Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7174 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7174 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
RAGIONE_SOCIALE
CARTELLA PAGAMENTO
RIMBORSO
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8463/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente agli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, NOME COGNOME,
-controricorrente-
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 7195 del 2014, depositata il 24 dicembre 2014;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato;
sentito l’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per la controricorrente;
FATTI DI CAUSA
In esito a un processo verbale di constatazione (di seguito pvc) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 15 novembre 2001, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Ufficio di RAGIONE_SOCIALE – notificò alla RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) tre avvisi di accertamento con i quali, rettificando i redditi dichiarati per gli anni 1999, 2000 e 2001, riprese a tassazione le maggiori imposte dovute, per Irpeg e Irap, irrogando le prescritte sanzioni. Erano state mosse alla società le seguenti contestazioni:
(i) per tutti i periodi, omessa contabilizzazione di ricavi, accertati col metodo di confronto del prezzo, riguardanti cessioni di beni a società consociate estere, in violazione dell’art. 9 e dell’art. 76 t.u.i.r. ratione temporis vigente;
(ii) per il periodo 1999, altresì, l’indebita deduzione di costi dal reddito d’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 76 t.u.i.r, e l’indebita deduzione di minusvalenze per dismissione di cespiti;
(iii) per i periodi 2000 e 2001, ancora, minori costi per operazioni c.d. di transfer price passivo.
Il ricorso proposto dalla società contro i suddetti avvisi, fu parzialmente accolto dalla RAGIONE_SOCIALE.
In particolare la Commissione provvide alla riduzione RAGIONE_SOCIALE ripresa concernente il transfer price attivo e all’annullamento RAGIONE_SOCIALE riprese concernenti il transfer price passivo e l’indeducibilità dei costi per eliminazione dei cespiti e per differenze di cambio.
La sentenza, appellata in via principale dalla società e in via incidentale dall’amministrazione finanziaria, fu confermata dalla C.t.r. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 162 del 2005, previo rigetto dell’appello principale e declaratoria di inammissibilità di quello incidentale, avendo la CTR ritenuto tardiva la costituzione in giudizio dell’appellante incidentale.
Avverso detta sentenza la società propose ricorso principale per cassazione affidato a quattro motivi, tutti afferenti la ripresa a tassazione del transfer price attivo, cui replicò l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con ricorso incidentale basato su un unico motivo.
Con sentenza n. 17953, depositata il 19 ottobre 2012, questa Corte accolse i primi tre motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassando con rinvio la sentenza impugnata.
La società provvide alla riassunzione RAGIONE_SOCIALE causa nei termini dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE che, con la sentenza in epigrafe, accolse l’appello principale RAGIONE_SOCIALE società, respinse quello dell’RAGIONE_SOCIALE e, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, annullò il recupero relativo al transfer price attivo, confermando nel resto l’impugnata sentenza, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
Avverso detta pronuncia, l ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la società resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi., ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale, l’RAGIONE_SOCIALE principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
76, comma 5, e 9, t.u.i.r. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in ordine al rilievo di transfer price attivo.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE ricognizione RAGIONE_SOCIALE congruità o meno del metodo applicato del «confronto prezzo» ( Comparable uncontrolled price method -c.d. CUP) – dopo avere riscontrato la sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanze relative al riguardare, le transazioni in esame, beni RAGIONE_SOCIALE stessa specie o similari, e dopo avere ritenuto legittimo, in mancanza nello stesso periodo di riferimento di transazioni tra RAGIONE_SOCIALE verso imprese indipendenti site in mercati europei, il riferimento al mercato italiano come luogo più prossimo -ha ritenuto, quanto al parametro RAGIONE_SOCIALE stadio di commercializzazione, che quest’ultimo era differente, recependo, secondo l’Amministrazione finanz iaria, in modo acritico, quanto sostenuto da parte ricorrente nel relativo motivo d’impugnazione .
Con il secondo motivo, denuncia ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 5, e 9 t.u.i.r. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto l’appello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva annullato la ripresa effettuata sulla base del rilievo concernente le differenze di cambio.
Con il terzo motivo di ricorso principale, infine, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., assumendo l’omessa motivazione, da parte RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, relativamente all’annullamento dei rilievi per transfer price passivo, quanto al recupero di componenti negativi per gli anni 2000 e 2001. Evidenzia che nel pvc RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e negli accertamenti che lo hanno recepito era chiaramente precisato che i recuperi venivano segnalati sulla base RAGIONE_SOCIALE stesse argomentazioni riguardanti «la non giustificazione logico economica dell’anno 1999»,
provenendo detti componenti passivi da acquisti di beni identici dalla consociata RAGIONE_SOCIALE a prezzi unitari superiori a quelli praticati da rivenditori nazionali, donde la legittima presunzione dell’operazione compiuta per dar luogo a «travaso di utili».
Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato la società, nell’ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, del primo mezzo d’impugnazione articolato dall’RAGIONE_SOCIALE, denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 76, commi 2 e 5, e 9, comma 3 t.u.i.r. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e 62 d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546.
L amenta l’erroneità dell’impugnata pronuncia nella parte in cui ha statuito che il mercato italiano potesse essere ritenuto mercato rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE comparabilità RAGIONE_SOCIALE transazioni.
Con il secondo motivo denuncia, in via subordinata, con riferimento all’ipotesi di mancato accoglimento del precedente mezzo, la medesima statuizione resa dalla sentenza impugnata sul legittimo riferimento al mercato italiano come rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE comparabilità RAGIONE_SOCIALE transazioni, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. pro c. civ. e 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, avuto riguardo ai documenti prodotti in giudizio dalla società, che, ove debitamente esaminati, avrebbero dovuto portare la CTR a conclusioni differenti rispetto all’affermazione in proposito resa circa ‘il tendenziale livellamento dei prezzi’.
Appare opportuno, preliminarmente all’esame dei motivi posti dall’Amministrazione finanziaria a base del proprio ricorso principale, riportare il contenuto, per la parte d’interesse ai fini del presente giudizio, RAGIONE_SOCIALE norme del d.P.R. n. 917 del 1986 (tu.i.r.) nella loro formulazione (ante riforma 2004), applicabile ratione temporis , di cui l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione.
6.1. L’art. 76, comma 2, t.u.i.r., nel testo applicabile nella presente controversia, stabilisce che:«er la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell’ ; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in lire dei saldi di conto RAGIONE_SOCIALE stabili organizzazioni all’estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell’esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. La valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per la totalità di essi. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’ , qualora i contratti di copertura non siano valutati in modo coerente. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta RAGIONE_SOCIALE contabilità plurimonetaria con l’applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti».
L’art. 76, comma 5 t.u.i.r., nella formulazione vigente ratione temporis , prevede che « componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, direttamente o indirettamente, controllano l’RAGIONE_SOCIALE, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’RAGIONE_SOCIALE, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli
Stati esteri a seguito RAGIONE_SOCIALE speciali procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per conto RAGIONE_SOCIALE quali l’RAGIONE_SOCIALE esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti».
Il criterio del valore normale richiamato nella succitata norma si trova esplicitato ne ll’art. 9, comma 3, t.u.i.r. che, nella formulazione applicabile ratione temporis , per quanto qui d’interesse, così recita: « er valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi RAGIONE_SOCIALE stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore».
6.2. In tale quadro normativo di riferimento, la precedente sentenza di annullamento con rinvio resa da questa Corte tra le parti n. 17953 del 2012 -nell’accogliere nei termini dinanzi ricordati il ricorso principale RAGIONE_SOCIALE società avverso la prima sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. alla stregua del principio secondo cui l’art. 76, comma 5, t.u.i.r., nel far riferimento al criterio del c.d. valore normale esplicitato dall’art. 9, comma 3, t.u.i.r., in conformità con le linee guida fissate dall’O.C.S.E., fissa un criterio legale che prescinde dal corrispettivo effettivamente pattuito, con assoluta irrilevanza RAGIONE_SOCIALE concrete ragioni economiche per le quali lo stesso è stato fissato dai contraenti in misura minore -demandava al giudice di rinvio di «riesaminare la pretesa fiscale alla
luce dei principi sopra enunciati, sia con riferimento alla condizione previa di comparabilità RAGIONE_SOCIALE transazioni poste a confronto, sia con riferimento ai criteri legali di determinazione del valore normale dei beni e dei servizi concernenti le operazioni economiche concluse dalla contribuente e oggetto di transazione».
Orbene, venendo all’es ame del primo motivo di ricorso principale, non può essere revocato in dubbio che la sentenza impugnata, con riferimento alla condizione previa di comparabilità RAGIONE_SOCIALE transazioni poste a confronto -le c.d. transazioni collegate riguardanti le vendite di beni tra l’allo ra RAGIONE_SOCIALE e altre società del gruppo e quelle c.d. campione, intervenute tra la società medesima ed imprese indipendenti -nell’accertamento dei fatti di causa istituzionalmente riservato al giudice di merito, abbia fatto corretta applicazione del principio affermato dalla citata Cass. n. 17953 del 2012, dando conto pienamente RAGIONE_SOCIALE ragioni che hanno indotto a disattendere il rilievo posto a base RAGIONE_SOCIALE ripresa in relazione alle operazioni di transfer price attivo, escludendo in concreto che sussistesse la suddetta comparabilità in relazione alle differenti condizioni contrattuali ed al differente stadio di commercializzazione.
7.1. In disparte gli altri profili d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura proposta, è fondato quanto eccepito dalla società controricorrente (par. 1.3. del controricorso, pagg. 43-46), laddove il mezzo d’impugnazione , sub specie del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, mira in realtà ad ottenere una differente valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali rispetto a quella operata dal giudice di merito, ciò, che, come è noto, è precluso in sede di legittimità (cfr., tra le molte, Cass. 16/09/2021, n. 25155; Cass. 03/11/2020, n. 24395; Cass. Sez. U, 27/12/2019, n. 34476).
7.2. Segnatamente, nella fattispecie in esame, la ricorrente principale concorda nel ritenere, al pari RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, che sia condizione imprescindibile, tra le altre indicate, ai fini RAGIONE_SOCIALE
comparabilità tra le transazioni, che le stesse abbiano riferimento al medesimo stadio di commercializzazione, ma, diversamente da quanto ritenuto dalla C.t.r., assume che detta condizione sussisterebbe, poiché: a) tanto le transazioni controllate, quanto quelle campione, erano effettuate nei confronti di grossisti e rivenditori e non al dettaglio; b) i prezzi sarebbero stati sempre computati al netto degli oneri accessori, come rilevato dalle dichiarazioni di dirigenti RAGIONE_SOCIALE società, COGNOME e COGNOME, riportate nel pvc; c) i termini di pagamento, tanto per le operazioni controllate, quanto per quelle a campione, sarebbero stati sempre di sessanta giorni dall’emissione RAGIONE_SOCIALE fattura.
7.2.1. In realtà, avendo la controricorrente allegato al proprio controricorso la documentazione prodotta nel giudizio di merito, oltre che trascritto, a titolo di esempio, in controricorso (pagg. 53-54) fattura di vendita nel periodo di riferimento ad RAGIONE_SOCIALE, quanto alla condizione sub c) non può che evidenziarsi la corretta statuizione RAGIONE_SOCIALE C.t.r., che ha rimarcato che i prezzi RAGIONE_SOCIALE vendite dei c.d. prodotti Tatry praticati alle consociate estere erano inferiori a quelli praticati alle imprese terze in RAGIONE_SOCIALE in ragione dei diversi termini di pagamento, di 90 giorni per le imprese italiane indipendenti, e di 60 giorni per le consociate estere, nonché in virtù degli sconti praticati sulle quantità. Le ulteriori circostanze indicate sub a) e b) del precedente paragrafo sono state altresì analizzate dalla sentenza impugnata, che, ricostruendo anche in maniera unitaria le dichiarazioni rese in sede di verifica dai medesimi dirigenti RAGIONE_SOCIALE società indicati dalla difesa erariale, ha altresì congruamente spiegato la r ilevata differenza dei prezzi anche per l’incidenza degli oneri pro pri di distribuzione gravanti sulle società estere quanto alle transazioni controllate ed invece sulla società quanto alle transazioni campione (cfr. Cass. 23/12/2014, n. 27296 in tema di rilevanza RAGIONE_SOCIALE ripartizione RAGIONE_SOCIALE funzioni nei rapporti intercompany quale profilo
incidente per la determinazione del valore normale dei prezzi di trasferimento infragruppo), osservando, infine, che in sede di accertamento il prezzo unitario di vendita dei prodotti, nei confronti RAGIONE_SOCIALE imprese indipendenti in RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE consociate estere, espresso nel rapporto tra totale fatturato e quantità di prodotto, era stato calcolato sempre in lire, pur riportando le singole fattura di vendita alle consociate il prezzo in valuta.
7.2.2. Il motivo, pertanto, è inammissibile perché parzialmente basato su ll’indicazione di circostanze diverse rispetto a quelle accertate in fatto dal giudice di merito e, in ogni caso, perché volto, come innanzi sopra rilevato, a sollecitare alla Corte una differente valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie rispetto a quella derivante dall’accertamento compiuto dalla CTR RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella pronuncia impugnata.
7.3. Va, infine, al riguardo, per completezza, evidenziato come la configurazione, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale, RAGIONE_SOCIALE norma di cui all’art. 75 (ora 110) t.u.i.r., laddove impone il riferimento al criterio del valore normale di mercato, come espressione di clausola RAGIONE_SOCIALE antielusiva, sia stata ormai da tempo abbandonata dalla giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr., ex multis , Cass. 12/09/2022, n. 26695; Cass. 19/04/2018, n. 9673; Cass. 18/09/2015, n. 18392).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione al secondo motivo di ricorso principale, anche in questo caso dovendo ritenersi che la ricorrente Amministrazione finanziaria, attraverso il mezzo d’impugnazione in esame, sub specie del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, tenda in realtà ad ottenere una differente valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali rispetto a quella operata dal giudice di merito.
8.1. L’essenza del rilievo espresso al riguardo dai verificatori e recepito dall’accertamento riguardava l’indebita deduzione di costi,
per avere la società contabilizzato le perdite su cambi relative a taluni contratti a termine su valuta (dollari statunitensi) al valore di cambio alla data dell’esercizio e non al costo storico, come sarebbe dovuto avvenire sulla base dell’art. 76, comma 2, t.u.i.r., nella formulazione applicabile ratione temporis (essendosi fatto altresì riferimento, in sede di verifica, al documento 26 dei principi contabili dei dottori commercialisti e ragionieri), in ragione RAGIONE_SOCIALE ritenuta funzione di copertura specifica di detti contratti (indicati in bilancio col termine Specific Hedges ) RAGIONE_SOCIALE operazioni di finanziamento reciproco intercorse tra la società e la sede irlandese RAGIONE_SOCIALE consociata RAGIONE_SOCIALE
8.2. Va premesso che la RAGIONE_SOCIALE ha fornito un’inte rpretazione di detti contratti -il cui contenuto peraltro non è stato riportato né trascritto nel ricorso principale, neppure essendo stato indicato se il pvc, che ad essi ed alle correlative operazioni di finanziamento fa riferimento, ne abbia riportato gli elementi essenziali -che non risulta essere stata censurata dall’RAGIONE_SOCIALE sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE norme legali di ermeneutica contrattuale.
8.2.1. Ciò posto, deve osservarsi, in maniera dirimente, che la sentenza impugnata ha dato espresso conto degli elementi di fatto posti dall’Ufficio a base del proprio motivo d’impugnazione incidentale nel giudizio di merito, avendo la C.t.r. osservato che «nello stesso p.v.c. non risulta con certezza che i debiti e i crediti in valuta fossero coperti da contratti a termine, la copertura di un rischio di cambio a mezzo di un contratto a termine richiedendo la coincidenza dei contenuti del contratto di copertura con quelli di finanziamento e, anche la contestualità RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione. Nel caso in esame l’elenco di una serie di contratti conclusi dalla Società e di una serie di operazioni di finanziamento da parte RAGIONE_SOCIALE stessa Società al quale i verificatori avevano proceduto, e il rilievo di prossimità RAGIONE_SOCIALE scadenze, sia nel periodo iniziale e sia in quello finale, non potevano
portare a ritenere strettamente sussistente la relazione di copertura, in quanto, sia gli importi che le scadenze temporali non erano coincidenti (e anche nel breve periodo possono verificarsi scostamenti nei rapporti tra valute comportanti significativi effetti sui valori dei debiti/crediti) e neppure vi era stata contestualità RAGIONE_SOCIALE stipula del finanziamento e del relativo contratto di copertura».
8.3. Essendo, dunque, la C.t.r., con motivazione assolutamente congrua, pervenuta ad escludere, sulla base dell’esame RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie acquisite, la funzione di copertura specifica dei contratti a termine in valuta di operazioni di finanziamento intercompany viceversa addotta a fondamento dell’accertamento in parte qua , il motivo, basato su pretesa violazione o falsa applicazione di norme di diritto, deve essere anche in questo caso ritenuto inammissibile.
Ugualmente va resa declaratoria d’inammissibilità del terzo motivo di ricorso principale, riferito all’annullamento RAGIONE_SOCIALE ripresa in ordine al rilievo concernente il transfer price passivo. Con chiara evidenza -di là dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALE rubrica del mezzo d’impugnazione, che richiama la nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., piuttosto che l’omissione di esame di fatti storici, da intendersi in senso naturalistico, che siano stati oggetto di discussione tra le parti -l’Amministrazione finanziar ia ricorrente, lamenta un difetto di motivazione che, invece, può essere dedotto solo ove questa sia totalmente omessa o risulti apparente, e come tale al di sotto RAGIONE_SOCIALE soglia del c.d. minimo costituzionale (cfr. Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e successiva giurisprudenza conforme).
9.1. Nel caso di specie la sentenza impugnata, oltre a richiamare espressamente sul punto quanto già esposto nella prima sentenza di questa Corte, la citata Cass. n. 17953 del 212, in punto di assoluta indifferenza RAGIONE_SOCIALE ragioni economiche in tema di transfer price , ha
statuito che come correttamente evidenziato dai primi giudici la comparazione operata dall’Ufficio non poteva essere attuata, avendo preso in esame, «per le due annualità in contestazione, i prezzi di acquisto per l’anno 1999, e pertanto relativamente a periodi disomogenei».
In conclusione il ricorso principale, alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni sopra esposte, deve essere dichiarato inammissibile.
La declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato RAGIONE_SOCIALE società controricorrente.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Risultando soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE società controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 34.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento, iva e cap come per legge.
Così deciso in Roma il 6 febbraio 2024.