uditi per la ricorrente l’AVV_NOTAIO e per le controricorrenti l’AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nell’anno 2013 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conduceva una verifica fiscale nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed esercente attività di vendita e installazione di apparecchiature medicali diagnostiche, nonché di fornitura di servizi di assistenza tecnica e manutenzione prevalentemente in favore di ospedali e cliniche private aventi sede in RAGIONE_SOCIALE.
La prefata società, fiscalmente residente in Francia e appartenente al gruppo multinazionale RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), era interamente controllata dalla RAGIONE_SOCIALE, a sua volta controllata dalla RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE.
All’esito di tale verifica l’Ufficio emetteva nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aderenti al regime fiscale del consolidato nazionale nella rispettiva veste di consolidata e di consolidante, un avviso di accertamento relativo all’anno 2011 con il quale, previa rideterminazione del reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione presentata dalla società controllante ai sensi dell’art. 122 del t.u.i.r., venivano operate le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES e irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.
2.1 Con l’atto impositivo in questione erano mossi due distinti rilievi nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.2 Con il primo si contestava alla stessa, ai sensi dell’art. 110, comma 7, del t.u.i.r., l’effettuazione di transazioni commerciali con consociate estere, in particolare con la francese RAGIONE_SOCIALE e l’americana RAGIONE_SOCIALE , aventi ad oggetto l’acquisto di apparecchiature sanitarie a un prezzo superiore a quello normale, quale risultante dall’analisi di transfer pricing elaborata dai verificatori sulla scorta di un campione di nove società comparabili selezionate fra le duecento inizialmente prese in esame.
2.3 Con il secondo, prospettante la violazione dell’art. 103, comma 3, del t.u.i.r., veniva disconosciuta la deducibilità RAGIONE_SOCIALE quota di ammortamento del maggior valore di avviamento che RAGIONE_SOCIALE aveva iscritto nell’attivo AVV_NOTAIO stato patrimoniale nel bilancio d’esercizio 2003.
2.4 Per meglio comprendere la portata di quest’ultimo rilievo si rendono necessarie alcune precisazioni.
Nell’anno 2001 la francese RAGIONE_SOCIALE aveva costituito la RAGIONE_SOCIALE, conferendo ad essa la propria partecipazione rappresentativa del 100 per cento del capitale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Tale partecipazione di controllo era stata iscritta in bilancio dalla conferitaria, nell’attivo AVV_NOTAIO stato patrimoniale, fra le immobilizzazioni finanziarie.
Nel 2003 RAGIONE_SOCIALE aveva incorporato per fusione RAGIONE_SOCIALE, assumendone la relativa denominazione.
Poichè per effetto RAGIONE_SOCIALE fusione si era venuto a determinare un disavanzo derivante dall’annullamento RAGIONE_SOCIALE partecipazione di controllo detenuta dalla società incorporante in quella incorporata, la nuova RAGIONE_SOCIALE aveva integralmente utilizzato detto disavanzo per iscrivere nell’attivo AVV_NOTAIO stato patrimoniale un maggior
valore di avviamento di pari importo, prevedendone l’ammortamento in dieci anni, con imputazione al conto economico RAGIONE_SOCIALE quota di un decimo per ogni esercizio dal 2003 al 2012.
Inoltre, dal momento che RAGIONE_SOCIALE aveva precedentemente assoggettato a imposta sostitutiva con l’aliquota del 19 per cento, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997, la plusvalenza realizzata per effetto RAGIONE_SOCIALE cessione RAGIONE_SOCIALE suindicata partecipazione di controllo, la società risultante dalla fusione innanzi descritta aveva ritenuto di poter affrancare gratuitamente il valore di avviamento iscritto in bilancio mediante l’utilizzo del disavanzo di fusione fino a concorrenza dell’importo di tale plusvalenza, giusta quanto disposto dall’art. 6, comma 2, lett. a) , AVV_NOTAIO stesso decreto legislativo.
L’Ufficio sosteneva, invece, che la cedente RAGIONE_SOCIALE, quale società avente sede in Francia e priva di stabile organizzazione nel territorio AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE italiano, avrebbe dovuto tassare la plusvalenza come reddito diverso, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. f) , del t.u.i.r., vecchio testo, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento prevista dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, essendo il diverso regime di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 358 del 1997 riservato ai soli conferimenti di partecipazioni di controllo effettuati fra soggetti residenti in RAGIONE_SOCIALE nell’esercizio di imprese commerciali.
Entrambe le società accertate contestavano la pretesa erariale proponendo ricorso congiunto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano, la quale, riconosciuta la fondatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni da loro addotte, annullava l’atto impositivo.
La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTR) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza n. 5556/2019 del 30 dicembre 2019 rigettava l’appello dell’Amministrazione Finanziaria.
4.1 A sostegno RAGIONE_SOCIALE decisione assunta il RAGIONE_SOCIALE regionale osservava
che:
-l’analisi di transfer pricing condotta dall’Ufficio si esponeva a «molteplici rilievi critici» quanto all’individuazione del periodo di comparazione, alla selezione RAGIONE_SOCIALE società comparabili e alle cause RAGIONE_SOCIALE riduzione del margine di redditività registrato dalla RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2011;
era fondata la doglianza RAGIONE_SOCIALE contribuente riguardante la dedotta violazione del principio di tutela dell’affidamento, avendo i verificatori «avviato l’accertamento dopo che era scaduto il termine per l’accertamento del 2003 (anno in cui, per effetto RAGIONE_SOCIALE fusione, si e generato il disavanzo imputato ad avviamento), e dunque non solo a distanza di tempo, ma anche dopo che per il primo anno ‘utile’ non era stata compiuta alcuna ripresa» ;
non appariva corretto il rilievo incentrato sulla pretesa sussistenza di una limitazione di tipo soggettivo all’applicabilità nei confronti RAGIONE_SOCIALE francese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disciplina dettata dall’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997, prevedente la possibilità di assoggettare a imposta sostitutiva con l’aliquota del 19 per cento le plusvalenze da cessione di partecipazioni di controllo.
Contro tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con unico controricorso.
La causa è stata chiamata all’odierna pubblica udienza per la discussione.
7.1 Nel termine di cui all’art. 378, secondo comma, c.p.c. le controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, concludendo:
a)per la declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere limitatamente ai motivi di ricorso concernenti il secondo rilievo fiscale, annullato in via di autotutela dall’RAGIONE_SOCIALE con provvedimento
allegato;
(b)per il rigetto dei restanti motivi dell’avversa impugnazione.
7.2 Successivamente anche la ricorrente ha depositato copia del suddetto provvedimento di autotutela.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Alla luce dell’allegato provvedimento di annullamento in via di autotutela emesso nelle more del giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE -il cui deposito è consentito dall’art. 372, secondo comma, c.p.c., in quanto avente ad oggetto un documento volto a evidenziare la sopravvenienza di una causa di parziale inammissibilità dell’esperita impugnazione (cfr., ex ceteris , Cass. n. 5408/2022, Cass. Sez. U. n. 272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass. n. 17955/2025)-, va dichiarata la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere in ordine al terzo e al quarto motivo di ricorso, concernenti il rilievo fiscale cui si riferisce il menzionato provvedimento.
1.1 Con tali motivi, rubricati ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge n. 212 del 2000 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.)’ e ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6, comma 2, lett. a) , del d.lgs. n. 358 del 1997, dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE legge n. 342 del 2000, degli artt. 7, comma 1, 23, comma 1, lett. f) , e 81, comma 1, lett. c) , nel testo originario (ora art. 67, comma 1, lett. c] ), del d.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 8. b) del protocollo annesso alla Convenzione RAGIONE_SOCIALE-Francia contro le doppie imposizioni, ratificata a sèguito RAGIONE_SOCIALE legge n. 20 del 1992, dell’art. 63 del T.F.U.E. e degli artt. 5 e 25 del d.lgs. n. 446 del 1997 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.)’, si contestava alla CTR:
di aver erroneamente ritenuto operante nel caso di specie il principio di tutela dell’affidamento del contribuente;
di non aver correttamente inteso il senso RAGIONE_SOCIALE contestazioni poste a
base del secondo rilievo, il quale si fondava sull’assunto che la francese RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto conseguire l’affrancamento fiscale RAGIONE_SOCIALE plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo solo mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva con l’aliquota del 27 per cento prevista dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, vigente ratione temporis , essendo la minor aliquota del 19 per cento riservata dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 358 del 1997 ai soli soggetti residenti in RAGIONE_SOCIALE.
1.2 A sèguito del surriferito intervento in autotutela dell’Amministrazione Finanziaria, deve ritenersi venuto meno in parte qua l’interesse a una pronuncia sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 4372/2011, Cass. n. 15432/2022, Cass. n. 20407/2024, Cass. n. 3306/2025).
Restano, quindi, da esaminare il primo e il secondo motivo di gravame, riguardanti il distinto rilievo fiscale in tema di transfer pricing .
2.1 Di essi, come degli altri due articolati dall’RAGIONE_SOCIALE, le controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità per difetto del requisito di cui all’art. 366, primo comma, num. 3, c.p.c..
2.2 L’eccezione è infondata, in quanto, sebbene nel ricorso siano stati riportati ampi stralci dell’atto di appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria, ciò non impedisce alla Corte di cogliere con immediatezza, e senza necessità di attingere a fonti esterne, gli aspetti salienti RAGIONE_SOCIALE vicenda processuale e le critiche rivolte alla sentenza di secondo grado.
2.3 Tanto premesso, con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992.
2.4 Si sostiene che, nella parte in cui ha ritenuto non accoglibile il primo rilievo fiscale mosso dall’Ufficio con l’avviso di accertamento oggetto di causa, l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per mancanza assoluta o mera apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione.
2.5 La censura è priva di fondamento.
2.6 Per consolidato orientamento nomofilattico, a sèguito RAGIONE_SOCIALE riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b) , del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza è ormai da ritenere ristretto alla verifica dell’osservanza del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, RAGIONE_SOCIALE Carta fondamentale, da intendersi violato nei soli casi di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa od incomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» RAGIONE_SOCIALE stessa.
Le descritte anomalie comportano la nullità RAGIONE_SOCIALE decisione per difetto del requisito di cui all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. -norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992-, sempre che i relativi vizi emergano direttamente dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez. U. nn. 80538054/2014; id. , ex permultis , Cass. Sez. U. n. 19881/2014, Cass. Sez. U. n. 17564/2019, Cass. Sez. U. n. 23746/2020, Cass. Sez. U. n. 32000/2022, Cass. n. 20598/2023).
2.7 Ciò posto, si osserva che nella sentenza in esame la CTR ha riassunto le doglianze mosse dall’appellante RAGIONE_SOCIALE in relazione al primo rilievo fiscale, mostrando di averne chiaramente inteso la portata.
Essa ha, infatti, evidenziato che con l’esperito gravame la parte pubblica si era doluta:
del «vizio di motivazione con riferimento alla deduzione dei costi di transfer pricing, avuto riguardo alla assenza o comunque inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE documentazione contrattuale
relativa ai rapporti intercompany, alla caduta del margine di redditività (sceso da un anno all’altro, proprio nel 2011, dal 10% al 3,23%) in concomitanza con un inusuale incremento dei prezzi infragruppo praticati, la inadeguatezza AVV_NOTAIO studio di TP presentato dalla parte, soprattutto per quanto concerne la selezione dei comparabili, rispetto a cui l’Ufficio ha offerto autonoma ricostruzione seguendo un diverso moAVV_NOTAIO di comparazione, ritenuto più adeguato alla corretta rappresentazione dei rapporti intercompany» ;
del «vizio di motivazione con riferimento alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prova in tema di transfer pricing, laddove in particolare non si riconosce che l’Ufficio a rilevato l’esistenza di transazion a valore ‘non normale’, a utilizzato comparabili adeguati e calcolato il valore di scambio ‘normale’ facendo uso di un metodo di calcolo (metodo del margine netto) condiviso dallo stesso contribuente» ;
-dell’ «errore di diritto , laddove l’Ufficio è tenuto a provare in materia di transfer pricing il valore normale (secondo criteri di razionalità economica e giuridica), una volta individuati (come nella specie) significativi margini di scostamento dal valore normale, mentre il contribuente deve, ai sensi dell’art. 2697 c.c., dimostrare la irrealtà di quanto dedotto dall’Ufficio» .
2.8 Nel prosieguo i giudici di secondo grado hanno vagliato le censure sollevate dalla parte appellante, ritenendole immeritevoli di accoglimento sulla scorta RAGIONE_SOCIALE condivise controdeduzioni svolte dalle contribuenti, le quali avevano obiettato che «le osservazioni dell’Ufficio si espon no a molteplici rilievi critici, avuto riguardo: (i)al periodo RAGIONE_SOCIALE comparazione (e stato preso in esame un anno di imposta diverso da quello cui si riferi l’accertamento); (ii)ai soggetti utilizzati per la comparazione (4 RAGIONE_SOCIALE 9 società utilizzate per la comparazione esercita no attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle di commercializzazione di
apparecchiature medicali esercitate da RAGIONE_SOCIALE); (iii ) la riduzione del margine di redditività per il 2011, si spiega con ragioni economiche di settore che -stando a quanto documentato dalla difesa di controparte- risulta no evidenziate nel Rapporto sulla spesa sanitaria del RAGIONE_SOCIALE per il 2011 ed abbracc quindi l’intero settore ove opera la società appellata» .
2.9 Da quanto precede si ricava che la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, oltre ad esistere sotto il profilo materiale e grafico, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, è perfettamente intelligibile, consentendo di individuare le ragioni sulle quali si fonda il convincimento espresso dalla CTR, costituite dalla mancata prova RAGIONE_SOCIALE non corrispondenza dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni infragruppo poste in essere dalla RAGIONE_SOCIALE al valore normale di cui all’art. 9, comma 3, del t.u.i.r..
Né essa può dirsi apparente per il fatto che i giudici a quibus abbiano condiviso e recepito le argomentazioni difensive RAGIONE_SOCIALE società appellate.
Giova, in proposito, rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che nel processo civile e in quello tributario non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza aggiungervi alcunchè, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante e illustrate in maniera chiara, univoca ed esaustiva le ragioni sulle quali la pronuncia si fonda (cfr. Cass. Sez. U. n. 642/2015).
D’altro canto, nemmeno è possibile, dietro lo schermo RAGIONE_SOCIALE denuncia del vizio di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal RAGIONE_SOCIALE regionale o la correttezza giuridica RAGIONE_SOCIALE soluzione RAGIONE_SOCIALE controversia da questo offerta, in quanto le
gravi anomalie motivazionali integranti inosservanza del «minimo costituzionale» devono emergere direttamente dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza, indipendentemente dal confronto con le risultanze processuali, e prescindono da eventuali errores in iudicando da cui è affetta la decisione.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., è lamentato l’omesso esame di « punti di fatto decisivi e controversi» , concernenti la rispondenza o meno al valore normale dei costi infragruppo dedotti da RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2011.
3.1 In particolare, la CTR avrebbe tralasciato di considerare che:
(i) « la media di redditività utilizzata dall’Ufficio (8,8%) era costruita utilizzando anche i dati economici RAGIONE_SOCIALE società comparabili relativi al 2011» ;
(ii )« il campione era stato costruito prendendo a base 200 società ed escludendo poi quelle meno affini a Gemsi », mentre « il contrapposto campione addotto dalla società era eterogeneo perché comprendeva anche società operanti nella vendita di farmaci e prodotti parafarmaceutici» ;
(iii) « nel 2011 era pacifico che la società aveva subìto, sì, una contrazione di fatturato, ma, contemporaneamente, un incremento di costi di acquisto infragruppo; il che, alla stregua di massime di esperienza, se adeguatamente esaminato, avrebbe potuto condurre alla conclusione che la riduzione RAGIONE_SOCIALE redditività a circa un terzo di quella costantemente registrata negli anni precedenti era dovuta non alla presunta contrazione RAGIONE_SOCIALE spesa sanitaria generale, ma al livello anomalo, cioè non ‘normale’, dei costi di acquisto infragruppo» .
3.2 Il motivo è ammissibile, non incorrendo nella preclusione da cd. ‘doppia conforme’ sancita dal combinato disposto del quarto e del quinto comma dell’art. 348 -ter c.p.c., applicabile ratione temporis , considerato che la sentenza resa dalla CTP di Milano -il cui contenuto è stato trascritto
nel corpo del ricorso, in osservanza dell’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6, del medesimo codice – non si era espressamente pronunciata sul motivo di appello dell’Amministrazione Finanziaria concernente il primo rilievo fiscale, essendosi limitata a riportare nella narrativa le considerazioni svolte sul punto dalle contribuenti (la parte motivazionale ha inizio soltanto dal rigo 18 RAGIONE_SOCIALE terzultima pagina, ove leggesi: «La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti all’udienza, ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato nel merito nei termini sotto specificati» ); il che impedisce di ritenere che per questa parte la qui impugnata sentenza si fondi sulle medesime ragioni di fatto poste a base RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado.
3.3 Sebbene ammissibile, la censura è tuttavia infondata, dovendo escludersi che i fatti di cui viene lamentato l’omesso esame siano stati trascurati dalla CTR, la quale, come si è visto in sede di disamina del precedente motivo, ha dato conto RAGIONE_SOCIALE loro allegazione, fornendone, però, sulla scorta di un complessivo apprezzamento RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali, una lettura diversa da quella prospettata dall’appellante e non sindacabile nel giudizio di legittimità.
Non va, peraltro, dimenticato che, secondo la stabile giurisprudenza di questa Corte, non sussiste il vizio di omesso esame se il giudice ha comunque considerato il fatto storico rilevante, anche se non tutte le risultanze probatorie sono state da lui valutate (cfr. Cass. n. 25439/2025, Cass. n. 28118/2025, Cass. n. 29414/2025, Cass. n. 31092/2025).
Tirando le fila del discorso fin qui condotto, sulle conformi conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE:
va dichiarata la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere con riguardo al terzo e al quarto motivo di ricorso, concernenti il secondo rilievo fiscale annullato in via di autotutela dall’Ufficio;
-devono essere respinti il primo e il secondo motivo, afferenti all’altro rilievo formulato con l’atto impositivo oggetto di causa.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell’Amministrazione Finanziaria -da ritenersi effettiva rispetto alla residua materia del contendere e prevalente nell’àmbito di una complessiva valutazione dell’esito RAGIONE_SOCIALE lite, stante il maggior valore del rilievo fiscale non annullato d’ufficio – e vengono liquidate come in dispositivo.
Non deve essere resa l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), sia perché la formula definitoria del giudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità originaria , improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) sia perchè la parte ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, ai sensi degli artt. 158, comma 1, lett. a) , AVV_NOTAIO stesso d.P.R. e 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al terzo e al quarto motivo di ricorso:
rigetta il primo e il secondo motivo;
-condanna l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 25.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Tributaria RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, in data 3 marzo 2026.
Il Consigliere estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME